Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 10 aprile 2014, n. 36
  Oggetto: D.P.R. n. 263/12  a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello ( art. 4, comma 1, lett. a  ), di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ( art. 4, comma 1, lett. c  ) e di secondo livello ( art. 4, comma 1, lett. b  ). Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2014-04-10;36

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta - AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO

All'lntendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO

All'lntendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia TRENTO

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo - SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione - SEDE

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione - SEDE

Ai Presidenti delle Regioni - LORO SEDI

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi - ROMA


 

Come è noto, il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263  Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  .

Pertanto, a partire dall'a.s. 2014-2015, saranno attivati i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito denominati CPIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, saranno riorganizzati nei seguenti percorsi: percorsi di istruzione di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, nonché percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Con la presente nota si intendono fornire istruzioni per l'attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti, di primo livello (art. 4, co. 1, lett. a), di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (art. 4, co. 1, lett. c) e di secondo livello (art. 4, co. 1, lett. b), cui al D.P.R. n. 263/12  .

A) Attivazione dei CPIA.

Si fa riferimento alla nota 130 del 30 gennaio 2014 con la quale la Scrivente ha fornito prime indicazioni in merito all'attivazione dei CPIA e , nel confermare quanto ivi espresso, si invitano le SS.LL ad adottare gli adempimenti di competenza in attuazione dei piani di dimensionamento approvati dalle Regioni, conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al DPR 263/2012  a partire dal 1° settembre 2014.

In primo luogo, si richiama l'attenzione delle SS. LL. affinché le Regioni e gli Enti locali, qualora non vi abbiano già compiutamente provveduto, nei rispettivi piani di dimensionamento, procedano all'adozione degli atti necessari alla completa definizione degli stessi, come a seguito indicato.

Infatti, il dimensionamento, l'attribuzione delle personalità giuridica e dell'autonomia ai CPIA costituiscono presupposti di fondamentale importanza per la loro attivazione e la gestione delle operazioni e delle fasi relative alla determinazione dei relativi organici. In tale contesto le SS.LL. renderanno le previste informative alle OO.SS. del comparto scuola.

A tal fine, si precisa che a partire dall'a.s. 2014/2015, la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all' art. 21 della L. 59/97  , potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali amministrativi, solo a quei CPIA - istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2014/2015 - per i quali si provveda a:

- Identificare i CTP e le scuole carcerarie di prima livello ad essi associate (con le relative istituzioni scolastiche di riferimento) che, a seguito del suddetto dimensionamento, sono ricondotti nel CPIA; pertanto, fermo restando che non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA dei quali non siano stati individuati i relativi CTP (e scuole carcerarie di primo livello ad essi associate) in essi riorganizzati, si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta ?riorganizzazione" e a perfezionare gli atti ad essa conseguenti, anche al fine di fornire le indicazioni operative per il corretto espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili in capo alle istituzioni scolastiche oggetto della predetta riorganizzazione.

- Individuare la sede principale e le sedi associate ad essa collegate (punti di erogazione dei percorsi di primo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana), con l'indicazione dell'indirizzo e, laddove già rilasciato, del relativo codice meccanografico. Pertanto, fermo restando che non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA di cui non è stata definita la relativa rete territoriale di servizio (sede principale e sedi associate), si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta individuazione della rete, a perfezionare l'acquisizione dei relativi codici meccanografici e ad acquisire, per quanto di competenza, le informazioni - da parte degli Enti locali competenti - circa l'utilizzo degli edifici destinati ad ospitare le sedi suddette, anche in relazione a quanto previsto dall' art. 3 della Legge 23/96  e alle responsabilità derivanti in materia di sicurezza.

- Accertare che l'effettiva consistenza de/la pago/azione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, atteso il permanere anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell' art.19 della legge 15 luglio 2011, n. 111  come modificato dalla legge 183/2011  , art. 4, comma 69 e 70; a tal fine, si richiama quanto espresso con la nota in parola, specificando che il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. In ogni caso, fermo restando che non è possibile assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente (400 e/o 600), è rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. ogni valutazione di eventuali ulteriori elementi utili all'accertamento della popolazione scolastica necessaria ai fini dell'attribuzione dell'autonomia ai CPIA.

Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dalla normativa vigente, la dimensione ottimale di ciascun CPIA deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: 1) Incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18 anni) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione; 2) incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza; 3) incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornati nell'area territoriale di pertinenza; 4) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza.

Da ultimo, si rammenta che "Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ( art. 7, co.2, D.P.R. 263/12  ).

Nelle realtà territoriali nelle quali, nell'a.s. 2014/2015, non è possibile attivare i CPIA in base alle condizioni sopra riportate, le SS.LL valuteranno la possibilità di favorire la realizzazione dei progetti assisiti a livello nazionale, di cui alla nota MUR n. 4241/DGIFTS del 31 luglio 2013.

B) Dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di cui al DPR 263/12  .

A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (art. 4, comma 1, lett. a) e ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (art. 4, comma 1, lett. c) realizzati dai Centri per l'istruzione degli adulti, ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (art. 4, comma 1, lett. b), realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui allo schema di Decreto Interministeriale delle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015, trasmesso con Circolare n. 34 del 1 aprile 2014.

Tali disposizioni, si applicano, altresì, ai percorsi di istruzione degli adulti realizzati dai CTP e dai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. 263/2012  .

L'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai Regolamenti emanati con il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87-88-89 è definita dalle linee guida di cui allo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, allegato. Tali linee guida sono state elaborate sulla base dei documenti approvati dal Gruppo tecnico è nazionale per l'istruzione degli adulti, costituito con Decreto Dipartimentale n. 6 del 5 marzo 2013 e successive integrazioni e modificazioni.

B.1 Dotazioni provinciali

Le dotazioni organiche di istituto dei CPIA, per i percorsi di primo livello e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e delle istituzioni scolastiche ( art. 4, comma 6, DPR 263/12  ) per i percorsi di secondo livello, nonché dei CTP e dei Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. 263/2012  , sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa in modo che, in base alla serie storica degli studenti iscritti ai CTP ricondotti nei CPIA e/o ai CTP non ancora ricondotti e alla serie storica degli studenti iscritti ai corsi serali, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze, fermo restando che la dotazione di organico non superi complessivamente quella dell'anno scolastico precedente, salvo un giustificabile incremento del numero delle iscrizioni.

I Direttori generali degli UU.SS.RR. una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

B.2 Percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui all' art. 4, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263  , hanno un orario complessivo di 400 ore, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi di scuola secondaria di primo grado.

Il quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.

In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo è incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c) del citato D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  . l percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui all' art. 4, comma 2, lettera b), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  , hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale. Il quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.

I docenti in servizio nell'a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell'a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti medesimi, e le dotazioni organiche per l'istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell?a.s. 2013/2014.

B.3 Percorsi di secondo livello.

l percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), c), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  , hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

I quadri orari di riferimento sono riportati nelle tabelle di seguito elencate che fanno parte integrante della presente circolare: Tabella 2 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico - settore Economico. Tabella 3 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico - settore Tecnologico. Tabella 4 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici - settore Tecnologico. Tabella 5 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali - settore Servizi. Tabella 6 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali - settore Industria e Artigianato. Tabella 7 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali -settore Servizi. Tabella 8 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali - settore Industria e Artigianato. Tabella 9 - Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.

l percorsi di secondo livello di cui all' art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  , relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati. Tali istituzioni scolastiche sono individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell' art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008  e dell' art. 19, comma7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  .

In attesa del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall' art. 64 della legge n. 133 del 2008  , si rende necessario, per la definizione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, fare riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi ai nuovi ordinamenti degli Istituti tecnici, professionali e dei Licei artistici.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del precedente ordinamento devono essere considerati insegnamenti ?atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nei corsi serali e nell'istituzione scolastica nella quale sono incardinati, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.

In presenza, nei percorsi di secondo livello, di più di un titolare di classi di concorso "atipiche", si darà la precedenza a coloro che risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria dei corsi serali unificata incrociando le varie graduatorie, dell'istituto nel quale sono incardinati, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. Resta inteso che sono da salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio presente nell'indirizzo rispetto al titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l'indirizzo, articolazione, opzione, nonché nel curricolo attivato.

In assenza di titolari del corso serale da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, sui titolari da salvaguardare dei corsi diurni e, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni, la classe di concorso dovrà essere attribuita in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre. Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non comporterà riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di secondo i livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.

Al fine di assicurare agli alunni che nell'anno scolastico 2014/15 frequenteranno il quinto anno di corsi degli Indirizzi, Articolazioni e Opzioni degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei Artistici e che, nel 2013/14, hanno frequentato corsi con i quadri orari del precedente ordinamento, è data la possibilità di mantenere, per il solo quinto anno, il quadro orario del precedente ordinamento con il relativo esame di stato.

B.4 Percorsi di secondo livello - assetti didattico - organizzativi

I percorsi di secondo livello di Istruzione tecnica, di Istruzione professionale e di Liceo artistico di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  , art. 4, comma 1, lettera b) sono articolati in tre periodi didattici strutturati come indicato all'art. 4, comma 3.

Come previsto dalla Circolare n. 34 del 1 aprile 2014, il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico che si identifica con la classe terminale, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, può essere costituito con un numero pari ai secondi periodi didattici purché comprendano almeno 10 studenti.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero di 25 alunni, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:

a. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: ?Lingua e letteratura italiana", Lingua inglese", "Storia", ?Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;

b. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per ?Diritto ed economia?, "Scienze integrate (Fisica)", ?Scienze integrate (Chimica)", ?Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", ?Tecnologie informatiche? per il primo periodo didattico;

c. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;

d. l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;

e. l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

Ai sensi dell' art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289  e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009  , le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di diversi moduli organizzativi, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali; comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all' art. 64 della legge 133 del 2008  , i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità. Nei percorsi di secondo livello gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica, dopo aver soddisfatto le esigenze dei titolari dei corsi diurni.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori? per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Peri percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

Atteso che il primo periodo didattico dei percorsi di secondo livello è funzionale all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al DM 139/07, I Direttori generali degli UU.SS.RR, valuteranno l'opportunità di favorirne l'attivazione in modo da rispondere adeguatamente alla domanda degli studenti tenuti a detto assolvimento. Gli ambiti territoriali provinciali provvederanno ad inserire i dati, comunicati dai dirigenti scolastici, relativi al primo, secondo e terzo periodo didattico, dopo le opportune verifiche in base alle indicazioni degli uffici scolastici regionali, nelle maschere predisposte per le maxi sperimentazioni.

B.5 Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena

Il Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  , all'art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i Corsi serali, i Corsi della scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente. Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4 , comma 1, lett. a) e lett. c), sono ricondotti ai Centri di istruzione degli adulti, mentre i i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a b), sono ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi.

Tenuto conto che, l'istruzione del primo ciclo costituisce il presupposto per la promozione delle crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria al suo eventuale accesso ai successivi gradi dell'istruzione e alla sua formazione professionale, tecnica e culturale, i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello sono attivati in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12 (nel caso di pluriclassi il numero massimo rimane fissato a 10) . Il numero dei docenti, in tal caso, è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di l grado per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena.

Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quella di favorire l'esercizio del diritto allo studio, anche assolvendo l'obbligo di istruzione, e di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nelle ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'istituto di prevenzione e di pena il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito ordinariamente per i corsi di secondo livello, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.

C) Dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario

A partire dall'anno scolastico 2014 - 2015, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita dal D.P.R. 22 giugno 2009 n. 119  - Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  .

La Tabella "1", prevista dall'art. 1, comma 2, del citato D.P.R., alla nota e) prescrive che ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CIPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA; la dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di istruzione degli adulti.

Ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita dal regolamento, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.

D) Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano anche ai CTP e ai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. n. 263/2012  .

Resta fermo che ai sensi dell' art. 11, comma 1, del D.P.R. 263/2012  , tutti i CTP e i Corsi serali cessano di funzionare il 31 agosto 2015.

E) Modalità di comunicazione dell'organico al Sistema informativo

I dati relativi ai CPIA, che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre, sulla base dell?allegata Tabella 1), ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo tramite la procedura di organico di diritto della scuola di primo grado, nella sezione istruzione e formazione in età adulta.

I dati relativi all'organico dei percorsi di secondo livello (ex corsi serali), che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre e ore residue, sulla base dei quadri orari relativi ai percorsi di secondo livello, ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo secondo le procedure previste per le ex maxisperimentazioni.

 

Il Ministro: Il Capo Dipartimento: Luciano Chiappetta