Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 11 maggio 2005, n. 400/A
  Oggetto : D.P.R. 16 settembre 2004, nr. 303  "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato". Chiarimenti in merito all'applicazione Art. 2  .  
 


 
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Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla applicazione della disciplina prevista all' art. 2 del Decreto in oggetto  , relativa alla fase istruttoria della domanda dello status di rifugiato relativa alla procedura ordinaria. Al riguardo, attesa la complessitaà della materia, soprattutto nella prima fase di applicazione della nuova normativa, sentito anche il Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione, si rappresenta quanto segue.

Il comma 1 della norma in esame prevede che competente a ricevere la domanda di asilo è l'Ufficio di Polizia di Frontiera del luogo di ingresso nel territorio nazionale . Tale ufficio, acquisita la domanda, redatta su apposita modulistica, relativa alla sola manifestazione di volontà dello straniero a richiedere asilo, identifica lo stesso, lo invita ad a eleggere domicilio e, in assenza di cause ostative, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale provvederà a trasmettere la documentazione acquisita.

Per "questura territorialmente competente" deve intendersi quella nel cui territorio lo straniero ha eletto domicilio, presso la quale sarà formalizzata la domanda, con la conseguente individuazione della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' art. 12, comma 2 del DPR n. 303/2004  . In assenza dell'Ufficio di Polizia di frontiera nel luogo di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il predetto art. 2, comma 1 del DPR in oggetto  prevede che l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato debba essere presentata presso la questura territorialmente competente per il luogo di ingresso. In caso in cui lo straniero eleggera? domicilio nella stessa provincia, la suddetta questura provvederà anche alla formalizzazione della domanda.

Qualora la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia presentata invece presso un'altra questura, coincidente con il luogo di elezione del domicilio ( si richiama in merito la disposizione dell'art. 7, comma 3 del Testo Unico Immigrazione), sarà quest'ultima questura ad attivare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato , ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento (CE) Nr. 343/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 18 febbraio 2003 ( Dublino 2).

Tale disposizione , infatti, prevede l'obbligo per gli Stati membri ad esaminare la domanda di asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Peraltro, l'accoglimento dell'istanza anche in tale ipotesi soddisfa oggettive esigenze di sicurezza, di semplificazione delle procedure e di speditezza nell'espletamento delle stesse, coerentemente con la normativa del Testo Unico Immigrazione e con le innovazioni introdotte dalla Legge n. 189/2002  .

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di ricezione delle domande secondo le modalità indicate . Nei casi, infine, di rintraccio del cittadino straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale, che avanza richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, trovano applicazione le disposizioni dell' art. 1 bis, comma 2, lett.a) del Decreto legge n. 416/89  , convertito dalla Legge n. 39/90  , relativo al trattenimento obbligatorio presso un centro di identificazione.

 

Il Direttore Centrale: Pansa