Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 31 ottobre 2012, n. 2645
  Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . Accordo quadro 7 agosto 2012  tra il ministero dell'interno (dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) ed il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (dipartimento per l'istruzione) - istruzioni operative.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2012-10-31;2645

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE DI BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA DI BOLZANO

E P.C. AL DIRETTORE DELIA DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO MINISTERO DELL'INTERNO P.ZZA VIMINALE, 1 - 00184 - ROMA


 

L' articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94  , ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno".

Come noto, nella G.U. n. 263 dell'11 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto in oggetto (di seguito denominato DPR 179/2011  ) che disciplina, infatti, i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato articolo 4-bis del decreto legislativo 286/98  .

Successivamente, con nota prot. 1542 del 2.3.2012 sono state emanate dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'integrazione le Linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  con le quali, tra l'altro, è stata ribadita la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti.

In analogia a quanto già realizzato in occasione della stipula dell' Accordo Quadro dell'11 novembre 2010  , applicativo degli adempimenti previsti dal DM 4 giugno 2010  , il 7 agosto u.s. è stato siglato I'unito Accordo Quadro (di seguito denominato "Accordo") tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per dare applicazione a quanto previsto dal Decreto in oggetto.

Con l'Accordo - che recepisce parte delle indicazioni formulate dalle SS.LL a seguito delle richieste inoltrate dalla scrivente con nota prot. n. 666 del 13.03.2012 e nota prot. n. 923 del 3.04.2012 - sono state definite modalità condivise per l'attuazione di quanto disposto dal DPR 179/2011  , tali da valorizzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, nell'ambito della nuova procedura prevista dal citato art. 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .

Con la presente nota, nel trasmettere l'Accordo in oggetto ( allegato 1  ), si forniscono prime indicazioni operative. ( Allegato 2  )

AI fine di assicurare la piena efficacia degli interventi anche in relazione a quanto già realizzato ai sensi del Accordo Quadro dell'11 novembre 2010, si invitano le SS.LL a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere attività di informazione/formazione, di coordinamento e di supporto tecnico alle istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti anche attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro che in raccordo con l'Ufficio competente (Istruzione degli adulti) della scrivente, possa favorire la programmazione, il confronto e l'integrazione delle iniziative promosse, dai diversi livelli istituzionali e dai soggetti a vario titolo coinvolti, in materia i integrazione degli stranieri.

 

Il Direttore Generale: Raimonodo Murano



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

Accordo quadro 7 agosto 2012:

accordo-07-08-2012 

 
- Allegato 2   -

 

OGGETTO: DPR 179/2011  - ACCORDO 7 AGOSTO 2012  : ISTRUZIONI OPERATIVE

Con l'Accordo - che recepisce parte delle indicazioni formulate dalle SS.LL a seguito delle richieste inoltrate dalla Scrivente con nota prot. n. 666 del 13.03.2012 e nota prot. n. 923 del 3.04.2012 - sono state definite modalità condivise per l'attuazione di quanto disposto dal DPR 179/2011  , tali da valorizzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, nell'ambito della nuova procedura prevista dal citato art. 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . In particolare, sono stati definiti:

A. criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 4 dell'Accordo);

B. criteri e modalità per lo svolgimento del test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all' articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 5 dell'Accordo);

C. ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo';

A) SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE (ARTICOLO 4 DELL' ACCORDO  ).

L' articolo 3 del DPR 179/2011  dispone che lo straniero partecipa entro i tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione ad una sessione di formazione civica e di informazione con la quale acquisisce in forma sintetica "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali" [ art. 2, comma 4, lettere b)   e c)  , DPR 179/11 ]

L'articolo 4 dell'Accordo definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento della sessione di formazione di civica e di informazione presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti, tenuto conto, altresì, delle indicazioni operative fornite al riguardo dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 1583 del 5 marzo 2012  . In particolare:

1. (comma 1 - sedi di svolgimento) L'articolo 4, comma 1, stabilisce che la sessione di formazione civica e di informazione ha luogo - esclusivamente - presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all' articolo 1, comma 632 della L.296/06  . In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui al DPR 4 ottobre 2012  , la sessione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti.

2. (comma 2 - protocollo d'intesa) l'articolo 4, comma 2 prevede la stipula di un protocollo d'intesa tra le Prefetture e l'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competenti per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione da effettuare sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al DM 4 giugno 2010  . A tal fine, le SS.LL vorranno utilizzare - con gli opportuni adattamenti - l'unito schema di protocollo, predisposto d'intesa con il Ministero dell'Interno, fermo restando l'opportunità di individuare un numero contenuto di istituzioni scolastiche, in coerenza con quanto già indicato con propria nota n. prot. 463 del 20.2.2012.

3. (comma 3 - accordi di rete) l'articolo 4, comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del comma 2, sulla base di accertati fabbisogni possano stipulare accordi di rete, ai sensi dell' articolo 7 del D.P.R. 275/99  , con altre istituzioni scolastiche sedi di CTP, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione della sessione di formazione civica e di informazione; tale strumento, infatti, dovrebbe contribuire a favorire l'ottimizzazione del servizio assicurando la diffusione delle sedi di svolgimento della sessione - laddove se ne sia accertato effettivamente il fabbisogno - nonché un utilizzo ottimale delle risorse professionali e strumentali, anche attraverso scambi e collaborazioni plurime, ed una puntuale ed efficace calendarizzazione della sessione tale da garantire la continuità del servizio nell'ambito del territorio di riferimento della rete, fermo restando l'unito standard di costo.

4. (comma 4 - calendario, durata e articolazione della sessione): l'articolo 4, comma 4, stabilisce che la sessione, di cui al precedente comma 1, si svolge nelle date stabilite dal calendario definito con il protocollo, di cui al precedente comma 2; ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute.

5. (comma 5 - docenti) l'articolo 4, comma 5, prevede che le istituzioni scolastiche, di cui al comma 2, individuino due docenti, preferibilmente in possesso anche di competenze in lingua straniera, in servizio presso le istituzioni scolastiche medesime, per lo svolgimento della sessione; nel caso di accordi di rete, di cui al precedente comma 3, il numero dei docenti viene individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del D.P.R. 275/99  , fermo restando lo standard di costo della sessione. In ogni caso, viste le modalità di svolgimento della sessione indicate dal Ministero dell'Interno con la citata nota prot. n. 1583 del 5 marzo 2012, i docenti individuati sono chiamati a svolgere prevalentemente attività di accoglienza e ascolto, nonché di progettazione, ricerca e documentazione funzionali ad assicurare un ottimale funzionamento della sala multimediale presso la quale si svolge la sessione anche attraverso la predisposizione dei materiali e dei sussidi informatici, di cui al comma successivo, per un'efficace fruizione dei medesimi. A tal fine, è possibile attivare, nei limiti previsti dallo standard di costo, servizi di mediazione linguistica/culturale anche attraverso il ricorso a professionalità esperte.

6. (comma 6 - sussidi) l'art. 4, comma 6, prevede che, per lo svolgimento della sessione, le istituzioni scolastiche utilizzino i sussidi predisposti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tal proposito, si ribadisce quanto già comunicato con propria nota n. 666 del 13 marzo 2012. In particolare, si è convenuto con la Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell'Interno che per l'acquisizione delle conoscenze, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c) del D.P.R. 179/2011  , i sussidi, predisposti dal Ministero dell'Interno a sostegno delle suddette sessioni (5 moduli di apprendimento in formato video della durata di un'ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti in 19 lingue) possono essere ulteriormente implementati dai Centri Territoriali Permanenti utilizzando i materiali prodotti dal MIUR, presenti sui siti http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione/ e http://www.initalia.rai.it (sez. Orientarsi nelle cittadinanza), le Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (di seguito denominate Linee guida), parte integrante dell'Accordo in oggetto, nonché ogni altro materiale predisposto all'uopo dai Centri Territoriali Permanenti medesimi. Sarà cura delle Prefetture consegnare su richiesta delle istituzioni scolastiche i sussidi, predisposti dal Ministero dell'Interno a sostegno delle suddette sessioni.

7. (comma 7 - identificazione dello straniero e comunicazione alla Prefettura) l'art. 4, comma 7 prevede che I docenti, di cui al comma 5, identifichino lo straniero secondo le medesime modalità già adottate per lo svolgimento del test, di cui al D.M. 4 giugno 2010  . Sarà cura delle Prefetture comunicare alle istituzioni scolastiche le procedure da adottare per l'identificazione nonché la tipologia di documentazione da richiedere allo straniero. Nel protocollo di cui all'articolo 4, comma 2, saranno, altresì, concordate le modalità di comunicazione alle Prefetture da parte dei docenti, di cui al comma 5, dell'avvenuta frequenza degli stranieri alla sessione di formazione e di informazione civica.

B) TEST PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, DELLA CULTURA CIVICA E DELLA VITA CIVILE IN ITALIA (ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO).

L' articolo 6 del DPR 179/11  in parola dispone che un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero e lo invita a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già' provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

L'articolo 5 dell'Accordo in parola definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei suddetti test (test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia) fermo restando che essi saranno avviati solo a partire dal 2014, come del resto già chiarito e ribadito dal Ministero dell'interno con la nota prot. n. 549 del 2 marzo 2012. Ciò detto, si fa riserva di emanare con successiva circolare le relative istruzioni operative.

C) ULTERIORI MODALITÀ (ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO).

Al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria dei Centri Territoriali permanenti e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, le Parti hanno inteso riconoscere l'iscrizione e la frequenza ai corsi ed ai percorsi erogati dai Centri Territoriali permanenti come ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e di assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. In particolare:

1. (comma 1 - ulteriore modalità di svolgimento della sessione) l'art. 6, comma 1 stabilisce che l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3 del DPR 179/2011  .

A tal fine, è necessario che i predetti corsi e percorsi prevedano anche specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore destinate a far acquisire allo straniero le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) del DPR 179/2011  attraverso l'utilizzo dei sussidi di cui al precedente punto A.6. In ogni caso, tali specifiche unità di apprendimento devono essere programmate in modo da consentirne allo straniero la frequenza nei tempi previsti dalla normativa (entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'Accordo, articolo 3, comma 1 del DPR 179/2011  ); l'avvenuta frequenza delle suddette unità di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalità di cui al precedente punto A.7.

2. (comma 2 ? ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "raggiungimento" della soglia di adempimento) l'art. 6, comma 2 stabilisce che Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all? articolo 6 del dPR 179/2011  e consente, altresì, allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) del suddetto DPR 179/2011  . A tal fine, per agevolare il riconoscimento da parte delle prefetture dei titoli, certificati e attestazioni rilasciate ad esito dei suddetti corsi, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, utilizzeranno, altresì, lo schema, già trasmesso con nota prot. n. 2362 del 16 giugno 2011  e ripreso con integrazioni nelle Linee guida, che fanno parte integrante dell'Accordo Quadro in parola.

3. (comma 3 - ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento) l'art. 6, comma 3 stabilisce che il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all' articolo 6 del DPR 179/2011  , e consente, altresì, allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento, di cui all' articolo 6, comma 5, lettera a), del DPR 179/2011  .

4. (comma 4 - ulteriore modalità di assegnazione dei crediti): l'art. 6, comma 4 stabilisce che ai fini dell'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, i corsi, di cui all' articolo 12, comma 2 del DPR 179/2011  [Errata corrige: all'articolo 6, comma 4 dell'Accordo , l'espressione "articolo 12" va sostituita con l' articolo 10"] del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  , si svolgono secondo le Linee guida, parte integrante dell'Accordo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 dell'Accordo

D) PROGETTI PILOTA (ARTICOLO 7 DELL' ACCORDO  ).

1. (comma 1 - progetti pilota): per favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al DPR 179/2011  , le Parti hanno convenuto di potenziare l'offerta dei corsi, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'Accordo, attraverso la promozione di specifici progetti pilota a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 dell'Accordo da realizzare in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Il Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi Fondo europeo per l'Integrazione; l'articolo 7 dell'Accordo in parola definisce i criteri e le modalità per la realizzazione dei suddetti progetti pilota. In particolare:

2. (comma 2 - progetti pilota di informazione, a cura dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione): l'art. 7, comma 2, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, stabilisce che i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo Unico sull'immigrazione, promuovono "progetti pilota di informazione" per illustrare le modalità di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011  anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti. Pertanto, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, potranno - nell'ambito della loro autonomia - fornire ai Consigli Territoriali per l'Immigrazione forme di collaborazione che riterranno utili.

3. (comma 3 - progetti pilota di integrazione linguistica e sociale, a cura dei Centri Territoriali Permanenti) l'art. 7, comma 3, stabilisce che le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, individuate nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, promuovono progetti pilota per la realizzazione dei corsi, di cui al precedente comma 1.

4. (comma 4 - progetti pilota di integrazione linguistica e sociale a cura dei Centri Territoriali Permanenti: Linee guida) l'art. 7, comma 4 stabilisce che I corsi, di cui al precedente comma 3, sono organizzati secondo le Linee guida, di cui al precedente punto A.6. Pertanto, i suddetti corsi devono essere organizzati secondo l'elenco delle competenze e l'articolazione oraria, di cui al §1.4 delle Linee guida e secondo l'articolazione in competenze, conoscenze e abilità, di cui rispettivamente al §2 (A 1) e al §3 (A 2) delle Linee guida, fermo restando la possibilità di personalizzare i percorsi attraverso documentate procedure di riconoscimento dei crediti da realizzare nell'ambito della quota oraria riservata all'accoglienza e orientamento (20 ore). Per agevolare il riconoscimento da parte delle prefetture dei titoli, certificati e attestazioni rilasciate ad esito dei suddetti corsi, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, utilizzeranno, altresì, lo schema, già trasmesso con nota prot. n. 2362 del 16 giugno 2011 e ripreso con integrazioni nelle Linee guida, che fanno parte integrante dell'Accordo Quadro in parola.

5. (comma 5 - progetti pilota di integrazione linguistica e sociale a cura dei Centri Territoriali Permanenti: iscrizione e frequenza) l'art. 7, comma 5 stabilisce che l'iscrizione e la frequenza ai corsi, di cui al precedente comma 3, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  . A tal fine, è necessario che i predetti corsi prevedano ulteriori specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore (da realizzare nell'ambito della quota oraria destinata alle attività di accoglienza e orientamento) destinate a far acquisire allo straniero le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) del DPR in parola attraverso l'utilizzo dei sussidi di cui all'articolo 4, comma 6 dell'Accordo in parola. In ogni caso, tali specifiche unità di apprendimento devono essere programmate in modo da consentirne allo straniero la frequenza nei tempi previsti dalla normativa ("entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'Accordo", articolo 3, comma 1 del DPR 179/2011  ); l'avvenuta frequenza delle suddette unità di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalità di cui al precedente punto A.7.

6. (comma 6 - progetti pilota di integrazione linguistica e sociale a cura dei Centri Territoriali Permanenti: agevolazioni di cui all' articolo 7 del DPR 179/2011  ) l'art. 7, comma 6 stabilisce che il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica di cui all' articolo 6 del DPR 179/2011  ; tale titolo costituisce, altresì, documentazione idonea ad attestare il raggiungimento da parte dello straniero di un livello elevato di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia ed utile ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all' articolo 7 del DPR 179/2011  . A tal fine, con successive note verranno fornite ulteriori istruzioni ed informazioni.

 
- Allegato 3   -

 

BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA

tra il Prefetto di.........................nella persona del dott..........................................

e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di..................................nella persona del dott. ..............................

PREMESSO CHE

- l' articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94  , ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno";

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2 , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , pubblicato nella GU n. 263 del 11-11-2011 ha disciplinato i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato articolo 4-bis del decreto legislativo 286/98  ;

- le linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  emanate dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione con nota prot. 1542 del 2 marzo 2012 hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra l'altro, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti.

l' Accordo Quadro  (di seguito denominato "Accordo"), siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dà applicazione agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione;

l' Accordo  , in particolare, definisce criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 4 dell'Accordo); criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all' articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 5 dell'Accordo); ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo); criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 7 dell'Accordo).

Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. Con il presente protocollo sono individuate le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali permanenti, presso le quali svolgere: 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 pilota di cui all'articolo 7 dell' Accordo e/o 4) i progetti dell'Accordo;

2. Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti.

Art. 2 (Individuazione delle istituzioni scolastiche)

Acquisite le disponibilità, le Parti - per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per ciascuna delle ulteriori attività di cui all'articolo 1, comma 1 - individuano, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 3 (Obbligo delle parti)

1. La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:

a. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per concordare, sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1, il calendario delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, fermo restando che il test di cui al punto 2 del citato comma sarà avviato solo a partire dal 2014.

b. comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui alla precedente lettera a), dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione o alle altre attività, di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di predispone tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;

c. assegnare ad ogni istituzione scolastica, di cui alla precedente lettera a), la somma di 450,00 euro per ciascuna sessione di formazione civica e di informazione, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente protocollo, nonché le risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'Interno per la realizzazione delle attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1;

d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell' Accordo  , ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web; e. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 1, si impegna a:

a. individuare le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, in base a quanto stabilito nell'articolo 2 presso le quali svolgere:

1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell' Accordo  ; e/o

2) il test per l'assegnazione dei crediti. di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o

3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo; e/o 4) i progetti pilota di cui all'articolo dell'Accordo; darne comunicazione alla Prefettura-U.T.G.;

b. predispone il calendario per lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura U.T.G., sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1;

c. trasmettere alle istituzioni scolastiche, indicate nell'Allegato 1, il presente protocollo con i relativi allegati;

d. assicurare, presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti di cui all'Allegato 1, lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, secondo il calendario di cui al punto b. ;

e. concordare con la Prefettura competente i tempi e le modalità di comunicazione da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1, dell'avvenuta partecipazione dello straniero alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 4, comma 7 dell' Accordo  , anche con riferimento alle ulteriori modalità di partecipazione 3 alla sessione medesima di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 7, comma 5 dell'Accordo medesimo;

f. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell'Accordo;

g. assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1ed il coordinamento delle attività, anche in rapporto con l'Ufficio competente (istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e la Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR;

h. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura- U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

Art. 4 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Prefettura verserà a ciascuna istituzione scolastica, di cui all'allegato 1, sul c/c....(estremi e modalità di versamento intestazione del conto) e su richiesta della stessa, il totale delle somme dovute per ogni sessione di formazione civica e di informazione e per le ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1 da questa effettuate secondo quanto indicato al precedente art. 3.

2. La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1.

3. Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece, variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna Area.

Art. 5 (Rendicontazione finale)

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1.

2. Ciascuna istituzione scolastica, destinataria del finanziamento, comunica tempestivamente alla Prefettura-UTG, l'avvenuta realizzazione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1 fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.

Art. 6 (Durata)

Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza o dal rinnovo.

Art. 7 (Allegati)

1. Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

a. Allegato 1 - Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di .................... individuate quali sedi di svolgimento della 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) del test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) dei corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo; e/o 4) dei progetti pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo;

b. Allegato 2 - Standard di costo.

Il presente protocollo viene redatto in 2 originali, una per ogni parte contraente.

Data................................... Il Prefetto - Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale