Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 17 febbraio 2009, n. 3807
  Oggetto: Liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola. Lavoratori neocomunitari.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2009-02-17;3807


 

A seguito di richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione centrale, in merito alla trattazione delle domande di disoccupazione agricola presentate dai lavoratori agricoli neocomunitari, confermando quanto già fissato con msg. 16608 del 21 luglio 2008, si precisa quanto segue:

- Lavoratori subordinati provenienti dai paesi entrati a far parte della Comunità europea a partire dal 1° maggio 2004.

I periodi di attività lavorativa dipendente svolta nel settore agricolo, svolti dai lavoratori neocomunitari provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, a partire dal 1° maggio 2004, sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia anche quando si riferiscono a lavoro di natura stagionale (identificato sul modello DMAG con il codice 039).

- Lavoratori subordinati provenienti dai paesi entrati a far parte della Comunità europea a partire dal 1° gennaio 2007.

Analogamente, a partire dal 1° gennaio 2007, anche i periodi di lavoro dipendente agricolo svolti dai cittadini bulgari e rumeni, che siano di natura stagionale o meno, sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia.

Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo, quando questo vada ricercato nei periodi antecedenti alla data in cui i paesi di provenienza sono entrati a far parte della comunità europea, sono da ritenersi utili i periodi di lavoro dipendente agricolo (ed eventualmente non agricolo) svolti in Italia, purché di natura NON STAGIONALE, e/o i periodi assicurativi relativi a lavoro svolto nel paese d'origine, risultanti dal formulario E301.

Nel caso in cui il lavoratore neocomunitario, nell'anno solare precedente alla data di entrata nella UE, abbia svolto attività lavorativa agricola subordinata di natura sia stagionale che non stagionale, il medesimo perfeziona il requisito assicurativo sulla base dell'attività non stagionale, in quanto l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, riferita all'attività agricola dipendente, anche se versata per parte dell'anno, copre l'anno intero.


 

Il Direttore centrale Prestazioni a sostegno del reddito: Ruggero Golino