Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO  
CIRCOLARE 23 novembre 2010, n. 3208
  Oggetto: "Estensione" dello status di rifugiato.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;commissione.nazionale.diritto.asilo:circolare:2010-11-23;3208

Ai Sigg. Questori - Loro Sedi

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - Loro Sedi

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Roma


 

Continuano a pervenire direttamente dagli interessati ovvero tramite le Questure, o più raramente, attraverso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, richieste di "estensione" della protezione internazionale ai figli di stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato, nati in Italia successivamente al riconoscimento stesso.

Lo scrivente, alla luce di un rigoroso esame della normativa vigente in materia di riconoscimento di protezione internazionale, ritiene che la legislazione in argomento non preveda la cosiddetta "estensione" del riconoscimento della protezione internazionale ai familiari.

Alla tutela dell'unità familiare degli stranieri, nella cui nozione rientrano evidentemente anche i titolari della protezione internazionale, com'è noto, provvedono specificamente le norme contenute nel Titolo IV del D. Lgs. n. 286/1998  , recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare, l' art. 28 del citato D.Lgs.  garantisce per l'appunto, anche agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo il diritto a mantenere (oltrechè a riacquistare) l'unità familiare a tutela dei minori.

Inoltre, il successivo art. 31, comma 1  , a sua volta, precrive che "il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori...".

In concreto, pertanto, nè la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, nè le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale hanno titolo ad estendere agli anzidetti familiari lo status di rifugiato, essendo sufficiente che le Questure procedano all'iscrizione del minore neonato nel permesso di soggiorno di uno dei genitori stranieri secondo le modalità di cui al ricordato art. 31  .

Alla luce di quanto precede si pregano le Questure e le Commissioni Territoriali, in presenza di istanze di "estensione", di procedere nei sensi suindicati, senza trasmettere a questa Commissione Nazionale le istanze medesime.

Le Questure, nelle more dell'abilitazione ad accedere direttamente all'applicativo informatico "Vestanet", sono pregate, all'atto dell'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno del genitore, di volerne dare comunicazione al presidente della rispettiva Commissione Territoriale.

I presidenti delle Commissioni Territoriali, riceveranno da quest'ufficio con separata comunicazione, le istruzioni per l'inserimento in "Vestanet" dei dati relativi ai figli minori nati successivamente al riconoscimento della protezione internazionale.

 

Il Presidente: Pironti