Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 5 dicembre 2006, n. 25
  Oggetto: Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.previdenza.sociale:circolare:2006-12-05;25

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - Loro Sedi


 

Com'è noto il Ministero dell'Interno, in data 5 agosto 2006, ha emanato una Direttiva (n. 11050/M.8)  relativa alla legittimità del soggiorno dello straniero nel territorio italiano e del godimento dei diritti ad esso connessi, compreso naturalmente quello relativo alla prestazione dell'attività lavorativa, anche nei casi in cui non sia rispettato il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, sempre che sussistano le ulteriori condizioni indicate nella direttiva medesima.

Tale assunto, di conseguenza, pare esigere una rivisitazione dell'effettiva sussistenza dell'obbligo del personale ispettivo di comunicare all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato ex art. 22 comma 12 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , nei casi in cui il lavoratore straniero presti la propria attività, dopo la scadenza del permesso ma nelle more del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, come peraltro affermato nella circolare n. 20 del 5 febraio 2001 di questo ministero.

Alla luce della predetta direttiva e allo scopo di non dare origine ad una disomogeneità sul piano operativo con le forze di Polizia, che tengono conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, si ritiene opportuno che codeste Direzioni si attengano alle indicazioni fornite nella direttiva del Ministro dell'Interno medesimo.

Ciò premesso, al fine di evitare le conseguenze di un eventuale diverso orientamento dell'Autorità Giudiziaria, anche alla luce della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria posseduta dal personale ispettivo del lavoro, si invitano comunque i Direttori di codesti uffici a voler contattare gli Uffici della Procura della Repubblica territorialmente competente al fine di rappresentare ai medesimi l'orientamento assunto in ottemperanza alla Direttiva del Ministero dell'Interno.

Solo in caso di contrario avviso della Procura interessata gli ispettori del lavoro provvederanno a comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

 

Il Dirigente: Paolo Pennesi