Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 26 novembre 2013, n. 400/A
  Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei lavoratori stranieri ammessi in Italia in qualità di infermieri professionali, ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del novellato decreto legislativo 286/98  e dell' art. 40, comma 23, del novellato D.P.R. 394/99  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2013-11-26;400-a

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

E p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale dell'Immigrazione - ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA


 

Di seguito a diversità applicative recentemente rilevate nel riconoscimento dello status di lungo soggiornante ai cittadini stranieri entrati in Italia in qualità di infermieri professionali (1), ai sensi dell' art. 27, comma 1, lettera r-bis), del novellato decreto legislativo 286/98  , e dell' art. 40, comma 23, del novellato D.P.R. 394/99  , si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni condivise, peraltro, con la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Relativamente alla questione occorre osservare, preliminarmente, che la categoria professionale di cui all' art. 27, comma 1, lett. r-bis  non rientri tra le tipologie di soggiorno esplicitamente indicate nel precedente art. 9, comma 3  (2), in cui come noto sono noverate le ipotesi che non consentono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Ciò premesso, emerge l'esigenza di chiarire che gli infermieri individuati dall' art. 27,comma 1, lett. r-bis  (a differenza di altre categorie di lavoratori disciplinate dallo stesso articolo) pur facendo ingresso al di fuori delle quote periodicamente previste ai sensi dell' art. 3 del TUI  , possono anche essere assunti a tempo indeterminato, da strutture sanitarie sia pubbliche che private, da agenzie di lavoro somministrato e cooperative, così come espressamente previsto dall' articolo 40, comma 21 del novellato D.P.R. n. 394/99  , ed esercita la relativa attività professionale in forza del nulla osta al lavoro concesso in questi casi a tempo indeterminato, ai sensi della specifica previsione contenuta nell' art. 40, comma 2 dello stesso D.P.R. 394/99  .

Alla luce delle suddette considerazioni è possibile affermare, pertanto, che gli infermieri stranieri, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del TUI, decorsi cinque anni di regolare permanenza, possano beneficiare del riconoscimento dello status d soggiornanti di lungo periodo, rientrando nel campo di applicazione della Direttiva 2003/109/CE .

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Note

1) Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie sia pubbliche che private

2) Cfr. con art. 9, comma 3 del decreto legislativo 286/98  ove è previsto che:

"la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso i soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna de 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. "


 

Il Direttore Centrale: Pinto