Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
 
CIRCOLARE 9 settembre 2005, n. 2354
  Oggetto: Sportello Unico per l'Immigrazione - Ricongiungimenti familiari. Disposizioni del Ministero degli Affari Esteri.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2005-09-09;2354

Ai Sig. Prefetti - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

e, p.c.: Al Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E.P.M. - Roma


 

Si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha impartito alcune disposizioni alle Rappresentanze diplomatiche in merito alla documentazione proveniente dall'estero che deve essere prodotta nei procedimenti di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico.

Riguardo alla valutazione concernente la condizione economica dei familiari a carico - prescritta dall' art. 6 comma 1 lettera f)  del Regolamento di attuazione - di competenza delle Rappresentanze diplomatiche, il predetto Dicastero ha precisato che detta valutazione deve essere limitata solo alle ipotesi previste dall' art. 29 comma 1  e seconda parte del TU sull'immigrazione (figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale e genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute), ritenendo, invece, che nessuna valutazione sia richiesta nei casi di ricongiungimento familiare di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ( art. 29, comma 1, lettera c  prima parte).

Pertanto, in quest'ultima circostanza, gli stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare non dovranno produrre agli Sportelli Unici alcuna documentazione proveniente dall'estero relativa alla condizione economica dei familiari.

Riguardo alla validazione dei documenti prevista all' art. 6 comma 2  del Regolamento di attuazione, il Ministero degli Affari Esteri ha precisato che la relativa richiesta deve essere inoltrata alle Rappresentanze diplomatiche (anche attraverso i familiari con i quali si richiede il ricongiungimento), con apposita istanza, accompagnata da copia del permesso di soggiorno, da parte del cittadino straniero regolarmente residente nel territorio nazionale, titolare del diritto al ricongiungimento familiare; nel caso in cui la validazione sia preceduta dalla legalizzazione, può essere presentata una sola istanza volta a sottoporre alla Rappresentanza diplomatica la richiesta di entrambi gli atti amministrativi.

 

Il Direttore Centrale: Marchione