Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
CIRCOLARE 8 aprile 2011, n. 2990
  Oggetto: Misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM 5 aprile 2011  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza:circolare:2011-04-08;2990

Ai Sigg. Questori - Loro Sedi

e, p.c. Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Ai Sigg. Commissari del Governo delle Province di Trento - Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta

Alle zone di Polizia di Frontiera - Loro Sedi

Ai settori di Polizia di Frontiera - Loro Sedi

Agli Uffici di P.S. presso gli scali marittimi ed aerei - Loro Sedi


 

La situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di immigrati clandestini, appartenenti ai Paesi nord africani, ha reso necessaria l'adozione di misure di protezione "umanitaria" destinate a fronteggiare lo stato d'emergenza.

A tal fine, in applicazione dell' art. 20 del decreto lgs. 286/98  e succ. mod., è stato emesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 81 dell'8 aprile 2011, con il quale è stato disposto il rilascio ai sopra menzionati stranieri di un permesso di soggiorno per motivi umanitari , della durata di sei mesi, ai sensi dell' art. 11, comma 1, lett. c-ter, del DPR n. 394/99  e succ. mod., Regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno far seguire indicazioni utili al fine di uniformare l'esercizio della potestà autorizzatoria in materia e sulla corretta procedura da seguire nello svolgimento della relativa attività amministrativa, ispirata a criteri di massima semplificazione e speditezza.

Per quanto concerne i beneficiari delle misure , il decreto dispone che le stesse sono da "assicurarsi" a favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in questione, si richiede, pertanto, che gli interessati siano appartenenti ad uno dei Paesi del nord Africa e che l'ingresso sul territorio nazionale sia avvenuto nel periodo temporale stabilito nel citato decreto in riferimento.

Si pone in rilievo che l'accertamento sulla provenienza e nazionalità può essere effettuato "anche sulla base di quanto previsto dall' art. 9, comma 6, del citato DPR 394/99  ", così come espressamente previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( art. 2 comma 1  ).

Nello svolgimento di tale attività appare necessario il riscontro agli archivi SDI e Eurodac dell'eventuale inserimento della data del foto segnalamento effettuato nel corso delle operazioni di identificazione dell'interessato a seguito di sbarco sulle coste siciliane, o valutare ogni altra documentazione fornita dallo straniero a tal fine.

Chiarito quanto sopra, si ritiene che le misure di protezione previste nel decreto in riferimento siano da estendere anche agli stranieri nord africani, come in precedenza specificati, trattenuti nei CIE in attesa dell'esecuzione di provvedimento di rimpatrio già adottato, ai quali dovrà essere rilasciato ugualmente il permesso di soggiorno in questione, sempre non sussista una delle condizioni ostative di seguito indicate.

In base al provvedimento di legge, non possono, infatti, beneficiare delle misure in esame gli stranieri i quali, pur appartenedo ad uno dei Paesi del nord Africa, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni ostative :

a) sia entrato sul territorio nazionale prima del 1 gennaio 2011 o successivamente alla data del 5 aprile 2011;

b) appartenga a taluna delle categorie di persone socialmente pericolose indicate nell' art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  , come sostituito dell' art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327  , o nell' art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , come sostituito dall' art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646  ;

c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;

d) risulti denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380  e 381   del codice di procedura penale , salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la possibilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale  , per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e delle condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13  e 14, comma 5-ter  e qater  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che in base al DPCM è sufficiente la sussistenza di una soltanto delle suddette condizioni ai fini del diniego del permesso di soggiorno ivi previsto.

Di conseguenza, non può beneficiare delle misure di protezione ivi stabilite chi è stato denunciato o condannato per i reati di cui agli articoli 13, comma 13   e 14, comma 5-ter   e quater  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, se risulta che è destinatario di un provvedimento di espulsione, notificato prima del 1° gennaio 2011, in corso di efficacia.

Quanto alle procedure da osservare, è utile precisare che il suddetto permesso di soggiorno dovrà essere rilasciato in formato elettronico , ai sensi del Reg. CE 1030/2002 , che spressamente prevede tale formato nei casi di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Lo stesso consentirà all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, come previsto dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1995 e dalla normativa comunitaria. In proposito, si richiamano le disposizioni che prevedono il rilascio da parte delle questure di un titolo di viaggio per stranieri .

Stante l'urgenza che dovrà improntare l'intero procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, si dispone che la presentazione delle istanze avvenga direttamente presso gli uffici delle questure, appositamente predisposti, entro il termine di 8 giorni dalla pubblicazione del decreto in riferimento, utilizzando gli applicativi informatici in uso.

Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che, in ragione dello stato di emergenza umanitaria, il rilascio del permesso di soggiorno, come pure del titolo di viaggio dovrà avvenire a titolo gratuito .

Nello specifico, si pone in rilievo che, al fine di consentire l'istruttoria delle istanze, sono stati eseguiti specifici interventi sui sistemi informatici volti ad assicurare l'emissione del suddetto titolo di soggiorno in assenza del codice bollettino relativo al pagamento del costo del pse.

Per quanto concerne gli stranieri appartenenti alle nazionalità interessate, già titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, si fa osservare che gli stessi possono richiedere la conversione del titolo di soggiorno posseduto in permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui alla presente circolare.

Al richiedente la protezione internazionale , tuttavia, il permesso di soggiorno " de quo " potrà essere rilasciato solo previa rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima è stata rigettata.

Resta inteso che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, a venir meno delle attuali condizioni di emergenza.

Nella prospettiva di garantire la massima celerità delle operazioni in parola, sono state perfezionate intese con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società Poste Italiane per la consegna alle questure dei titoli di soggiorno stampati dall'I.P.Z.S. entro quattro giorni dalla data di autorizzazione, con spedizioni dedicate da parte della società Poste e plichi contrassegnati con la dicitura "PSE URGENTE PT".

Per quanto concerne lo straniero nei cui confronti non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso di soggiorno previsto dal decreto in riferimento, dovranno essere disposti il respingimento o l'espulsione, di cui rispettivamente agli articoli 10  e 13  , decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, secondo le modalità esecutive di cui alla circolare n. 400/B/10.2.5/8802 del 17/12/2010  .

Da ultimo, si comunica che, al fine di rendere omogenea la procedura di inserimento e consentire l'elaborazione statistica dei dati relativi agli stranieri titolari del permesso di soggiorno in parola è stata individuata la seguente parola chiave:

DPCM20-motivi umanitari.

 

Il Capo della Polizia: Il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Manganelli