Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 12 dicembre 2012, n. 32
  OGGETTO: Comunicazione concernente le Confessioni religiose che hanno stipulato intese ex art. 8, comma 3, della Costituzione  , approvate con legge.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-12-12;32

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff. III Uff. IV Uff.V - ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Ufficio Legislativo - ROMA

ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA

ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F - CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)


 

In relazione a quanto reso noto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti, si comunica che, in data 30 luglio 2012, sono state approvate le leggi relative aile tre Confessioni religiose diverse da quella cattolica, di seguito indicate, i cui effetti vanno a decorrere dal 22 agosto 2012:

- Legge n. 126 del 30 luglio 2012  contenente: "Norme per la regolazione dei rapporti tra Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale";

- Legge n. 127 del 30 luglio 2012  contenente: "Norme per la regolazione dei rapporti tra Stato e la Chiesa di Gesu Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni";

- Legge n. 128 del 30 luglio 2012  contenente: "Norme per la regolazione dei rapporti tra Stato e la Chiesa Apostolica in Italia.

Si evidenzia che con l'entrata in vigore di tali leggi vengono a cessare, anche per le Confessioni religiose in argomento, gli effetti della legge n.1159 del 24 giugno 1929  con riguardo, in particolare, all'approvazione della nomina a ministro di culto, e che, relativamente agli effetti civili di tali matrimoni, secondo quanto previsto nelle citate leggi di intesa, valgono le stesse procedure disposte per le altre confessioni religiose vigenti nel nostro ordinamento (si rinvia in merito al Massimario, parag. 9.7, pagg.131 e segg.).

Si pregano codeste Prefetture di volere portare a conoscenza degli uffici demografici quanto sopra comunicato e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

 

Il Direttore Centrale: Giovanna Menghini