Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 25 ottobre 1999, n. 300/C
  Oggetto: permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:1999-10-25;300-c

Ai Sigg. Questori della Repubblica - Loro Sedi

e, p.c.: Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Ai Sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera - Loro Sedi


 

L' art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286  disciplina i presupposti e le modalità di concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, prevedendo che tale permesso sia rilasciato dal Questore in presenza delle condizioni ivi descritte (situazione di violenza o di grave sfruttamento dalla quale derivi pericolo per l'incolumità dello straniero, a causa dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminosa).

La stessa norma chiarisce che tali situazioni possono emergere sia da risultanze di procedimenti penali, sia nel corso di attività svolte dai servizi sociali degli enti locali, in tal modo superando la precedente disciplina che collegava la concessione di questo speciale permesso di soggiorno esclusivamente alla collaborazione offerta nell'ambito di un procedimento penale (cfr. art. 5 del Decreto Legge 13 settembre 1996, n. 477  ). Nella vigilia dell'emanazione del Regolamento di attuazione, che pure reca una dettagliata disciplina dell'istituto "de quo", soprattutto con riguardo ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, si ritiene indispensabile conferire univoca applicazione alla richiamata norma.

Tanto premesso, le SS.LL. avranno cura di verificare preliminarmente la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 18 del T.U.  acquisendo la proposta del Procuratore della Repubblica - nel caso in cui sia stato instaurato un procedimento penale - o dei servizi sociali degli enti locali e, acquisito il parere del Procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui la proposta provenga dai citati servizi sociali, rilasceranno allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per esigenze di giustizia. In ogni caso dovrà essere, preventivamente, verificata l'ammissione ad un programma di assistenza e di integrazione sociale le cui modalità di partecipazione devono essere comunicate, a norma dello stesso art. 18  , al Sindaco a cura dell'Ente proponente. Il citato titolo di soggiorno, che consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, andrà inserito al C.E.D. utilizzando la parola chiave SPECI, giusta comunicazione a tutte le Questure del 16.6.1998.

Nell'ipotesi in cui lo straniero, nei cui confronti è stata motivatamente proposta l'adozione di siffatta misura di protezione umanitaria, risulti destinatario di un pregresso provvedimento di espulsione, si ritiene che lo stesso debba essere sospeso a meno che non si tratti di espulsione disposta per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative in relazione alle previsioni dell'emanando Regolamento di attuazione.

 

Il Capo della Polizia