Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 26 marzo 2001, n. 2
  Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2001-03-26;2

Ai Prefetti della Repubblica

Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al Commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza: Ai commissari del Governo

Al commissario dello Stato per la regione Sicilia

Al rappresentante del Governo per la regione Sardegna

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al garante per la protezione dei dati personali

Al Ministero della Giustizia

Al Ministero degli Affari Esteri

Al Ministero della Sanita'

All'Autorita' per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia

All'associazione Nazionale Ufficiali di stato civile

Al Gabinetto del Sig. Ministro

Alla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale

All'Ufficio Centrale per i Sistemi Informativi Automatizzati


 

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396  , pubblicato nel supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica, e' stato emanato il regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127  .

Il decreto del Presidente della Repubblica in questione entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioe' il 30 marzo 2001.

La novita' piu' rilevante che tale decreto introduce e' il trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile dal Ministero della giustizia al Ministero dell'interno, anche in applicazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , art. 14, comma 2, lettera a)  .

In particolare:

Al Ministero dell'interno spetta:

- impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile ( art. 9  );

- disciplinare e organizzare i corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile ( art. 4  );

- adottare i decreti di concessione di cambiamento di cognome o aggiunta di altro cognome ( art. 88  ).

Alle prefetture, cui l' art. 235 del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51  , ha gia' trasferito la competenza in materia di verificazione e vidimazione dei registri di stato civile, spetta:

- esercitare la vigilanza sugli uffici dello stato civile ( art. 9  );

- ricevere, istruire e fornire il parere sulla domanda di cambiamento o aggiunta di cognome ( art. 85  );

- adottare i decreti di concessione di cambiamento dei nome o aggiunta di altro nome o cambiamento del cognome perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale ( art. 89  );

- verificare, almeno con cadenza annuale, la regolarita' della tenuta degli atti di stato civile ( art. 104  ).

In attuazione delle disposizioni impartite con l'art. 109, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, con l'allegato decreto in data 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, il Ministro dell'interno ha emanato le disposizioni per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici.

Questa direzione generale sta inoltre provvedendo alla predisposizione dei seguenti strumenti normativi:

- decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi sentite l'ANCI e l'ANUSCA, per l'"Organizzazione dei corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile" (art. 4, comma 1  );

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti: AIPA, Garante per la protezione dei dati personali e ANCI, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, recante "Modalita' tecniche per iscrizione, trascrizione, annotazione, trasmissione e tenuta degli atti di stato civile conservati negli archivi informatici" ( art. 10, comma 2  );

- decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, recante "Formule e modalita' per la redazione degli atti di stato civile" ( art. 12, comma 1  ).

Attesa la notevole portata innovativa del decreto del Presidente della Repubblica e tenuto conto dei numerosi quesiti fatti pervenire dalle amministrazioni comunali, si ritiene indispensabile fornire i seguenti chiarimenti esplicativi delle norme in esso contenute.

Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile ( articoli 1   e 2  ).

Di prioritaria importanza e' l'immediata verifica delle deleghe gia' attribuite, al fine della loro eventuale conferma. Al riguardo, si specifica che la nuova normativa attribuisce il potere di delega, oltre che al sindaco, anche a chi lo sostituisce a norma di legge.

La conferma delle deleghe deve essere effettuata con apposito provvedimento contenente l'elenco nominativo di coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno i requisiti di cui all' art. 4, comma 2  , del decreto del Presidente della Repubblica.

Per coloro che a tale data non abbiano i requisiti predetti, ove non sia possibile sostituirli con altri che li posseggano, deve essere fatta nuova delega, ai sensi dell' art. 4, comma 3  , del decreto del Presidente della Repubblica, nella quale vengano esplicitati i "gravi motivi" che impongono l'adozione di tale provvedimento.

I provvedimenti adottati con tali criteri devono essere comunicati al prefetto, ai sensi dell' art. 2, comma 2  , del decreto del Presidente della Repubblica.

E' opportuno, inoltre, specificare che, diversamente dal passato, la nuova normativa ha previsto la delega piena delle funzioni di ufficiale dello stato civile per i segretari comunali e per i dipendenti a tempo indeterminato del comune, mentre la delega agli assessori o ai consiglieri comunali e ai cittadini italiani, anche non residenti, che abbiano i requisiti per la eleggibilita' a consigliere comunale, puo' essere conferita limitatamente ai casi di ricevimento del giuramento relativo all'acquisto della cittadinanza italiana e alla celebrazione del matrimonio.

Il dipendente comunale delegato a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continuera' a svolgerle, anche nel caso di vacanza del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando egli stesso non decada dalle proprie funzioni.

Uffici separati ( art. 3  ).

Gli uffici separati gia' istituiti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica continuano a svolgere le funzioni loro attribuite, senza la necessita' di un nuovo provvedimento.

Per l'eventuale soppressione, si richiamano le modalita' indicate dall' art. 3, comma 2  del decreto del Presidente della Repubblica.

Registri.

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 10, comma 2  , continueranno ad essere utilizzati i registri gia' in funzione secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2001.

Di seguito ad alcuni quesiti fatti pervenire, si specifica quanto segue:

- tali registri non possono essere vidimati dal dirigente comunale, ma dal prefetto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51  , e del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, art. 1, comma 1;

- gli allegati debbono essere conservati come indicato nell'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale;

- nel caso di errori materiali (errori di scritturazione - errori sulla grafia dei nomi e dei cognomi, date ecc. che non implicano questioni di Stato), anche commessi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, la correzione e' effettuata dal dipendente comunale che in quel momento esercita la funzione di ufficiale dello stato civile, anche se l'errore e' stato commesso in precedenza da altri, mediante annotazione, nella quale deve essere indicata l'esatta collocazione nell'atto dell'errore da correggere.

Dell'avvenuta correzione e' data immediata comunicazione al procuratore della Repubblica. Questi, accertatane la regolarita', dispone che la correzione venga effettuata anche sui registri depositati presso il suo ufficio. Simile incombenza spettera' al prefetto quando, dall'inizio dell'anno 2002, ricevera' in deposito dagli ufficiali dello stato civile il secondo originale dei registri.

Il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse ( art. 98, comma 3  , del decreto del Presidente della Repubblica) puo' proporre ricorso al tribunale per la rimozione della correzione apposta dall'ufficiale dello stato civile.

In materia di correzione di atti, va sottolineata la obbligatorieta' della correzione in tutti i casi considerati dall' art. 98, commi 1  e 2  .

Va anche rilevato che la correzione di cui al comma 2 e' ammessa soltanto con riguardo all'atto di nascita di cittadini italiani nati all'estero: trattasi di ipotesi in cui non puo' sorgere dubbio circa il tenore e il testo della correzione. In altre ipotesi, e' necessario che si segua la via del giudizio di rettificazione.

Atti formati all'estero (Titolo IV).

Con l' art. 17  del decreto del Presidente della Repubblica si e' inteso, fra l'altro, sollevare l'ufficio dello stato civile di Roma dal compito di trascrivere gli atti provenienti dall'estero quando non e' possibile l'individuazione del comune competente.

L'autorita' diplomatica o consolare deve ora trasmettere copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani formati all'estero individuando il comune competente secondo i criteri indicati, a cascata, nel predetto art. 17  .

L'utilizzazione dell'ultimo criterio, che prevede la scelta da parte dell'interessato, deve intendersi come possibile solo ove non sia applicabile nessuno dei precedenti.

L 'art. 19  si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.

Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorita' straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilita' di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano cosi' come formati all'estero.

Dette trascrizioni, attesa la loro estraneita' all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell' art. 18  del decreto del Presidente della Repubblica.

Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall' art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell' art. 19  del decreto del Presidente della Repubblica. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non puo', riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.

La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) puo' essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneita' alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.

L' art. 20  si riferisce, invece, solo a cittadini italiani che risiedano in Italia o all'estero e alla necessita' che eventi relativi al loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in Italia.

Ove tali eventi non siano stati registrati presso l'autorita' locale, o, benche' registrati, non sia possibile ottenerne copia e il Consolato italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi, di emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica  , gli atti devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della Repubblica nel cui circondano essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica.

Registrazione e legalizzazione degli atti ( art. 21  ).

Autenticazione di firme:

- le procure speciali previste dall' art. 12, comma 7  , possono essere sottoscritte senza autenticazione della firma, essendo formate per scrittura privata (vedi gli articoli 2702  , 2703  e 2704  del codice civile ).

- non sono ad esse applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , in materia di documentazione amministrativa.

I documenti esistenti presso l'ufficio che procede all'acquisizione di documenti e alla formazione di un atto devono essere precisamente indicati con gli estremi dell'anno, del registro e del numero dell'atto cui il documento si riferisce senza necessita' che ne sia acquisita copia.

Legalizzazione:

la legalizzazione delle firme apposte dagli ufficiali dello stato civile sugli estratti e sui certificati da far valere all'estero, ove richiesta dalle autorita' locali, e' effettuata dai prefetti.

Cittadinanza.

Con riferimento agli articoli 24   e 26  del decreto del Presidente della Repubblica , all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, e all' art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572  , le dichiarazioni relative alla cittadinanza danno avvio ad una procedura amministrativa di accertamento; pertanto, essa deve essere solo annotata nell'atto di nascita, mentre il successivo atto di accertamento della cittadinanza italiana deve essere sia annotato nell'atto di nascita, come riscontro all'annotazione della dichiarazione gia' resa, sia trascritto poiche' costituisce l'atto conclusivo del procedimento stesso.

Nel caso di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, l'autorita' diplomatica o consolare, dopo averla iscritta nei propri registri, invia copia della dichiarazione all'ufficio dello stato civile competente ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica  , il quale provvede all'annotazione nell'atto di nascita ex art. 49  , lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica.

Con riferimento all'art. 6 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, si precisa che gli accertamenti e le attestazioni effettuate dagli uffici diplomatico-consolari, ai sensi dell' art. 16, commi 5   e 8  (come modificato dall' art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica  ) del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993  , debbono essere trasmessi per la trascrizione agli uffici di stato civile competenti, individuati ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica  . Tali atti e le dichiarazioni rese dagli interessati debbono essere altresi' annotati sui loro atti di nascita, ai sensi dell' art. 26, comma 2  , del decreto del Presidente della Repubblica e dell' art. 16, comma 8  , del citato decreto n. 572/1993.

Per gli atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini italiani non ancora trascritti in Italia, l'ufficio consolare deve provvedere ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica  .

Si precisa che l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993  , e' stato abrogato dall' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362  , solo limitatamente al comma 1, secondo quanto stabilito dall' art. 4 del decreto n. 362/1994  , relativo alla comunicazione e alla notificazione del decreto di concessione della cittadinanza.

Il verbale di giuramento, redatto senza la presenza di testimoni, e' iscritto nei registri di cittadinanza e non deve essere formato separatamente. Se il giuramento e' prestato all'estero, la trasmissione del verbale e del decreto di concessione avviene ai sensi dell' art. 26, comma 1  , seconda parte del decreto del Presidente della Repubblica.

L'acquisto ha effetto dal giorno successivo a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi dell' art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91  , e dell' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica  .

Nascita.

L'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al pubblico ministero dell'avvenuto parto solo se sussistono ipotesi di reato (comma 3).

L'atto di nascita non puo' essere formato prima che l'ufficiale dello stato civile abbia acquisito l'attestazione di avvenuta nascita (comma 7).

Vanno iscritte nei registri e negli archivi di nascita anche le dichiarazioni relative a bambini stranieri privi del permesso di soggiorno, figli di genitori stranieri con o senza permesso di soggiorno, poiche' e' soprattutto essenziale che sia registrato l'evento della nascita in Italia di un bambino cui attribuire uno stato civile. Se i genitori sono in possesso di permesso di soggiorno e risiedono in Italia, l'atto di nascita va inviato per la trascrizione al comune di iscrizione anagrafica.

In caso di dichiarazione tardiva di nascita, i motivi del ritardo devono essere indicati nello stesso atto di nascita, come precisato nell'art. 9 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001.

Nomi e cognomi.

Nelle ipotesi previste dall' art. 33, commi 1   e 2  , del decreto del Presidente della Repubblica l'ufficiale dello stato civile comunica all'interessato l'avvenuto mutamento del cognome a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di cambiamento di nomi ( art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica  ) o di scelta del nome o dei nomi ( art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica  ), i relativi atti (quindi, per analogia, non soltanto "i provvedimenti") vanno annotati sull'atto di nascita dell'interessato (art. 49, lettera p  ), del decreto del Presidente della Repubblica) e sul suo atto di matrimonio ( art. 69  ) del decreto del Presidente della Repubblica), nonche', per coerenza con il citato ( art. 49, lettera p  ), sull'atto di nascita dei figli.

Le scelte eventualmente fatte in un momento anteriore all'entrata in vigore del nuovo regolamento sono sicuramente valide e debbono quindi essere annotate sull'atto di nascita.

Le scelte fatte dinanzi all'ufficiale di anagrafe non hanno valore riguardo all'ordinamento dello stato civile.

L'ufficiale dello stato civile non potrebbe ricevere piu' di tre elementi onomastici di composizione del nome, ma se il dichiarante insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiori a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica  , non potendosi ammettere un rifiuto alla formazione di un atto di nascita, dando notizia di quanto avvenuto al procuratore della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione.

L 'art. 36  si riferisce ad eventuali situazioni pregresse da sanare, unicamente su richiesta. Ove non sia presentata alcuna dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile non deve intervenire in alcun modo sulla situazione identificativa delle persone cristallizzatasi nel tempo (ad esempio, se una persona cui sono stati imposti piu' nomi e' stata sempre identificata con uno solo di essi ed in tal modo gli sono sempre state rilasciate certificazioni, documenti o estratti di atti di stato civile, gli altri nomi non devono essere aggiunti).

Per "dichiarante" deve intendersi il diretto interessato ovvero chi esercita su di lui la potesta' genitoriale o la tutela. Questi puo', solo per una volta, dichiarare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

L'utilizzazione di tale facolta' e' naturalmente connessa alla necessita' di tutelare un interesse degno di protezione e non puo' prevedere l'alterazione dell'ordine dei vari elementi ne' l'indicazione del solo secondo o terzo nome, che rimane possibile unicamente con la normale procedura di cambiamento del nome.

Alla luce di quanto precede, il dichiarante potra', pertanto richiedere l'indicazione del solo primo nome, ovvero del primo seguito dal secondo, o, infine, del primo seguito dal secondo e dal terzo.

E' fatta salva l'ipotesi che di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare documentalmente.

Riconoscimento di figli naturali.

La dichiarazione di riconoscimento deve essere ricevuta nell'atto di nascita dall'ufficiale dello stato civile o dal direttore sanitario, o rifiutata, secondo le norme di carattere inderogabile di cui agli articoli 250 e seguenti del codice civile  .

La dichiarazione di riconoscimento ricevuta fuori dell'atto di nascita deve essere solo annotata in questo dall'ufficiale dello stato civile.

E' da precisare che ove un riconoscimento di figlio naturale da inserire in un atto di nascita non fosse ammissibile, l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di riceverlo ( art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  ), provvedendo pero' alla formazione dell'atto di nascita.

L' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica  dispone esplicitamente, integrando cosi' la formulazione dell' art. 250, comma 3, del codice civile  , che il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio naturale, al riconoscimento da parte dell'altro genitore, puo' essere prestato, oltre che contestualmente a tale riconoscimento, anche anteriormente ad esso.

Perche' la prestazione del consenso anteriormente al riconoscimento dell'altro genitore non violi il disposto dell' art. 258, comma 2 del codice civile  (che, cioe', non siano date, dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, in un atto formale connesso al riconoscimento, indicazioni relative all'altro genitore), appare necessario che quest'ultimo manifesti preventivamente l'intento di riconoscere anch'egli il detto figlio, dandone formalmente comunicazione al genitore che ha riconosciuto per primo, il quale potra', a questo punto legittimamente, prestare o negare il suo consenso vedi anche art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  ).

Pubblicazioni di matrimonio.

La richiesta di pubblicazione di matrimonio va contenuta in un processo verbale, con le indicazioni e le dichiarazioni previste dall' art. 51, comma 1  , del decreto del Presidente della Repubblica, datato e sottoscritto nel giorno in cui esso e' formato.

L'ufficiale dello stato civile dovra' quindi provvedere, quando necessario, all'acquisizione della documentazione di cui all' art. 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  , e di cio' deve dare atto di seguito al processo verbale gia' formato; infine provvede all'affissione, a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica.

Stante la soppressione dei registri delle pubblicazioni di matrimonio, tali atti vanno inseriti nel fascicolo degli allegati al registro dei matrimoni.

La richiesta di pubblicazione deve essere fatta anche dal ministro di culto cattolico, quando si tratti di matrimonio concordatario.

I registri delle pubblicazioni di matrimonio, essendo stati soppressi con il nuovo regolamento devono essere chiusi alla data di entrata in vigore dello stesso e cioe' il 30 marzo 2001.

Per responsabile delle affissioni si intende il responsabile del procedimento secondo le norme della pubblica amministrazione.

Matrimonio.

Il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico e' regolato dalle norme concordatarie del 1929.

Gli unici atti dello stato civile che devono essere trascritti per intero sono quelli indicati alle lettere a)   e b),  comma 2, dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica .

E' trascrivibile il primo matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica; mentre non e' trascrivibile il matrimonio celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario alle norme di ordine pubblico.

La dichiarazione di riconciliazione, ai sensi dell' art. 157 del codice civile  , puo' essere resa anche dinanzi all'ufficiale dello stato civile ( art. 63, comma 1, lettera g  ); sara' competente a ricevere tale dichiarazione l'ufficiale del comune ove il matrimonio fu celebrato o quello del comune di residenza (presso il quale deve esistere la trascrizione dell'atto, ai sensi dell' art. 12, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica  ).

Morte.

L' art. 71, comma 2  , del decreto del Presidente della Repubblica non prescrive piu', a differenza del vecchio ordinamento, la trascrizione della sentenza che dichiara la morte presunta di una persona, mentre l'art. 49, lettera j), stabilisce che detta sentenza deve essere annotata sull'atto di nascita, come quelle che dichiarano la sua esistenza in vita o ne accertano la morte.

Peraltro, l' art. 81, comma 2  , del decreto del Presidente della Repubblica richiede che anche negli atti di morte siano annotate le sentenze che dichiarano l'esistenza in vita di una persona di cui era stata dichiarata la morte presunta, o che ne accertano la morte. Si ritiene, per necessita' logica e nonostante il silenzio della legge, che l'annotazione di tali sentenze deve essere preceduta dalla trascrizione per riassunto, nei registri ed archivi di morte, della sentenza di dichiarazione della morte presunta.

Con la disposizione dell' art. 72, comma 3  , del nuovo ordinamento il direttore sanitario o colui che e' stato delegato dall'amministrazione e' equiparato, al fine dell'accertamento della morte, al medico necroscopo.

L'art. 18 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, conformemente al disposto dell' art. 71, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica  , stabilisce che nella parte seconda, serie B, dei registri di morte si iscrivano, fra gli altri, "gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule predisposte"; mentre la parte seconda, serie C, e' riservata agli atti da trascrivere, fra i quali, come si e' detto, non sono compresi quelli di cui all' art. 71, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica  . I moduli della serie B sono prestampati: dovra' quindi l'ufficiale dello stato civile, con opportune interlineature, adattare tali moduli alla iscrizione degli atti di cui trattasi.

Attesa l'urgenza, si prega di voler trasmettere ai sindaci con cortese sollecitudine la presente circolare, e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in questione.


 

Roma, 26 marzo 2001