Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 23 gennaio 2009, n. 384
  Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell' art. 28 D.P.R. 394/99  e successive modificazioni, in combinato disposto con l' art. 19 del testo unico dell'immigrazione d.l.vo 286/98  e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell' art. 30 c. 1 lett. a) dello stesso T.U.  , a cittadini stranieri iscritti in banca dati allo SDI ed al SIS.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2009-01-23;384

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Commissario del governo della provincia di Trento

Al Commissario del governo della provincia di Bolzano

Al Presidente della Commissione di coordinamento della Regione Val d'Aosta - Aosta

Ai Sigg. Questori della Repubblica - Loro Sedi


 

In relazione alle segnalazioni pervenute in ordine ai disagi determinati dai tempi di attesa necessari all'emissione dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell' art. 28 del d.p.r. 394/99  e successive modificazioni, in combinato disposto con l' art 19 del testo unico dell'immigrazione  e successive modificazioni, appare opportuno fornire i sottonotati elementi di carattere operativo, utili a conseguire il necessario snellimento degli iter amministrativi in questione, gravati di fatto, dagli adempimenti correlati alla revoca dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale precedentemente comminati agli interessati.

Al riguardo, tenuto conto che nelle ipotesi in esame il divieto di espulsione di cui all' art. 19, co. 2, lett. c), del d.l.vo 286/98  e successive modificazioni, comporta ope legis l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento stesso e considerate le innovazioni normative introdotte dal d.l.vo 8 gennaio 2007, n. 5  , in materia di ingresso e soggiorno per motivi di famiglia, si ritiene, ferma restando la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, che codesti uffici possano procedere direttamente agli aggiornamenti delle banche dati interforze, operando la cancellazione del provvedimento di espulsione contestualmente al rilascio dell?autorizzazione al soggiorno.

In merito alle procedure da adottare nei casi di richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, prodotte a seguito di ricongiungimento familiare ex art. 29 del già richiamato T.U. dell'immigrazione  e successive modificazioni ed integrazioni, si rimanda a quanto comunicato con circolare del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione n. prot. 0001575 del 4.4.2008  , preventivamente concordato con questa Direzione centrale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

 

Il Direttore Centrale: Ronconi