Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CIRCOLARE 21 febbraio 2013
  Decreto dirigenziale Ministero della giustizia 5 dicembre 2012  - Richiesta attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ai sensi dell' art. 39 d.p.r. 313/2002  .  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:2013-02-21;nir-nnn

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165 


 

A seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale 5.12.2012  sulla consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle pubbliche amministrazioni e in risposta alle numerose richieste di informazioni e richieste di attivazione della procedura in oggetto, appare opportuno chiarire quanto segue.

a. Presupposto necessario per l'istruzione della richiesta è l'indicazione puntuale, sulla scheda informativa (allegato C al decreto dirigenziale) del certificato che si intende acquisire in relazione a ciascun specifico procedimento amministrativo di competenza. Ad esempio: «certificato ex articolo 29 T.U.  » per uso elettorale, «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.» per esigenze di verifica di stati qualità e fatti o di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 43  , 46  e 71   del D.P.R. n. 445/2000 .

b. Per l'acquisizione del «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.  » devono essere assolutamente indicate, nella scheda informativa, le norme che regolamentano lo specifico procedimento amministrativo da cui deriva la richiesta. In altre parole, occorre indicare puntualmente sia la legge che disciplina il procedimento sia lo specifico articolo che stabilisce i requisiti che deve possedere l'interessato per l'accoglimento dell'istanza. A titolo di esempio, nel procedimento per l'avvio di attività di vendita al dettaglio, di competenza dei Comuni, occorrerà fare riferimento sia al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59  , sia all' art. 71, commi 1 , 3  , 4  e 5  , in cui sono indicati i motivi ostativi all'esercizio dell'attività commerciale di vendita e somministrazione.

c. Riguardo alle modalità di accesso al SIC, si sottolinea che se la modalità prescelta è quella costituita dal servizio di cooperazione applicativa, di cui all' articolo 4, comma 2, lett. a), del decreto dirigenziale in oggetto  , occorre avere a disposizione una Porta di Dominio qualificata, elemento tecnologico questo che realizza la cooperazione tra sistemi informatici che si affacciano al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC). Tale modalità è consigliata nei casi in cui il volume delle richieste sia considerevole (nell'ordine di migliaia al giorno); diversamente, è opportuno richiedere il servizio di PEC, di cui alla lett. b), comma 2, dello stesso articolo 4  . In tale ultima evenienza occorre fornire l'indicazione del referente tecnico nella scheda informativa.

d. La consultazione diretta del SIC per l'acquisizione del «certificato ex articolo 21 T.U.  in relazione all' art. 38 d.lgs. n. 163/2006  », rilasciato ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari, avverrà solo per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), presso la quale è istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ( articolo 6-bis del d.lgs. 12.4.2006, n.163  ). A tali fini verrà stipulata un'unica convenzione con l'AVCP; ciò avverrà nei tempi stabiliti dalla deliberazione di detta Autorità n. 111 del 20.12.2012 (rintracciabile all'indirizzo: www.avcp.it/portal/public/classic/ ).

e. Come previsto dall' articolo 1, comma 5  , del decreto dirigenziale, per consentire l'accesso al SIC saranno stipulate tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate apposite convenzioni, anche mediante adesione. Per quanto riguarda le esigenze dei Comuni, per evidenti ragioni di opportunità è intenzione di questa amministrazione stipulare un'unica convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, a cui aderiranno poi i singoli Comuni interessati. Analogamente, ove possibile, si procederà per altre amministrazioni, quali Province, Regioni, Camere di commercio.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: casellario.centrale@giustizia.it

 

IL DIRETTORE GENERALE: Luigi Frunzio