Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 24 gennaio 2012, n. 512
  OGGETTO: Legge 12 novembre 2011, n. 183  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000  , recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2012-01-24;512


 

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265, del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 234 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dallo scorso 1° gennaio, che, con l' art. 15  , ha modificato, in alcune parti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  .

Appare opportuno evidenziare che la legge in analisi, pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli articoli 40   e 43  del citato DPR n. 445/2000 , non è intervenuta sulla previsione contenuta nel precedente articolo 3, ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il testo unico in materia di documentazione amministrativa si applica, nonché le specifiche deroghe.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del citato DPR n. 445/2000  , in analogia a quanto previsto dall' articolo 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394  , così come modificato dall' articolo 2, comma 1, del DPR 18 ottobre 2004, n. 334  , precisa che "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive....., fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero."

Ciò rilevato, in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati da codesti Uffici, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione (1).

(1) Si citano ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso ( articolo 16  , del novellato DPR 349/99  ), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso ( articoli 29, comma 3   e 30  del novellato decreto legislativo 286/98 ), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ( articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98  ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99  ), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio ( articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98  ed articolo 46 del novellato DPR 394/99  ).

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Rodolfo Ronconi