Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 18 febbraio 2009, n. 3937
  Oggetto: Regolamentazione comunitaria: compatibilità delle prestazioni per disoccupazione a carico dell'assicurazione italiana con la pensione spettante nel regime di uno Stato membro dell'Unione europea.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2009-02-18;3937

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In relazione a specifici quesiti pervenuti, è stata evidenziata la necessità di chiarire se, ed in base a quali norme, il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell'assicurazione italiana sia compatibile con il diritto a pensione a carico dell'assicurazione di uno Stato membro dell'Unione europea. Al riguardo sono state esaminate, nell'ambito della regolamentazione comunitaria, le disposizioni generali e specifiche da applicare nei casi di cumulo di più prestazioni per la loro eventuale riduzione, sospensione o soppressione.

Disposizioni generali della regolamentazione comunitaria per la riduzione, la sospensione o la soppressione nel caso di cumulo di più prestazioni

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 , prevede che "se non diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro".

Quindi, nell'ipotesi in cui ad uno stesso soggetto spettino una prestazione di sicurezza sociale a carico dell'assicurazione di uno Stato membro ed una o più prestazioni di sicurezza sociale a carico di un altro o di altri Stati membri, la disposizione generale dell'articolo 12, paragrafo 2, ammette l'opponibilità delle disposizioni nazionali anticumulo, sempreché non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni dello stesso regolamento n. 1408/71 .

Al riguardo si osserva che:

la normativa italiana sull'incompatibilità tra prestazioni di disoccupazione e pensionistiche non fa riferimento ai trattamenti erogati da Organismi esteri, non prevedendo, quindi, che il diritto a prestazioni acquisito all?estero debba essere opposto al beneficiario di prestazione italiana; le disposizioni dei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 in materia di disoccupazione non comprendono disposizioni specifiche per la riduzione, la sospensione o la soppressione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell?assicurazione di uno Stato comunitario nei casi di titolarità di pensione spettante a carico dell'assicurazione di un altro Stato comunitario.

Pertanto, in applicazione delle disposizioni generali della regolamentazione comunitaria di cui al suindicato articolo 12, paragrafo 2, e tenendo conto della normativa nazionale, il diritto alle prestazioni di disoccupazione previsto nel regime italiano è compatibile con il diritto a pensione a carico dell'assicurazione di un altro Stato membro dell'Unione europea (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 1).

Compatibilità del diritto a pensione a carico dell?assicurazione italiana con il diritto a prestazione di disoccupazione a carico di un altro Stato membro

Si ricorda, con l'occasione, quanto indicato nella circolare n. 99 del 26 aprile 1993, punto 1.1, secondo cui, considerato che la normativa italiana sull'incompatibilita' tra prestazioni di disoccupazione e prestazioni pensionistiche non fa menzione dei trattamenti erogati da Organismi esteri, le prestazioni corrisposte a titolo di disoccupazione dagli altri Stati dell'Unione europea sono - diversamente dalle prestazioni dovute in base alla legislazione nazionale - compatibili con i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto, ivi compresi i trattamenti di pensionamento anticipato.


 

Il Direttore Centrale Pensioni: Giorgio Craca

Il Direttore centrale Prestazioni a sostegno del reddito: Ruggero Golino