Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
CIRCOLARE 19 ottobre 2011, n. 29646
  OGGETTO: Conversione di patenti di guida. SRI LANKA.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2011-10-19;29646


 

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 14.10.2011, con nota n. 2516/282971, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il 14 novembre 2011.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all.1) completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 14 novembre 2016.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza e alla III Tabella di equipollenza, che stabiliscono la corrispondenza delle categorie di patenti srilankesi alle categorie di patenti italiane.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la II Tabella di equipollenza va utilizzata per le patenti rilasciate in Sri Lanka su modello conforme a quello di cui al punto 3) dell'elenco modelli di patenti di guida; la III Tabella deve invece essere presa come riferimento per la conversione delle patenti rilasciate su modelli di cui ai punti 1) e 2), (sempre del citato elenco) in cui sono presenti le vecchie categorie di patenti srlilankesi. Si fa presente che il rilascio della patente srilankese conformemente all'esemplare di cui al punto 3) dell'elenco ha avuto inizio nel corso dell'anno 2009.

Per agevolare le operazioni di conversione, sono allegate all'Accordo le fotocopie dei tre facsimile delle patenti srilankesi valide ai fini della conversione, individuate nell?elenco modelli di patenti di guida.

La prima di colore giallo-senape, la seconda grigio chiaro e la terza di tre colori, verde, giallo e rosa sfumati.

Si precisa inoltre che potrebbero essere presentate per la conversione patenti srilankesi in cui (secondo previgenti normative) non è riportata alcuna data di scadenza; in tal caso si è in presenza di documenti di guida con validità illimitata.

Tale fattispecie potrà comunque essere confermata dal Certificato di validità e autenticità di seguito specificato.

In applicazione dell'art. 8, paragr. 2 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di autenticità e validità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari srilankesi presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte srilankese e allegato alla presente circolare. Si fa presente che detto Certificato contiene varie utili informazioni sul documento da convertire e comprende anche la fotocopia e la traduzione del documento.

Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare srilankese per richiedere la certificazione in esame. Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.

La patenti srilankesi convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata di Sri Lanka Via Adige 2 - 00198 Roma.

Si indicano anche i recapiti telefonici di detta Ambasciata forniti dalla stessa: tel. 06 8554560 - 06 8840801 fax 06 84241670.

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poichè, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo).

Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente, al punto 5).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti srilankesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo.

Inoltre non possono essere convertite patenti srilankesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente srilankese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione, quindi contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella srilankese.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente srilankese, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Sri Lanka. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, 1° comma, lett. b, del C.D.S). La patente srilankese oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Sri Lanka)".

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.

 

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Arch. Maurizio Vitelli)



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

NOTA VERBALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=10980

 
- Allegato B   -

 

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSSERE CONVERTITE IN ITALIA:

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=10981

 
- Allegato C   -