Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 12 luglio 2007, n. 3275
  Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la fornitura di dati e lo scambio di informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2007-07-12;3275

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Sede

e, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

All'INPS via Ciro il Grande, 21 - Roma


 

Come già anticipato attraverso il comunicato diffuso sul sito internet del Ministero, in data 18 giugno 2007 è stato siglato l'unito accordo per lo scambio e l'incrocio dei dati sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri stipulato tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e questo Dipartimento.

Il Protocollo è finalizzato a migliorare lo scambio e l'incrocio dei dati che riguardano i cittadini stranieri stipulato tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e questo Dipartimento.

Il Protocollo è finalizzato a migliorare lo scambio e l'incrocio dei dati che riguardano i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno o che comunque consenta di svolgere l'attività lavorativa in Italia.

L'INPS si è impegnata a fornire, su richiesta del Ministero dell'Interno, alcune informazioni che riguardano il rapporto di lavoro dello straniero o del cittadino comunitario, quali la denuncia del rapporto di lavoro, la situazione contributiva e i report statistici.

Il MInistero dell'Interno a sua volta sarà fornitore, attraverso i dati in possesso del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, delle informazioni che riguardano i nulla osta e i permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati o rinnovati o che consentano il lavoro, le informazioni acquisite dagli Sportelli Unici presso le Prefetture - UTG, i dati sul permesso di soggiorno CE rilasciati ai cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo.

Ovviamente tale reciproca disponibilità di dati, che renderà gli archivi più affidabili, sarà realizzata per le finalità di istituto e nel rispetto della normativa sulla privacy.

Si soggiunge che presso questo Dipartimento darà istituito, tra Ministero dell'Interno e INPS, un Comitato paritetico di monitoraggio, sui nominativi dei cui componenti si invierà successivamente nota di aggiornamento, con il compito di risolvere eventuali criticità nell'applicazione del Protocollo.

Le SS:LL. sono pertanto invitate a prendere visione e conoscenza del documento citato, che può costituire la premessa per l'attivazione in sede locale di raccordi tra gli Sportelli per l'Immigrazione e le sedi INPS al fine di intraprendere idonee iniziative di semplificazione procedurale e di miglioramento della qualità dei servizi, secondo lo spirito del Protocollo.

In particolare le iniziative intraprese e comunque ogni attività applicativa del documento dovranno opportunamente e previamente essere comunicate al Comitato di monitoraggio per le valutazioni di competenza.

 

Il Direttore Centrale Ciclosi



ALLEGATI:  
- Allegato   -

Ministero dell'Interno e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
PROTOCOLLO D'INTESA 18 giugno 2007
  Fornitura di dati e scambio di informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri  

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma - via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito denominato INPS, rappresentato dal Direttore Generale, dottor Vittorio Crecco

e

il Ministero dell'Interno - con sede in Roma - piazza del Viminale, di seguito denominato MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato dal Prefetto Mario Ciclosi, Vicecapo del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione e Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo.

Premesso che

- l' art. 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , che ha modificato l' art.22 del TU sull'immigrazione n. 286/98  , ha istituito presso la Prefettura UTG di ogni Provincia uno Sportello Unico per l'immigrazione, cui fanno capo le procedure relative all'assunzione e al ricongiungimento familiare degli stranieri;

- l' art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334  , concernente il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione, ha definito l'assetto organizzativo dello Sportello Unico per l'Immigrazione;

- la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 maggio 2005 ha impartito le modalità di funzionamento degli Sportelli Unici per l'Immigrazione quali referenti istituzionali/decisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori extracomunirtari e di ricongiungimento familiare, presupponendo la condivisione di notizie utili per l'attività connessa allo svolgimento delle procedure di competenza dei menzionati Sportelli;

- l'INPS gestisce in base alla legge n. 243/2004  , il Casellario centrale per la raccolta, conservazione e la gestione dei dati relativi alle posizioni previdenziali attive, per la cui piena operatività, ai fini del monitoraggio dell'occupazione, è prevista, dal Decreto 4 febbraio 2005, l'acquisizione delle "informazioni relative ai permessi di soggiorno degli extracomunitari risultanti negli Archivi del Ministero dell'Interno";

- l'INPS gestisce, in base all' art. 18, comma 9 della Legge 189/2002  , l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, che confluisce all'interno del Casellario; l'archivio è costituito sulla base delle informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari, ai quali è concesso il titolo di soggiorno per motivi di lavoro o comunque idoneo per l'accesso al lavoro;

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - gestisce l'archivio automatizzato in materia di immigrazione e asilo, come da previsione ex art. 2 comma 2 del DPR n. 242 del 27 luglio 2004  ;

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Gestisce l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno;

- il Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, è responsabile del completamento della procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno di cui all' art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998  (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonchè del rilascio del rilascio del permesso di soggiorno CE di cui al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3  , adottato, "in attuazione della Direttiva 2003/109/CE  relativa allostatus di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", entrato in vigore il 14 febbraio 2007, nonchè per tutte le ulteriori attività assegnate allo Sportello Unico;

- l' art. 41 del DPR 394/1999  così come modificato dall' art. 38 del DPR 334/2004  dispone che le Questure comunichino per via informatica o telematica all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, gestito dall'INPS, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, delle comunicazioni di variazione anagrafica previste dall' art. 6, comma 7 del TU  , e di quelle del datore di lavoro previste dall' art. 7   del medesimo TU nonchè in esito alla obbligatorietà di comunicazione delle variazioni anagrafiche esistente in capo ai Comuni ex art. 34 l. 903 del 21.7.1965  recante "Comunicazioni in materia di Previdenza Sociale";

- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242  , "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione", stabilisce che i sistemi informativi e gli archivi in materia di immigrazione siano interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del Testo Unico dell'Immigrazione e del Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 334/2004  ;

- tanto l'INPSche il Ministero dell'Interno sono interessati a stabilire rapporti di collaborazione regolari e continui per lo scambio di informazioni relative ai rapporti di lavoro dei cittadini stranieri;

Visto il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Innovazione e delle Tecnologie del 2 maggio 2006 avente per oggetto "Regole tecniche per l'interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione" ed il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con decreto del 16 marzo 2006 con riguardo al medesimo Decreto interministeriale;

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE

   
  Art. 1 

Oggetto del Protocollo d'intesa

 
  1.  Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato allo scambio ed all'incrocio di informazioni e dati, allo scopo di migliorare l'affidabilità e la qualità delle informazioni presenti nei rispettivi archivi - relative ai rapporti di lavoro dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per i lungo soggiornanti o di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa - rendendo disponibili le risultanze delle attività di scambio e di incrocio alle parti che sottoscrivono il presente accordo per le rispettive finalità istituzionali, nel pieno rispetto della vigente normativa della tutela della riservatezza dei dati.
 
 
  Art. 2 

Modalità dei collegamenti e accesso

 
  1.  Lo scambio dei dati avverrà secondo le modalità tecniche concordate tra i servizi informatici delle amministrazioni coinvolte e riportate nell'unito allegato tecnico e comunque nel rispetto delle normative e regolamenti in materia di privacy, in linea pertanto con idonei criteri di gestione dei sistemi di sicurezza nelle fasi di acquisizione e trattamento dei dati ad opera degli enti interessati.
 
 
  Art. 3 

Impegni dell'INPS

 
  1.  L'INPS si impegna a fornire, con le modalità ed i tempi concordati e riportati nell'allegato tecnico di cui all' art. 2  , su richiesta del Ministero dell'Interno, le seguenti informazioni sul rapporto di lavoro del lavoratore straniero o cittadino comunitario:
   a) denuncia nominativa dei rapporti di lavoro;
   b) situazione contributiva degli ultimi due anni solari con riferimento alla data della richiesta;
   c) report statistici.
 
  2.  I dati forniti saranno accompagnati, altresì, da informazioni relative alla data dell'ultimo aggiornamento e dal numero del permesso di soggiorno del lavoratore, ove presente.
 
  3.  L'INPS mette a disposizione i dati così come risultano nei propri archivi al momento del trasferimento telematico.
 
  4.  L'INPS si impegna a realizzare tra i propri dati e quelli forniti dal Ministero dell'Interno di cui all'articolo successivo, un incrocio delle variabili anagrafiche dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed a mettere a disposizione del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - per le proprie finalità istituzionali - le risultanze ottenute dai citati incroci di dati.
 
 
  Art. 4 

Impegni del Ministero dell'Interno

 
  1.  Il Ministero dell'Interno si impegna a fornire all'INPS:
   a) dati relativi a nulla osta e/o permesso di soggiorno, rilasciati o rinnovati a cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato o stagionale, o che consentano il lavoro (permesso per studio o formazione, permesso per motivi familiari, permesso per motivi umanitari, permesso di soggiorno per asilo politico);
   b) dati ricavati dalle informazioni acquisite presso gli Sportelli Unici Istituiti presso le Prefetture UTG (codice fiscale del lavoratore, codice fiscale - o partita IVA - e indirizzo del datore di lavoro, condizioni contrattuali costituenti il presupposto della concessione del nulla osta o del rinnovo del permesso di soggiorno;
   c)  dati relativi a permessi di soggiorno CE, rilasciati a cittadini di Paesi terzi sofggiornanti di lungo periodo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3  , attuativo della Direttiva 2003/109/CE  .
 
 
  Art. 5 

Riservatezza dei dati

 
  1.  L'INPS e il Ministero dell'Interno utilizzeranno le informazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti di competenza e dei fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ( Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e successive modifiche).
 
 
  Art. 6 

Scambio dei dati

 
  1.  Le parti nello scambio di informazioni si uniformeranno alle disposizioni contenute nel citato Decreto Interministeriale del 2 maggio 2006 per quanto concerne la sicurezza dei dati. Le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi incaricati del trattamento dei dati.
 
 
  Art. 7 

Spese

 
  1.  Nessun onere finanziario aggiuntivo deriva a carico delle Amministrazioni interessate per le atività di interscambio ed elaborazione dei dati oggetto del presente protocollo. Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano pertanto a carico di ciascuna amministrazione fornitrice.
 
 
  Art. 8 

Durata del Protocollo d'intesa

 
  1.  In relazione alle attività previste dal presente presente Protocollo, è istituito un Comitato di Monitoraggio, con compiti di analisi dell'evoluzione dello stato degli archivi e degli aggiornamenti tecnologici e normativi, e di risoluzione delle eventuali criticità.
 
  2.  Il Comitato, che avrà sede presso il Palazzo del Viminale, sarà composto da tre rappresentanti dell'INPS e da altrettanti del Ministero dell'Interno, designati rispettivamente, dal Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Demografici. Il rappresentante del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione rivestirà il ruolo di Presidente del Comitato.
 
  3.  Lo stesso si riunirà con cadenza minima trimestrale. Per lo svolgimento dell'incarico di componente del predetto Comitato non è previsto nessun corrispettivo economico.
 
 
  Art. 9 

Durata del Protocollo d'intesa

 
  1.  Il presente protocollo avrà durata complessiva di 3 anni e sarà automaticamente rinnovabile per un ulteriore analogo periodo, salvo l'esercizio del diritto di disdetta entro 90 giorni precedenti alla scadenza del medesimo.
 
 
  Art. 10 

Avvio operativo delle attività

 
  1.  L'avvio operativo delle attività previste dal presente protocollo avverrà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione, sotto costante monitoraggio del Comitato di cui all' art. 8  .
 

 

Roma, li 18 giugno 2007