Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 43
  OGGETTO: Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2007-08-02;43

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Bolzano

Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Trento

Al Presidente della Regione Autonoma della Valle D'Aosta - Aosta

e, p. c. Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

All'Ufficio di Gabinetto dell'On sig. Ministro - Sede

Al Dip. della P. S. - Dir. Centrale dell'Immig. e della Polizia delle Frontiere - Sede

Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Sede

All'Ispettorato Generale di Amministrazione - Roma

All'Istituto Nazionale di Statistica - Roma

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma

All'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe - Bologna

Alla DE.A. - Demografici Associati - Pisa


 

Con circolare n. 16, del 2 aprile 2007  , in attuazione della direttiva dell'On.le sig. Ministro del 20 febbraio 2007, è stata data l'indicazione di procedere all'iscrizione anagrafica degli stranieri che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, e siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

A seguito di tale disposizione sono stati posti quesiti volti a conoscere se il principio già in tal senso affermato sia estensibile a favore degli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ai quali lo Sportello unico per l'immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.

A tale riguardo si ritiene che, per analogia, il principio sopraesposto debba essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare.

Va infatti considerato che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, e quindi del visto d'ingresso da parte dell'Autorità consolare italiana.

Gli Uffici di anagrafe potranno quindi procedere all'iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l'esibizione del visto d'ingresso, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.


 

Il Direttore Centrale (Porzio)