Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
CIRCOLARE 2 dicembre 2009, n. 25
  Legge 1159/1929  . Nuova interpretazione in ordine al limite territoriale relativo alla celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da Intese.  
 


 
  urn:nir:ministero.ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2009-12-02;25

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III - Roma

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma

Al Gabinetto dell'On. Ministro - Sede

All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede

Alla Direzione Centrale per la Documentazione e Statistica - Sede

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento I - Sede

All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma

All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)


 

Com'è noto, la Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, d'intesa con questa Direzione Centrale, ha richiesto al Consiglio di Stato un parere in ordine all'efficacia del limite territoriale delle funzioni riconosciute in materia civile ai ministri di culto.

Il predetto Consesso, con parere reso dalla Sez. Prima nell'adunanza del 23 settembre u.s. ha modificato l'orientamento in precedenza più volte espresso, ritenendo ora che non vi siano ragioni normative atte a giustificare la prassi di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni del ministro di culto.

In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato che secondo gli orientamenti più recenti la limitazione della validità dei provvedimenti amministrativi ad un luogo determinato non costituisce un principio di carattere generale, ma dovrebbe essere invece espressamente previsto da una disposizione normativa.

In ragione di tale nuovo orientamento, detto Dipartimento fa già provveduto ad emanare la circolare n. FG/54/22 del 12 novembre u.s., con la quale si da atto che nei futuri provvedimenti di conferimento delle funzioni a ministro di culto non si farà riferimento ad alcuna limitazione territoriale.

Per quanto attiene invece ai decreti di approvazione delle nomine già in essere, nei quali risulta ancora indicata una limitazione territoriale delle funzioni del ministro di culto, detto nuovo orientamento non consente di tener di tale eventuale limitazione e l'ufficiale dello stato civile potrà pertanto procedere direttamente alle formalità legali relative alla pubblicazione ed alla trascrizione del matrimonio, senza tener conto ex ante del vincolo territoriale indicato nel predetto provvedimento governativo.

Ciò premesso, confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. si prega di voler comunicare quanto sopra ai Sigg. Sindaci.

 

Il Direttore Centrale Giovanna Menghini