Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
CIRCOLARE 21 luglio 2010, n. 22
  Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno in data 6 luglio 2010  , recante le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali:circolare:2010-07-21;22

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Palermo

Al rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Gabinetto dell'On. Sig. Ministro - Sede

All'Ispettorato Generale di Amministrazione via Cavour, 6 - Roma

All'Istituto Nazionale di Statistica - Roma

All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma

All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)


 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno 6 luglio 2010  , indicato in oggetto.

Il decreto è stato adottato in attuazione dall' articolo 2, quarto comma , della legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , come modificato dall' articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009  , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Tale norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, demandando ad un decreto ministeriale definizione delle relative modalità di funzionamento.

Ai sensi dell'articolo 1 del suindicato decreto ministeriale, il registro nazionale è tenuto dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Il registro sarà formato, in modalità telematica, dai dati anagrafici contenuti nell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), relativi alle persone che non hanno fissa dimora, iscritte nelle anagrafi comunali ai sensi dell' articolo 1, terzo comma , della citata legge n. 1228/1954  .

Ai fini della costituzione e del funzionamento del registro, l' articolo 2 del decreto ministeriale  prevede che i comuni forniscano all'INA l'informazione relativa alla posizione di "senza fissa dimora", attraverso la valorizzazione di un apposito campo posto in corrispondenza di ciascun nominativo, secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico del decreto, che ne costituisce parte integrante.

L' articolo 3, comma 1  , prevede che il registro sia formato dall'insieme delle posizioni di "senza fissa dimora" evidenziate nell'INA .

Il successivo comma 2, dell'articolo 3  , stabilisce che l'accesso al registro è consentito, in via esclusiva, alla Direzione centrale per i servizi demografici.

L'allegato tecnico è diviso nei seguenti quattro paragrafi: caricamento iniziale dei dati da parte dei comuni (par. 1); aggiornamento del registro (par. 2); accesso al registro dei "senza fissa dimora"- funzione di consultazione (par. 3); controlli di sicurezza e procedure di audit (par. 4).

Il caricamento iniziale e l'aggiornamento dei dati (paragrafi 1 e 2) possono essere effettuati attraverso l'utilizzo della funzione web o delle funzioni XML-SAIA.

Le unite istruzioni operative (all.1) descrivono dettagliatamente le modalità di utilizzo della funzione web, mentre le modalità di utilizzo delle funzioni XML-SAIA sono contenute nella documentazione tecnica "Modalità automatica XML-SAIA V2", pubblicata sul sito della Direzione centrale per i servizi demografici ( www.servizidemografici.interno.it ). area "INASAlA", sezione "Competenze".

Come illustrato nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico, la Direzione centrale per i servizi demografici effettua il controllo sugli accessi finalizzati al caricamento e all'aggiornamento dei dati, sulla base di un'apposita funzione prevista dal sistema.

Ai fini della costituzione del registro, le operazioni di caricamento iniziale dei dati, di cui al paragrafo 1 dell'Allegato Tecnico, dovranno essere effettuate entro il 30 settembre p.v., mentre le operazioni di aggiornamento del registro, descritte nel paragrafo 2, dovranno essere effettuate quotidianamente, come previsto per l'aggiornamento dell'INA dall'art. 4, comma 2, del D.M. 13.10.2005, n. 240 ("Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale Anagrafi").

Eventuali problematiche tecniche che dovessero insorgere nelle fasi di caricamento iniziale dei dati o di aggiornamento potranno essere segnalate al Centro di risposta INA-SAIA (tel.06/4778131 - fax 06/4778113 - cnsd.assistenzatecnica@interno.it ), operativo presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD).

Si pregano le SS.LL. di informare i Sigg.ri Sindaci del contenuto della presente circolare, evidenziando l'importanza delle indicazioni ivi previste e monitorandone il puntuale adempimento.

Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione.


 

Il Vice Capo Dipartimento Vicario: Garufi



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora - Istruzioni Operative funzionalità INA WEB:

allegatocircolare21luglio2010.pdf