Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 9 agosto 2013, n. 20837
  OGGETTO: difformità tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all'estero, o carenza dell'indicazione del luogo di nascita, ai fini dell'espletamento delle procedure per il conseguimento di titoli di abilitazione alla guida.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2013-08-09;20837


 

Pervengono a questa Direzione Generale numerose segnalazioni di cittadini stranieri, nati all'estero, ai quali - in ragione dell'assenza, sui documenti esibiti, del luogo di nascita - è spesso impedito di espletare le formalità necessarie per acquisire un titolo di abilitazione alla guida.

Analoghe segnalazioni pervengono anche da taluni Comuni, presso i quali i predetti cittadini si rivolgono - su richiesta degli uffici della motorizzazione - per l'acquisizione del dato.

Al riguardo si dispone quanto segue.

PREMESSA

Appare utile prendere, quale punto di riferimento la normativa in materia di iscrizione del cittadino straniero nell'anagrafe della popolazione residente, e dunque utile al rilascio della carta di identità.

Sotto tale profilo, la normativa di riferimento è costituita dal DPR 223/1989  , recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente": posto in generale l'obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. art. 6  ), in sede di iscrizione anagrafica, il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente (cfr. art. 14  ). All'atto di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dunque, nella scheda riguardante il cittadino straniero sono indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (cfr. art. 20, comma 2  ), che deve essere a tal fine esibito (cfr. art. 7  ).

Il cittadino straniero è quindi iscritto in anagrafe con i dati desunti dal passaporto o documenti equipollenti o da altra documentazione autentica, tradotta e legalizzata o postillata con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si sottolinea che - poiché ai fini dell'iscrizione all'anagrafe o del rilascio del permesso di soggiorno, non è obbligatorio esibire il certificato di nascita - può accadere che, quando il luogo di nascita non sia riportato nei predetti documenti, la carta di identità sia rilasciata senza la relativa indicazione.

DISPOSIZIONI - tanto premesso, si dispone che, nel caso in cui un candidato al conseguimento di un titolo abilitativo alla guida sia un cittadino straniero che esibisce passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno (1), oppure carta di identità, gli uffici della motorizzazione procederanno come segue:

a) nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso;

b) nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti - al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal candidato straniero - gli uffici della motorizzazione indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.

Appare superfluo sottolineare che non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

(1) Si raccomanda l'osservanza delle su esposte istruzioni fin dalla prima operazione espletata presso gli sportelli di codesti uffici, al fine di non determinare situazioni di impossibilità di completare un procedimento già avviato, con pregiudizio dell'utenza.


 

IL DIRETTORE GENERALE Arch. Maurizio Vitelli