Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 22 febbraio 2011, n. 400/a
  Oggetto: Rinnovo del permesso di soggiorno per studio nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi singoli  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2011-02-22;400-a

Ai Signori Questori della Repubblica - Loro Sedi

E, p.c.: Alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Roma

Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - Roma


 

Con riguardo alla problematica sollevata da alcune Questure, inerente la possibilità di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per studio concesso, conformemente al visto d'ingresso, in base all'esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione ad uno o più corsi singoli, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni opportunamente condivise, peraltro, con il competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Nel rilevare, preliminarmente, l'inesistenza, nell'ambito dell' articolo 39 del decreto legislativo 286/98  e successive modificazioni e del relativo articolo 46 del novellato DPR 394/99  , di una specifica disciplina al riguarda, occorre far chiarezza in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per studio laddove lo straniero si iscriva ad un ulteriore, successivo, corso singolo oppure ad un corso di laurea.

Si è dell'avviso che non si possa procedere al rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno nel caso in cui lo straniero si iscriva ad un corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia. Tale orientamento trova conforto nella stessa lettera b) del comma 3, dell' articolo 39  che, recependo i principi comunitari sanciti dalla direttiva 2004/114/CE , specifica che la rinnovabilità del permesso di soggiorno è consentita ai fini della prosecuzione del corso di studi anche qualora lo studente si iscriva ad un corso di laurea diverso da quello per il quale ha fatto ingresso in Italia. Mentre, come noto, i c.d. corsi singoli non sono riconducibili ad un corso di laurea.

Occore invece, riflettere sulla possibilità di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per studio posseduto dallo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, decide di iscriversi ad un corso di laurea. In tal caso, si ritiene favorevolmente il rinnovo solo qualora il corso di laurea prescelto dallo studente sia attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto in quanto comunque, potrebbe essere considerata una prosecuzione del percorso scolastico. Nel caso di specie, chiaramente, lo studente dovrà opportunamente documentare l'attinenza o la conseguenzialità, mediante certificazione rilasciata dallo stesso Ateneo.

Si è di analogo avviso anche nel caso in cui gli studenti, dopo il conseguimento della laurea, abbiano necessità di frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ma siano essi necessari per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream, quali le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca ovvero i master. In tal caso, infatti, il permesso di soggiorno per studio potrà essere convertito alla luce della previsione contenuta nell'ultima parte del comma 4 del citato articolo 46. Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori comunicazioni.

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi