Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 29 agosto 2006, n. 25
  Oggetto: Risposta all'interpello ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004  - art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 286/1998  .  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.previdenza.sociale:circolare:2006-08-29;25

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 - Roma


 

L'interpello avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha ad oggetto la decorrenza dell'applicabilità dell' art. 22 comma 7 del D.Lgs. n. 286/1998  (TU sull'immigrazione), il quale sancisce l'obbligo del datore di lavoro di comunicare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punendone la violazione con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. La stessa norma attribuisce al Prefetto la competenza per l'accertamento della violazione e l'irrogazione della relativa sanzione.

In proposito, acquisito il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione, si rappresenta quanto segue.

Il dubbio sulla vigenza dell'obbligo predetto e della relativa sanzionabilità riguarderebbe i casi in cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione, quale destinatario delle comunicazioni obbligatorie, non sia stato reso operativo immediatamente dopo l'entrata in vigore della norma nell'ambito delle singole province.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è stato istituito - ai sensi dell' art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998  come modificato dalla L. 189/2002  - in ogni provincia "presso la prefettura ufficio territoriale del Governo", con compito di responsabilità dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determitato ed indeterminato.

In data 18 ottobre 2004 è stato emanato il DPR n. 334  (entrato in vigore il 25 febbraio 2005), recante il regolamento di attuazione suindicato che, con art. 32, detta disposizioni specifiche riguardanti la variazione del rapporto di lavoro del lavoratore straniero.

In particolare, l'art. 32 cit. specifica l'obbligo del datore di lavoro di comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni dall'evento, determinati dati relativi alla variazione del rapporto di lavoro, per tale intendendosi la data di inizio di un nuovo rapporto di lavoro, ovvero la data di cessazione nonchè il trasferimento di sede del lavoratore.

Con circolare congiunta Ministero dell'Interno - Ministero Lavoro n. 23/910 emanata il 24 febbraio 2005 contestualmente all'entrata in vigore del regolamento (citata pure nella circolare di questo Ministero n. 9/2005  ) si è disposto che "fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operatività dello Sportello Unico per l'Immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura - UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico".

A decorrere dal 25 febbraio 2005, invece, le variazioni del rapporto di lavoro devono essere comunicate entro 5 giorni e indirizzate allo Sportello Unico o, qualora quest'ultimo non sia ancora operativo, alla Prefettura - UTG (secondo quanto specificato nella citata circolare n. 9/2005).

Alla luce di quanto sopra esposto, invece, la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro risulta sicuramente aoolicabile alle violazioni commesse successivamente dal 25 febbraio 2005, atteso che soltanto da tale data risulta vigente il termine di scadenza di 5 giorni, decorso il quale l'omessa comunicazione della variazione del rapporto di lavoro integra l'illecito sanzionato dall'art. 22, comma 7 cit.

 

Il Direttore Generale: Mario Notaro