Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 12 settembre 2011, n. 24
  Oggetto: Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138  , livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2011-09-12;24

A tutti gli Assessorati al lavoro delle Regioni e Province Autonome

A Tutte le Segreterie Generali delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

Al Presidente dei consulenti del lavoro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica

Al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica

A tutti i direttori Generali degli Enti previdenziali e Assistenziali

Alla Direzione Generale per le Politiche Attive e passive del lavoro

Alla Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

A tutte le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro


 

L' articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138  recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" introduce, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della riforma dell'apprendistato, alcune rilevanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento. Si ritiene pertanto utile fornire i primi indirizzi operativi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina, anche in considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine a tirocini già autorizzati ancorchè non iniziati.

Finalità e limiti dell'intervento

Occorre in primo luogo ricordare che con l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010 Goveno, Regioni e parti sociali hanno convenuto in merito alla necessità di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente dl utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto. Ciò è stato ribadito anche nel più recente accordo tra Governo e parti sociali dell'11 luglio 2011 che, a seguito della intesa tra Govemo e Regioni nella Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome del 7 luglio 2011, ha posto le premesse per la riforma delI'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

È peraltro nota - almeno a far data dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo poche Regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia.

Con l' articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138  il Governo si pone pertanto il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e frammentato. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni che rimangono i soggetti a cui è affidata la regolamentazione della materia. La definizione di livelli essenziali di tutela ha dunque come unico fine quello di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento.

In questa prospettiva, e in una ottica di sostegno alla riforma dell'apprendistato, l' articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138  ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196  ) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non rientrano invece nel campo di applicazione del decreto (così come non sono menzionati dall' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196  ) i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Restano altresì esclusi dall'intervento i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall' art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68  , quelli promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure altemative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province (si veda al riguardo anche quanto precisato da questo Ministero nella risposta a interpello n. 7 del 2010).

Risultano altresi esclusi dalla disciplina in parola i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo Ministero con la nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie. Per tirocini cuniculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini - e sempre in conformità alla nota del 14 febbraio 2007 - sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore del propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di altemanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:

- promozione del tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;

- destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti al master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di Scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;

- svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza dei corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).

Il tirocinio formativo e di orientamento si distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. A questo riguardo l' articolo 3, comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138  fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Le novità introdotte dall' articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 

L' articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138  dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli Specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196  e dal relativo regolamento di attuazione. Di particolare importanza a questo proposito, e ai fini della repressione degli abusi, è la previsione dell'articolo 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.

Ciò precisato, il decreto prevede ora che i tirocini formativi e di orientamento, nei limiti sopra indicati e dunque con esclusione dei tirocini curriculari e di reinserimento/inserimento al lavoro, non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'intemo del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

Tirocini già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legge

Le disposizioni introdotte dal decreto legge in parola non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno dunque proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Ciò vale, ovviamente, solo per l'attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.

Controlli ispettivi

Alla luce di quanto sopra il personale ispettivo è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia di tirocinio, se di formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento. In secondo luogo il personale ispettivo è tenuto a valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente. In assenza dl una regolamentazione a livello regionale continua a trovare applicazione la legge 24 giugno 1997, n. 196  e il relativo regolamento di attuazione.

Nei corso degli accessi, se il tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del Decreto Legge de 13 agosto 2011, n. 138  non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, così pure se il tirocinio già in corso non risulti conforme alla legge 24 giugno 1997, n. 196  e alla relativa regolamentazione attuativa in quanto a applicabile il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto dl paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi COSI omessi.

Gli ispettori del lavoro, inoltre, procederanno ad adottare la diffida accertativa di cul all' articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124  per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.

 

Il Direttore Generale dell'Attività Ispettiva: Dott. Paolo Pennesi

Il Direttore Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro: Dott. ssa Grazia Strano