Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
 
CIRCOLARE 13 maggio 2009, n. 2826
  Oggetto: Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2009-05-13;2826

Alle Questure della Repubblica - Loro Sedi


 

In riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora più acuta in conseguenza dell'elevato numero di lavoratori stranieri a rischio disoccupazione, si ritiene utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità di comportamenti.

Il quadro normativo di riferimento in materia è dato dall' art. 22, comma 11, T.U. Immigr., D.Lgs. 286/98  e successive modifiche ed integrazioni e dall' art. 37 del Reg. att., D.P.R. 394/99  e successive modifiche ed integrazioni.

In base all' art. 22, c.11, del T.U. Immigr.  , la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo inferiore a sei mesi. A sua volta il D.P.R. 334/2004  , che detta le modalità applicative della legge, all' art. 37, commi 1  e 2  , ribadisce il suddetto trermine, precisando al successivo comma 5  che "Quando a norma delle disposizioni del citato T.U. e dello stesso art. 37 il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi...".

A completamento si pone la disposizione contenuta all' art. 37, comma 6  , per la quale "Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i requisiti di legge".

La normativa sopra riferita definisce un sistema nel quale la fissazione dei tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde all'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui è preposta la potestà autorizzatoria. In alternativa, è data la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi diversi (es. famiglia, lavoro autonomo, studio...), tutelando per questa via la volontà di integrazione nel tessuto sociale del cittadino straniero.

Nondimeno, si richiamano le indicazioni in precedenza fornite ai Dirigenti degli Uffici Immigrazione nel corso degli incontri presso questa Direzione Centrale riguardo alla decorrenza del periodo di validità del permesso di soggiorno in parola al fine di rimediare agli inconvenienti derivanti dall'eventuale ritardo nei tempi di rilascio.

Nel sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza della questione esaminata si raccomanda che l'eventuale possibilità di interventi a carattere discrezionale in materia sia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà, richiamando in proposito quanto detto al paragrafo 4.

Si confida nella consueta collaborazione e nell'esatta applicazione di quanto sopra esposto.

 

Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi