Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 21 aprile 2011, n. 3080
  Oggetto: Emersione del lavoro irregolare di colf ex legge 102/2009  . Interpretazione della nozione di reddito del datore di lavoro titolare di aziende agricole ai fini dell'applicazione della su citata normativa.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2011-04-21;3080

Alle Prefetture - Loro Sedi

Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Alla presidenza della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e, p.c. Al Dipartimento della P.S. - Sede

Al Dipartimento perl e Libertà Civili e l'Immigrazione - Sede


 

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza si invia l'unita circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale viene diramato il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito al quesito relativo al raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall' art. 1-ter della legge 102/2009  per i datori di lavoro titolari di impresa agricola.

Questi ultimi, infatti, determinano il proprio reddito agrario su base catastale, e non raggiungono quasi mai la soglia minima di reddito richiesta per la definizione delle procedure di emersione.

L'Agenzia delle Entrate ha valutato che possano ritenenrsi rilevanti per il datore di lavoro titolare di azienda agricola anche altri indici di ricchezza.

In particolare, nella valutazione del reddito di un datore di lavoro titolare di impresa agricola, è possibile fare riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico con rinvio ad altri ambiti tributari. Tali elementi potrebbero essere ricavati dai dati risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume di affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Premesso quanto sopra, si ritiene che il criterio di valutazione del reddito individuato per la valutazione delle domande di emersione dal lavoro irregolare per i titolari di aziende agricole, possa essere esteso a tutte le procedure di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione che richiedono la valutazione del reddito ai fini del nulla osta all'assunzione di cittadini stranieri.

 

Il Direttore Centrale: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 11 febbraio 2011 n. 23
  Oggetto: Reddito del datore di lavoro titolare di azienda agricola ai fini dell'assunzione di un lavoratore subordinato del settore domestico.  

Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro - Loro Sedi

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Trieste

Regione Siciliana - Palermo

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. Al Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Roma

 

Per opportuna conoscenza e competenza, si comunica che l'Agenzia delle Entrate ha formulato il proprio parere in ordine alla possibilità per gli imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall' art. 1-ter della legge 102/2009  - di poter ricondurre la capacità economica non esclusivamente al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa ritiene che per l'imprenditore agricolo è possibile fare riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico con rinvio ad altri ambiti tributari. Tali elementi potrebbero essere ricavati dai dati risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume di affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Con la stessa nota l'Agenzia segnala, inoltre, che nell'ipotesi di cittadini titolari di redditi esenti (es. pensioni di guerra o borse di studio per dottorato di ricerca), la capacità economica richiesta ai fini dell'emersione potrà essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori.

Alla luce del suddetto parere, e sempre con riferimento ai soggetti sopra indicati, si ritiene che il concetto di reddito come sopra definito possa essere applicato anche ai fini del raggiungimento della capacità economica necessaria per l'assunzione di un lavoratore del settore domestico all'interno delle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.

 

Il Direttore Generale: Natale Forlani