Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 10 gennaio 2014, n. 28
  OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014/2015.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2014-01-10;28

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni - LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province - LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni - LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta - AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia - TRENTO

Agli Uffici territoriali degli U.S.R. - LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie - LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo - SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione - SEDE

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione - SEDE

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi - ROMA

All'Ufficio Stampa - SEDE


 

Premessa

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014/2015 ed ha come principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali. Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali è fissato al 28 febbraio 2014. Le domande possono essere presentate dal giorno 3 febbraio 2014, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 gennaio, come meglio specificato più avanti. L'iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa.

All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza). Il modulo di iscrizione, ferme restando le informazioni sopra riportate, potrà essere integrato e adeguato a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome, al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del POF e delle risorse disponibili. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. È, pertanto, evidente che un'aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest'ottica, l'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, l'estrema "ratio", a parità di ogni altro criterio. È, comunque, da evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione nei corsi sperimentali.

Si rappresenta, pertanto, l'esigenza di una scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali ( decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  ) e, con specifico riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito delle predette operazioni, del regolamento adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa (d. m. 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante in materia di protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono per lo più a soggetti minori di età In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dall'Ufficio del Garante nel corso di specifici incontri, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni alle scuole che nell'ambito delle propria autonomia didattica intendono integrare ed adeguare il modulo di iscrizione per fornire agli studenti ulteriori servizi in base al proprio POF ed alle risorse disponibili. In particolare, si evidenzia che le ulteriori informazioni raccolte dovranno essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascun specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel POF (cfr. art. 11 del Codice  ). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta, ad esempio, verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice  ).

Le richieste di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione ovvero per l'attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che ne evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi di modo che sia, altresì, comprensibile l'indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.

Le scuole devono, inoltre, obbligatoriamente fornire l'informativa, comprensiva di tutti gli elementi puntualmente indicati dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti di cui all' art. 7 del predetto Codice  , secondo le seguenti modalità:

1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l'informativa deve essere visualizzata prima dell'accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;

2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line, ovvero per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di Iscrizioni on line, l'informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea. Le istituzioni scolastiche possono comunque utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti, quali ad esempio, la pubblicazione del testo dell'informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole potranno conservare, con modalità che consentano l'identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi agli studenti che pur avendo presentato la domanda non si sono, per qualsiasi ragione, iscritti solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).

1. Iscrizioni on line

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012  , recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti successivamente descritti. Infatti, per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa. Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

Adempimenti delle scuole

Le istituzioni scolastiche curano la redazione del proprio modulo di iscrizione attraverso un'apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell'area di "Gestione Alunni", percorso "Iscrizioni OnLine". Il modulo è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici degli alunni e del relativo nucleo familiare, e in una parte che le scuole possono personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un ampio elenco di voci predefinite o aggiunte dalla scuola. Dopo averlo predisposto, il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l'applicazione internet "Iscrizioni on line" a cui si può accedere dal sito web del MIUR. Prima dell'avvio delle iscrizioni tutte le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare le informazioni che le caratterizzano, utilizzando la funzione SIDI "Scuola in chiaro", nell'Area Rilevazioni. Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle informazioni di interesse.

Adempimenti delle famiglie

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:

- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con anticipo rispetto all'apertura delle procedure di iscrizioni on line (3 febbraio 2014);

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;

- il sistema"Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. Indicazioni più dettagliate sul processo da utilizzare per facilitare l'iscrizione on line, sono contenute nell'accluso "Allegato Tecnico".

Esclusioni dal sistema di "Iscrizioni on line"

Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni relative a :

1. Scuole dell'infanzia;

2. Scuole in lingua slovena;

3. Scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano;

4. Corsi per l'istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie.

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a) Scuola dell'infanzia

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'istituzione scolastica prescelta, come da modello Allegato A. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno scolastico, anche il modello C per la scelta delle attività alternative. L'eventuale personalizzazione del modello di iscrizione viene effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla base della specifica delibera del consiglio di istituto, che dovrà attenersi a quanto precisato in precedenza in merito alla individuazione delle ulteriori richieste di informazioni alle famiglie. Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89  :

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Dovranno, comunque, essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2015. Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009  (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall' art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 59/2004  . Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l'eventuale mancato accoglimento delle domande.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola. Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il comma 6 dell' articolo 2 del DPR n. 89/2009  , relativo alla possibilità di iscrivere bambini di età compresa tra i due e i tre anni di età nelle scuole dell'infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni.

b) Sezioni primavera

È prevista per l'anno scolastico 2014/2015 la prosecuzione delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell'Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, rinnovato in data 1° agosto 2013. Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.

c) Scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell'allegato documento tecnico. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale (1):

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2014;

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e comunque entro il 30 aprile 2015. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2015.

Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n.89/2009  .

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe. Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell'Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine.

Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

d) Scuola secondaria di primo grado

Per l'anno scolastico 2014/2015 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell'allegato documento tecnico, direttamente alla scuola prescelta.

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell'Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine.

Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d'ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009  , è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione. Per l'iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo tale scadenza.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Obbligo di istruzione

Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell' art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011  come di seguito precisato al punto 2.B). I dieci anni dell'obbligo si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005  , fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. In tale contesto, il momento dell'iscrizione rappresenta un passaggio importante sia sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra i diversi soggetti indicati al punto A, sia per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni meglio precisate al punto B.

a) Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche, da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

- l'Amministrazione, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

b) Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l'istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l'istruzione parentale, potranno assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:

- iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

- iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  (cfr. art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n.133  ), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

Com'è noto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l'11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 11, è stato approvato il repertorio nazionale delle figure di riferimento per i percorsi di IeFP a partire dall'anno scolastico 2011/12, integrato dal successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012 (allegato E).

Come sopra detto, le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono prevedere la realizzazione di percorsi di IeFP, oltre che da parte delle strutture accreditate, anche da parte degli Istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità fissate nelle linee-guida adottate con D.M. n.4/2011, previa intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Pertanto, i dirigenti scolastici degli Istituti professionali potranno accogliere - anche per l'anno scolastico 2014/2015 - le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto. I percorsi IeFP in regime di sussidiarietà rientrano nella gestione delle Iscrizioni on line.

Scuola secondaria di secondo grado

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 28 febbraio 2014. Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010  , n. 88/2010  e n. 89/2010  .

a) Procedure di iscrizione

Nel richiamare quanto già indicato in premessa, si fa presente che per l'istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l'esatta definizione degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d'iscrizione on line , possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

b) Trasferimento di iscrizione

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell'inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione. Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

c) Iscrizione ai licei musicali e coreutici

Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010  (regolamento dei licei) che subordina l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l'indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.

d) Iscrizione alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici

Si rammenta che con il DPR 5 marzo 2013, n. 52  è stato approvato il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Nel Regolamento è precisato che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Inoltre le classi prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno autorizzate dai rispettivi piani regionali dell'offerta formativa e nelle scuole paritarie che avranno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Ai fini di una corretta informazione alle famiglie, si fa presente che in prima applicazione sarà consentita l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

e) Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione on line, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successivo. Qualora risultassero studenti non iscritti, il dirigente scolastico è tenuto a contattare le famiglie per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale ovvero se intendono provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate ed inserite, tramite la procedura delle Iscrizioni on line, nell'Anagrafe Nazionale degli Alunni. A riguardo, si rammenta ai Dirigenti scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento di istruzione secondaria di secondo grado. Alunni non ammessi alla classe successiva

Nel caso di alunni non ammessi a sostenere l'esame di Stato e che dovranno ripetere la classe quinta nell'a. s. 2014/2015, le istituzioni scolastiche possono realizzare, nell'ambito delle ordinarie attività di sostegno e di recupero, le iniziative ritenute opportune ai fini del proficuo inserimento degli alunni nelle classi del nuovo ordinamento, con esclusivo riferimento alle discipline non presenti nel vecchio ordinamento o alle discipline caratterizzate da importanti innovazioni di contenuto e metodo. Si deve comunque escludere il ricorso ad esami integrativi che potrebbero precludere l'accesso degli studenti in parola alle classi che seguono i piani didattici del nuovo ordinamento. Nella fase che precede l'inizio delle lezioni, potranno invece essere eventualmente realizzate verifiche della preparazione conseguita a seguito di attività organizzate, per gli studenti interessati, dalle scuole con espresso riferimento alle discipline sopra menzionate. Potranno essere inoltre organizzate, nei primi mesi dell'anno scolastico, particolari azioni di sostegno nei confronti di studenti che manifestino significative persistenti difficoltà di adeguamento alle modificazioni curricolari introdotte.

Iscrizione alle classi terze negli Istituti Tecnici e Professionali Istituti Tecnici

Nel corso del primo biennio degli Istituti Tecnici è particolarmente sviluppata la dimensione orientativa degli insegnamenti in quanto la scelta dell'indirizzo e/o articolazione espressa al momento dell'iscrizione va consolidata e, ove necessario, messa in discussione. Ciò al fine di consentire di effettuare la scelta definitiva più adatta alle aspirazioni e alle potenzialità evidenziate dagli studenti.

Tale scelta, per l'anno scolastico 2014/2015, deve essere effettuata dalle famiglie degli alunni che frequentano il secondo anno del primo biennio entro il termine del 28 febbraio 2014. Quindi, gli studenti hanno la possibilità di richiedere l'iscrizione ad uno degli indirizzi e/o articolazioni del medesimo settore ("Economico" o "Tecnologico") frequentato e che siano presenti nell'offerta formativa del proprio istituto scolastico.

Istituti professionali

Per gli alunni del secondo anno del primo biennio degli Istituti Professionali che intendono proseguire il percorso di studi corrispondente all'indirizzo o articolazione già frequentato, l'iscrizione alla classe terza è disposta d'ufficio. Qualora sussistano situazioni in cui i genitori, in relazione agli interessi e alle motivazioni dei propri figli, intendano iscrivere, sempre entro il termine del 28 febbraio 2014, l'alunno alla classe terza di un diverso settore/indirizzo e/o articolazione rispetto a quello frequentato, si dovrà tener conto di quanto segue:

- gli studenti che frequentano uno degli indirizzi/articolazioni del settore "Industria e Artigianato", hanno la possibilità di richiedere l'iscrizione ad altro indirizzo/articolazione presente all'interno del medesimo settore;

- gli studenti che frequentano una delle articolazioni previste per l'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" (settore Servizi) hanno la possibilità di richiedere l'iscrizione ad altra articolazione dello stesso indirizzo.

Iscrizioni ai percorsi opzionali

I nuovi ordinamenti degli Istituti Tecnici e Professionali, disciplinati rispettivamente dai DD.PP.RR. 88/2010  e 87/2010  , sono stati integrati dai decreti interministeriali del 24 aprile 2012 (G.U. n. 170 del 23/7/2012) concernenti la definizione delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Le suddette opzioni sono contenute in appositi Elenchi nazionali (v. tabella allegato 1 per gli Istituti Tecnici e allegato 2 per gli Istituti Professionali) quali documenti di riferimento per la programmazione dell'offerta formativa di competenza delle Regioni. Le opzioni, in quanto riferite esclusivamente al secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali, per poter essere scelte dalle famiglie necessitano di una specifica iscrizione da parte degli allievi frequentanti il secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici e Professionali. In particolare:

- gli studenti del secondo anno del primo biennio degli Istituti Tecnici del settore"Tecnologico" hanno la possibilità di richiedere l'iscrizione ad una delle opzioni previste all'interno del medesimo settore, indipendentemente dall'indirizzo frequentato;

- gli studenti che frequentano il secondo anno di uno degli indirizzi degli Istituti Professionali possono chiedere l'iscrizione al percorso opzionale per le opzioni corrispondenti all'indirizzo frequentato.

Accoglienza e inclusione a) Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 - corredata dal profilo dinamico-funzionale. Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104/1992  (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122). Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009. Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti pressi i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (principio sancito nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

b) Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010  "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", e in particolar modo, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell' art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Ai sensi dell' art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251  , i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Si richiama, infine, la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011  della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere..

d) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative. L'alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. L'alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

Percorsi di istruzione per gli adulti

In attesa della definizione delle linee guida, applicative del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263  , si fa riserva di fornire istruzioni in relazione alle iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti, il cui termine di scadenza resta fissato al 31 maggio 2014. In ogni caso, a partire dall'a. s. 2014/2015, i corsi erogati, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR n. 263/2012  :

a) percorsi di istruzione di primo livello;

b) percorsi di istruzione di secondo livello;

c) percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, commi secondo e terzo, del D.M. n.139/2007. Ai percorsi di istruzione di secondo livello (ex corsi serali), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno. Ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto dagli Accordi Quadro MIUR/Min. Int. dell'11.11.2010 e del 7.8.2012 relativi alle innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 94/2009  .

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

(1) La previsione normativa contenuta nell'art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54  , stabilisce che: "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente". Cfr anche la nota del Dipartimento dell'Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.


 

IL DIRETTORE GENERALE: Carmela Palumbo



ALLEGATI:  
- Allegato   -