Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 16 febbraio 2010, n. 400/A
  Oggetto : Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. Rilascio del titolo di soggiorno.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2010-02-16;400-a

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia autonoma di Trento

Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

Ai Sigg. Questori - Loro Sedi


 

Facendo seguito alle indicazioni diramate da questa Direzione Centrale con le circolari n.400/A/2007/463/P/IO.2.2  e n. 400/C/2008/2850/P/IO.2.2  datate, rispettivamente, 16 febbraio 2007 e 16 luglio 2008, ed in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla tipologia di autorizzazione al soggiorno da rilasciare agli stranieri che, in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso da altro Stato membro, si trasferiscono in Italia per un periodo superiore a tre mesi, si formulano le seguenti considerazioni.

Come noto, l' articolo 9 bis, del decreto legislativo 286/98  e successive modificazioni, introdotto dall' articolo 1, del d.lvo 8 gennaio 2007, n.3  "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", prevede, al comma 1  , che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell 'Unione europea e in corso di validità, possa chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per le finalità specificamente elencate dal legislatore.

Il comma 2  seguente integra la suddetta previsione, specificando che all'interessato, in questo caso, debba essere concesso un permesso di soggiorno. La norma, conforme ai principi comunitari, trova, infatti, rispondenza nell' articolo 19 della Direttiva, ove si chiarisce che il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile alla scadenza, qualora lo stesso ne abbia fatto richiesta.

Dalla semplice lettura dei disposti normativi in esame, si rileva quindi che a tali stranieri debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Chiaramente, una analoga autorizzazione al soggiorno, con durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo, dovrà essere concessa anche in favore degli eventuali familiari.

Le osservazioni finora esposte trovano riscontro, peraltro, nel comma 8 dello stesso articolo 9 bis  , che disciplina l'eventuale rilascio, da parte del secondo Stato membro, di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; il comma in analisi, infatti, ne prevede la concessione solo qualora lo straniero dimostri di possedere i requisiti specificamente indicati nel precedente articolo 9  , tra i quali è, senza dubbio, ricompresa la regolare presenza in Italia da almeno cinque anni.

L'inequivocabile formulazione del suddetto comma è, peraltro, in linea con gli orientamenti comunitari forniti, agli Stati membri, dall'articolo 23 della Direttiva. Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.