Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 27 novembre 2007, n. 25
  OGGETTO: Attestato di conducente da rilasciare ai cittadini extracomunitari, ex Regolamento CEE 484/2002 .  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.previdenza.sociale:circolare:2007-11-27;25

Alfe Direzioni regionali e provinciali del lavoro

e, p.c. Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Alla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Al Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'lmmigrazione e deIl'Asilo

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato on. le Marcella Lucidi - LORO SEDI


 

Nel far seguito alle richieste di chiarimenti relative alla problematica del diniego di rilascio dell'attestato di conducente ai cittadini extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, si comunica quanto segue.

Com'é noto, Ia competenza in materia di rilascio del documento in oggetto é attribuita al Dirigente della Direzione provinciale del Iavoro, individuata in relazione alla sede legale dell'impresa ovvero alla sede operativa presso Ia quale il conducente, cui l'attestazione si riferisce, é stabilmente assegnato o messo a disposizione.

Le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvedono al rilascio deIl'attestato a seguito dell'avvenuta presentazione, da parte del richiedente, della necessaria documentazione e, qualora si tratti di conducenti extracomunitari, previa esibizione del permesso di soggiorno in originale e, di conseguenza, soltanto a conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15/09/2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in favore di cittadini extracomunitari il cui perrnesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla Direttiva prot. n. 11050/M (8) del 5/08/2006  (Direttiva sui diritti dello slraniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno).

In particolare, alla luce delle Direttiva sopracitata "lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro.

Considerato, pertanto, che la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del perrnesso di soggiomo (il cosiddetto "cedolino") risulta valida per il rilascio dei documcnti di abilitazione alla guida e di circolazione, la medesima ricevuia potrà essere reputata idonea anche ai fini del conseguimento dell'attestato di conducente, fatta salva la possibilità di verificare successivamente l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno agli autisti extracomunitari che lavorano alle dipendenze di imprese di trasporto italiane.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni sopra specificate.

 

IL DIRIGENTE: Dott. Vincenzo MAZZEO