Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
CIRCOLARE 30 novembre 1999
  Oggetto: Regime di visto d'ingresso per cittadini statunitensi  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:circolare:1999-11-30;nir-nnn

A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA - LORO SEDI


 

Alla luce di alcune segnalazioni qui giunte da parte statunitense, circa asseriti "disservizi" verificatisi nella trattazione delle richieste di visto d'ingresso per il personale di cui all'oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1) In assenza di specifici accordi bilaterali in materia ed in osservanza del principio della reciprocita', il personale statunitense destinato a prestare servizio in Italia presso le Rappresentanze diplomatico-consolari e degli Stati Uniti d'America, e' soggetto al visto d'ingresso diplomatico (per accreditamento o notifica). Ai fini del rilascio del visto in questione, codeste Rappresentanze dovranno attenersi alle istruzioni previste dalla circolare n. 8 del 17.9.1997, pag. 119 (formale nota verbale di richiesta, anche per i familiari a carico, e nulla-osta del Cerimoniale). Nella trattazione di tali casi, il requisito della residenza nella propria circoscrizione pag. 37, Il c.v. circ. 8/97) dovra' ritenersi soddisfatto qualora il richiedente si trovi in codesti Paesi per servizio, anche temporaneo, prescindendo quindi dalla loro residenza "anagrafica".

2) Come indicato dalla circ. n. 8/97, pag. 24 punto g), ai sensi dell'art. della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico (Londra, 19.6.1951), i membri di una "forza NATO" - personale militare-sono esenti dal visto di ingresso. Sono soggetti al visto i civili al seguito della "forza NATO" ed i familiari a carico del personale militare e civile, ai quali dovra' essere rilasciato rispettivamente il visto nazionale, di tipo "D", per missione (circ. n.8/97, pag.127), in presenza di formale e dettagliata richiesta da parte della competente Autorita' militare o civile, ed il visto nazionale, di tipo "D", per motivifamiliari (circ. n.8/97, pag.129). Cio' salvo diverse istruzioni, come comunicato con il telegramma ministeriale n. 1995 del 19.11.1999.

Alla luce di specifici accordi bilaterali vigenti in materia, devono intendersi familiari aventi diritto al visto, purche' a carico e non occupati:

- il coniuge ed i figli a carico;

- i parenti non oltre il secondo grado;

- gli affini non oltre il primo grado (suocero, genero, nuora).

Anche per le suddette categorie di stranieri, il requisito della residenza nella propria circoscrizione dovra' ritenersi soddisfatto qualora essi si trovino in loco per servizio, seppur temporaneo. In considerazione della particolare importanza che riveste la presenza in Italia degli stranieri di cui trattasi, si pregano codeste Rappresentanze di voler trattare le relative richieste di visto con sollecitudine e ragionevole flessibilita', soprattutto per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti di parentela e dipendenza economica dei familiari. Tali requisiti possono essere acquisiti eventualmente anche senza la presenza fisica degli interessati, facendo ricorso a dichiarazioni formali delle Autorita' militari e civili competenti.

Per gli Uffici diplomatico-consolari negli Stati Uniti d'America, si precisa che il presente telespresso fa seguito al telegramma ministeriale n. 638 del 9.4.1999 ed al telegramma dell'Ambasciata d'Italia in Washington n. 8873 del 9.11.1999.

 

Il Consigliere: Gaetano La Piana