Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 12 dicembre 2012, n. 31
  OGGETTO: Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-12-12;31

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica, 15 - AOSTA

e, perconoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff.III - ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA

AL GABINETIO DELL'ON. MINISTRO - SEDE

ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 00186 - ROMA

ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F 40024 - CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)


 

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa in data 20 novembre u.s., è andata come è noto a modificare I'orientamento finora seguito, nella maggior parte dei casi, dalla giurisprudenza e adottato dalla prassi amministrativa circa I'attribuzione del nome "Andrea" a persone di sesso femminile.

AI riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che il nome, annoverato tra i diritti fondamentali della persona umana, e oggetto di protezione nei più significativi strumenti internazionali dei diritti della persona umana, citando in particolare la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha in più occasioni ribadito da una parte che il diritto alla scelta del prenome, pur rientrando nella sfera della vita privata dei genitori, non conferisce agli stessi una libertà assoluta, riconoscendo dall'altra un interesse pubblico alla regolamentazione del suo uso che può realizzarsi anche mediante il rifiuto delle Autorità nazionali a consentire I'imposizione di nomi "inusitati", fermo restando che tale interesse deve sempre e comunque tenere conto del principio di tutela della dignità del minore.

Pertanto il bilanciamento d'interessi tra il diritto alla non ingerenza nelle scelte personali e familiari e I'intervento delle autorità nazionali dei singoli Stati, deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al fine, costituito dal diritto del minore a non subire nocumento alcuno nell'ambito della dignità personale a causa di un nome inusitato.

La Corte Suprema ha quindi ritenuto che il nome "Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, ne puo produrre un'ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile.

Si comunica, per quanto di competenza delle SS.LL., tale nuovo orientamento, che risponde all'evoluzione storico sociaIe di cui lo stato civile è da sempre espressione e si chiede, nel contempo, di interessare in merito i Sigg. Sindaci.

Si ringrazia.

 

Il Direttore Centrale: Giovanna Menghini