Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CIRCOLARE 22 marzo 2010, n. 42893
  Informazione sull'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri.  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:2010-03-22;42893

Ai Presidenti delle Corti d'Appello - Loro Sedi

Ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello - Loro Sedi

All'Ispettorato Generale - Sede


 

Di recente autorità diplomatiche estere hanno richiesto a questa Direzione Generale informazioni riguardanti la detenzione, anche in stato di custodia cautelare, di cittadini stranieri in Italia: in particolare, i nominativi delle persone detenute, il luogo di detenzione, i reati oggetto del provvedimento coercitivo.

Al riguardo, al fine di assicurare la completa osservanza della legge vigente, si rammenta che gli articoli 2, comma 7, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286  e 4 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394  stabiliscono a carico dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina tutte le volte in cui un cittadino straniero venga sottoposto ad un qualsiasi provvedimento in materia di libertà personale, salvi i casi di esigenze di tipo umanitario ivi previste ovvero di espressa dichiarazione contraria da parte dell'interessato.

L'informazione dovrà essere, pertanto, immancabilmente fornita, salvo che si tratti di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari ( art. 2, comma 7  , cit.) ovvero che ricorra pericolo di persecuzione dell'interessato o di suoi familiari per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale e condizioni personali o sociali ( art. 4  cit.).

Le disposizioni in questione rafforzano, invero, quanto era stato già previsto dall'art. 36, comma 1, lett. b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1° dicembre 1964 relativamente alla comunicazione "senza indugio" all'autorità consolare dell'arresto del cittadino straniero nel caso questi ne faccia domanda.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

 

IL DIRETTORE GENERALE: Luigi Frunzio