Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 
CIRCOLARE 13 novembre 2000, n. 300
  Oggetto: Permessi di soggiorno per minore età, rilasciati ai sensi dell' art. 28, comma 1, lett. a) del DPR 394/1999  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza:circolare:2000-11-13;300

Alla Questura di Varese

Alla Questura di Genova

Alla Questura di Pisa

e p.c. Alle Questure della Repubblica


 

Si fa riferimento alle note sopraindicate con le quali viene variamente posta in luce la problematica connessa all'ingresso nel territorio nazionale di stranieri minorenni e alla conseguente difficoltà di individuazione della tipologia di permesso di soggiorno da rilasciare a detti soggetti, in virtù di quanto disposto dall' art. 19, comma 2 lettera a) del D.L.vo 286/98  , nonché dall' art. 28, comma 1 lett.a) del D.P.R. 394/99  .

Al riguardo, si premette che la definizione del titolo di soggiorno da attribuire, in virtù della sua condizione di inespellibilità, al minore presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità è determinabile solo dopo che sia stata puntualmente individuata l'effettiva situazione familiare in cui il medesimo versa. In tale ottica, il permesso di soggiorno per minore età, disciplinato dal citato art. 28 assume carattere residuale rispetto ai casi in cui possa essere rilasciato altro titolo di soggiorno, come peraltro illustrato alla pagina 12 della circolare n. 300/C/227729/12/207/1^Div del 23 dicembre 1999.

Pertanto, in linea generale ( art. 31, comma 1 D.L.vo 286/98  ), il minore infraquattordicenne dovrà essere iscritto sul permesso di soggiorno di cui è titolare il genitore o l'affidatario straniero, fatto salvo il rilascio di un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento del quattordicesimo anno di età. Analogamente, al minore ultraquattordicenne, la cui posizione debba essere valutata per la prima volta, dovrà essere rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, solo qualora convivente con il proprio genitore regolarmente soggiornante.

Da quanto illustrato, sembra evidente che il minore straniero accompagnato, pur se entrato irregolarmente, non potrà essere, nella generalità dei casi, beneficiario di un permesso di soggiorno per minore età. Tale titolo dovrà essere riservato ai minori stranieri non accompagnati, come definiti dal D.P.R. 9 dicembre 1999, n. 535  , per i quali la legge stessa prevede la possibilità di un loro rimpatrio assistito a seguito dell'individuazione dei familiari nel Paese di origine, ovvero nell'ipotesi in cui il Tribunale per i minorenni, sia pure tempestivamente informato, non determini formalmente l'affidamento dei soggetti interessati, ai sensi dell' art.2 della L.184/83  . Si ritiene di dover ricorrere al permesso di soggiorno per minore età, inoltre, anche qualora, in assenza di detto provvedimento di affidamento, il competente Giudice Tutelare abbia semplicemente nominato un tutore ai sensi del Codice Civile  .

In quanto preordinato alla immediata tutela del minore non accompagnato nelle more dell'adozione dei provvedimenti più adeguati ai fini del reinserimento nella sua famiglia d'origine, si reputa che detto titolo non consenta lo svolgimento di attività lavorativa, in ragione della provvisorietà dell'autorizzazione che non è finalizzata a tutelare un diritto di stabilimento.

E' escluso, pertanto, che nella situazione de qua possa applicarsi la disposizione di cui all' art. 32 del D.L.vo 286/98  che disciplina la possibilità di rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età, allo straniero cui, in applicazione dell'art. 31, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o sia stato iscritto in quello del genitore o dello straniero affidatario ovvero, a seguito dell'emanazione di un provvedimento ex art. 4 L. 184/83  sia titolare di un permesso di soggiorno per affidamento.

 

Il Il Direttore Centrale Pansa