Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
CIRCOLARE 18 novembre 2011, n. 28
  OGGETTO: Registrazione del nome dei cittadini egiziani.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2011-11-18;28

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - P A L E R M O

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere ViaTuscolana.,1558 00173 - ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie Piazzale della Famesina - ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Via Giorgione, 159 00147 - ROMA

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 - ROMA


 

Con circolare n.16, del 28 novembre 2008  , sono state fomite indicazioni sulle modalità di registrazione in anagrafe del nome dei cittadini appartenenti alla Repubblica Araba d'Egitto, composto da un'unica sequenza di elementi onomastici (es. Mohamed Ahmed Nabil Said).

Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che i nuovi passaporti elettronici rilasciati da tale Stato distinguono, nella banda ICAO, il cognome del titolare, corrispondente all'ultimo elemento onomastico della suddetta sequenza (nell'esempio, Said), dal nome, corrispondente alle restanti parti della stessa sequenza (nell'esempio. Mohamed Ahmed Nabil).

Quindi, sulla base dell'avviso espresso dalle competenti autorità della Repubblica d'Egitto e delle intese intercorse con le amministrazioni interessate allo specifico problema, si informa che il criterio suindicato dovrà essere applicato in sede di registrazione anagrafica dei cittadini in questione.

Peraltro, al fine di assicurare la coerenza complessiva dei dati anagrafici in possesso delle pubbliche amministrazioni, oltre che la gradualità d'applicazione delle nuove regole, si sottolinea che - analogamente a quanto indicato nella circolare n. 4/2011  , con riguardo ai cittadini della Repubblica delle Filippine - l'ufficiale d'anagrafe dovrà tenere conto, nella registrazione del nome e cognome dei cittadini egiziani, e nella modifica - su richiesta dell'interessato - dei dati già registrati, dell'indicazione a tale riguardo contenuta nel permesso di soggiorno, cui è tra l'altro legata la formazione del codice fiscale dell'interessato.

Si pregano le SS.LL. d'informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

 

Il Direttore Centrale: Menghini