Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE UFFICIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI  
CIRCOLARE 9 ottobre 2007, n. 400/A/2007/3841/P/21.114.1
  OGGETTO: Accordo Italia - Nuova Zelanda in materia di vacanze lavoro.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere;ufficio.affari.generali.giuridici:circolare:2007-10-09;400-a-2007


 

Ai Sigg. Prefetti - UTG della Repubblica

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Presidente della Commissione di coordinamento per la Regione Valle d'Aosta Aosta

Ai Signori Questori della Repubblica Loro Sedi

Ai Signori Dirigenti le zone di Polizia di Frontiera Loro Sedi

e, p.c. Al Mae - DGIT Roma

Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Roma

Si fa seguito alla precedente circolare n. 300/C/2001/256/P/21.114.l/1^DIV del 26 febbraio 2001, relativa alloggetto, che si allega per gli uffici che leggono per conoscenza.

A riguardo, si precisa che in base all'accordo in argomento il cittadino neozelandese , titolare di un visto per vacanze lavoro, entro otto giorni dall'arrivo in Italia dovrà recarsi alla Questura della Provincia in cui risiede per chiedere il permesso di soggiorno corrispondente al visto.

Dopo il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero, il datore di lavoro potrà chiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - UTG competente nel territorio dove si svolgerà l'attività lavorativa.

In particolare il nulla osta al lavoro consentirà al cittadino neozelandese di lavorare per un periodo massimo di sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

Si prega di assicurare la massima divulgazione e l'osservanza del citato accordo.

Firma: Il direttore dell'Ufficio Iorio

Visto: si autorizza la trasmissione