Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI  
CIRCOLARE 4 giugno 2004
  Oggetto: D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618  . Assistenza sanitaria in Italia ai religiosi e alle religiose del clero che svolgono attività lavorativa all'estero che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dependente, ai sensi della Legge 222/85  e del D.P.R. 17.02.87, n. 33  .  
 


 
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Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro Sedi

Agli Assessorati Regionali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi


 

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero in merito all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale di cui possono usufruire in Italia i religiosi italiani residenti all'estero, lo scrivente ufficio ravvisa la necessità di fare chiarezza riguardo alla corretta applicazione del D.P.R. 31/07/1980, n. 618  .

Le Ambasciate e i Consolati italiani all'estero hanno, infatti, rappresentato più volte che i sacerdoti italiani all'estero preferiscono mantenere la residenza in Italia e quindi non iscriversi all'AIRE, paventando inspiegabilmente di essere privati dell'assistenza sanitaria durante temporanei soggiorni in Italia.

Il problema dell'assistenza sanitaria in Italia ai cittadini italiani residenti all'estero è particolarmente sentito dai religiosi che rientrano in Italia una volta ogni due o tre anni per motivi di salute particolarmente gravi, data la carenza in loco di prestazioni sanitarie soprattutto nel settore chirurgico e specialistico.

In effetti, il presupposto essenziale per l'iscrizione degli assistiti negli elenchi della ASL è il requisito della residenza con l'unica eccezione rappresentata dalle figure individuate all' art. 2 del D.P.R. 618/80  .

In linea generale l'erogazione di assistenza sanitaria, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, al cittadino italiano residente all'estero in Stati con i quali non siano in vigore Accordi internazionali in materia è diversamente disciplinata a seconda che trattasi di:

a) lavoratori italiani distaccati all'estero, assicurati ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398  e del DPR 31 luglio 1980, n. 618  ;

b) cittadini italiani residenti all'estero che non rientrano nell'ambito della categoria di cui al precedente punto a).

Quando i lavoratori di cui ai punti a) rientrano temporaneamente sul territorio nazionale, spetta all'unità sanitaria di temporanea dimora, ai sensi dell' art. 12 del predetto DPR 618/80  , il compito di assicurare agli stessi, quali soggetti assicurati obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, l'erogazione dell'assistenza sanitaria necessaria.

Tale diritto può essere certificato dall'attestazione rilasciata all'estero dall'Ufficio consolare territorialmente competente. I lavoratori in argomento, devono, pertanto essere in possesso di un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e/o del codice fiscale.

In ordine all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani residenti all'estero di cui al punto b), durante un temporaneo soggiorno in Italia, si fa presente che l'articolo 2 del decreto Sanità - Tesoro del 1 febbraio 1996 limita esclusivamente ai cittadini italiani titolari di pensione italiana o a coloro che abbiano lo status di emigrato, certificato dall'Ufficio Consolare italiano territorialmente competente in base alla circoscrizione di residenza, l'erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

La predetta assistenza sanitaria è limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare qualora gli stessi soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Nell'eventualità in cui l'emigrato o il pensionato abbia diritto ad un rimborso parziale, la gratuità riguarderà la differenza tra la parte rimborsata dall'istituto di assicurazione e la somma fatturata dalla struttura italiana.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che, tra i beneficiari dell'assistenza sanitaria all'estero di cui al punto a), l'art. 2 del sopra richiamato DPR 618/80  enuclea i "ministri del culto cattolico e di altri culti che svolgono attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi".

Le sopra evidenziate figure di assistiti si possono far rientrare nella categoria dei lavoratori distaccati qualora esercitano il loro ministero all'estero con rapporto di lavoro subordinato per conto della Diocesi.

L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), infatti, alla stregua di un qualsiasi datore di lavoro, corrisponde ai sensi dell' art. 24 della legge 20.05.85 n. 222  , una remunerazione equiparata, ai sensi dell' art. 25 della stessa legge 222/85  e dell' art. 17 del del DPR 17.02.87, n. 33  , al reddito da lavoro dipendente. L'I.C.S.C. opera su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge vigente.

Pertanto, ai fini dell'estensione alla predetta categoria dell'assistenza sanitaria in Italia, in un caso di rientro temporaneo è sufficiente che la Diocesi attesti, per ciascun sacerdote, se il servizio prestato avviene alle sopra richiamate condizioni dichiarate dall'I.C.S.C.

 

Il Direttore Generale Dott. Claudio De Giuli