Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
CIRCOLARE 1 giugno 2007, n. 27
  Oggetto: Interpretazione degli articoli 34   e 35  del D.P.R. n. 396/2000 . Scelta dell'indicazione del nome.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2007-06-01;27

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Palermo

Al rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff. III/Uff. IV - Roma

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Sig. Ministro - Sede

Alla Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica - Roma

All'Ispettorato Generale di Amministrazione via Cavour, 6 - Roma

All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma

All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)


 

A fronte delle richieste di chiarimenti in relazione alla interpretazione del disposto degli articoli 34   e 35  del DPR n. 396/2000 sulle tematiche concernenti la scelta del nome rimessa ai genitori, si ritiene opportuno emettere una circolare esplicativa che consolidi i contenuti delle precedenti direttive n. 2 del 26 marzo 2001 e n. 9 del 11 luglio 2001 e i vari pareri espressi in più occasione dalla Direzione Centrale dei servizi demografici, rivolti sia a codeste Prefetture, che ai Comuni ed anche pubblicati sul sito web della predetta Direzione.

Con l'introduzione del citato DPR, il legislatore, nell'ottica di garantire una reale semplificazione della nuova disciplina normativa dello stato civile rispetto alle previsioni del previgente Regio Decreto del 1939, ha sostanzialmente assicurato la scelta libera rimessa ai genitori nell'indicazione del nome da attribuire al figlio.

In particolare, si ricorda infatti che, anche in presenza di una chiara violazione dei limiti all'attribuzione del nome disposti dagli articoli in argomento, laddove il genitore persista nella sua determinazione a dare al figlio per esempio il nome del padre o di un fratello viventi, anche se in contrasto con il comma 1 dell'art. 34  o un nome composto da più di tre elementi onomastici, in deroga all' art. 35  , l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile è quello di assicurare comunque la formazione dell'atto di nascita, non potendosi né rifiutare di adempiervi, né intervenire a modificare l'indicazione del nome stesso.

Infatti l'ufficiale dello stato civile è solo tenuto ad avvertire il dichiarante del divieto normativo, ma deve procedere alla registrazione dell'atto qualora, anche a fronte di tale avvertimento, il dichiarante persista nella volontà che al minore venga attribuito il nome prescelto.

Resta fermo che, in tutti quei casi in cui l'ufficiale dello stato civile ritiene esservi stata violazione normativa nella scelta di quel determinato nome, dopo aver avuto cura di rappresentare all'interessato le conseguenze normative che ne possono derivare, dovrà procedere a formare l'atto con il nome scelto dal dichiarante e fare subito dopo segnalazione dell'accaduto al Procuratore della Repubblica, il quale potrebbe attivarsi presso il competente Tribunale per la promozione del giudizio di rettificazione ai sensi del disposto di cui agli artt. 95 e segg..

A tal proposito, si raccomanda agli ufficiali dello stato civile di far sempre presente ai genitori che il nome, ancorché accettato in sede di registrazione dell'atto di nascita, sarà poi soggetto al controllo del Procuratore della Repubblica che nella maggior parte dei casi, provvede a iniziare un giudizio di rettifica. Tale indicazione si ritiene necessaria al fine di evitare spiacevoli sorprese per i genitori, che spesso non sono consapevoli della circostanza che la registrazione del nome da parte dell'ufficiale dello stato civile potrebbe poi essere ribaltata, anche a distanza di tempo, dall'autorità giudiziaria.

Qualora il Procuratore della Repubblica decida di attivarsi per la rettificazione, dopo aver valutato la sussistenza della violazione normativa ed il Tribunale emetta la relativa decisione, quest'ultima verrà trasmessa all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione nell'atto di nascita e per i successivi adempimenti tra i quali l'aggiornamento anagrafico: questo, ovviamente, costringerà i genitori a correggere il nome in tutte le iscrizioni già effettuate (es. iscrizione scolastica, tessera sanitaria, ecc..)

Circa la tematica dell'attribuzione del nome in maniera corrispondente al sesso, si evidenzia che a fronte dell'esercizio dei genitori di scegliere liberamente il nome del figlio, anche recependo un nome di origine straniera, il legislatore ha inteso disporre un principio generale secondo cui non devono essere imposti prenomi che possono trarre in equivoco sulla loro corrispondenza al sesso del neonato. La corrispondenza dovrà necessariamente verificarsi, tenendo conto della valenza maschile o femminile del nome alla luce della tradizione e dell'uso in Italia, con le eccezioni di seguito evidenziate.

L'esigenza di garantire una stretta corrispondenza tra il prenome ed il sesso di appartenenza del soggetto che lo porta, risiede nel fatto che è "interesse pubblico" che il prenome, unitamente al cognome, costituiscano mezzo di identificazione dell'individuo nei rapporti sociali, sì da non creare equivoci e confusioni di sorta sulla identità personale anche sotto il profilo del sesso, maschile o femminile. Il legislatore, in tale ottica, ha determinato che l'interesse pubblico prevalga sull'interesse dei genitori alla libera scelta del nome da attribuire ai figli.Tale norma, stante la sua specificità, non può essere aggirata facendo affidamento sulla diversa valenza, maschile o femminile, che un determinato nome ha in alcuni paesi stranieri, quando lo stesso nome in Italia ha una chiara connotazione maschile o femminile.

Il caso più eclatante è quello relativo al nome Andrea che in Italia ha valenza maschile (usandosi per il femminile il nome Andreina) ma che in altri paesi è usato invece come nome femminile. Ad esempio, nei paesi di lingua tedesca Andrea è femminile, mentre il maschile di Andrea è Andreas. Una situazione simile esiste nei paesi di lingua spagnola con Andrea (femminile) ed Andres (maschile). Si fa questa precisazione per evidenziare che la distinzione e la conseguente attribuzione del nome in base al sesso è principio osservato anche in altri ordinamenti di paesi esteri.

Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, anche nel caso in cui i genitori richiedano la registrazione del figlio/a con un nome che, nella tradizione italiana, non corrisponde al sesso del minore, l'ufficiale dello stato civile, come ampiamente chiarito in premessa, dovrà procedere alla registrazione ma dovrà avvertire i genitori che, a seguito della segnalazione del caso al Procuratore della Repubblica, come previsto dalla legge, è possibile che si instauri un giudizio di rettificazione che potrebbe portare, anche con tempi lunghi, alla modifica del nome prescelto. L'Ufficiale di stato civile dovrà altresì far presente ai genitori interessati che le Procure della Repubblica coinvolte sulla questione nella maggior parte dei casi si sono pronunciate per l'attivazione del giudizio di rettificazione dell'atto di nascita.

Al fine di contemperare gli interessi ed evitare inutili procedimenti di rettificazione, si ritiene possibile, in aderenza alla prassi consolidata relativa al nome Maria, che viene imposto anche a minori di sesso maschile purché sia preceduto da un primo elemento onomastico chiaramente maschile (esempio, Enrico Maria), che nulla osti a che un nome tradizionalmente maschile es. Andrea, possa essere imposto ad una bambina purché dopo un elemento onomastico chiaramente femminile (es. Francesca Andrea).

Si precisa altresì che nel caso di nomi da assegnare a bambini di nazionalità estera deve applicarsi la normativa del paese di provenienza, in attuazione della normativa in materia di diritto internazionale privato (v. Legge n. 218/1995  ) che esplicitamente all' art. 24  dispone che i diritti della personalità, tra i quali rientra il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto. Per tali minori non si applicheranno pertanto limiti previsti dalla legge italiana, bensì quelli previsti dalla legge straniera applicabile, a meno che non vi siano casi di contrasto con l'ordine pubblico.

Tale è l'orientamento interpretativo di questa Amministrazione in risposta ai principi generali su cui si basa l'intero sistema dello stato civile, fermo restando i mezzi di tutela esplicitamente riconosciuti al cittadino stesso.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi, di volere vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare.


 

Il Direttore Centrale Anna Paola Porzio