Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 2 novembre 2004, n. 4586
  Conversione di patenti di guida. Moldova  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2004-11-02;4586


 

Con nota n. 0465108 del 25.10.2004 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia è entrato in vigore il 23 luglio 2004.

Agli uffici provinciali si fa pertanto presente che possono essere accettate domande di conversione, relative a patenti di guida, in corso di validità rilasciate in Moldova.

Tale conversione verrà effettuata senza esami, in conformità alla prima tabella di equipollenza Moldova - Italia che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti moldove alle categorie di patenti italiane.

Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per conversione dopo aver verificato che l'età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria.

E' possibile che vengano presentate patenti moldove che riportano una data di rilascio che si riferisce all'emissione di un duplicato e non al conseguimento dell'abilitazione. Pertanto, per l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 4 dell'accordo e del file avvisi n. 34 del 08/10/2003, qualora fra la data di rilascio e quella della richiesta di conversione non siano ancora trascorsi tre anni, il conducente sarà informato della possibilità di produrre un'attestazione rilasciata dall'Ambasciata Moldova (sulla base di notizie assunte presso la competente Autorità estera) in cui sia indicata la data di conseguimento dell'abilitazione.

Le patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata della Repubblica di Moldova - Via Montebello n. 8 - 00185 Roma

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 10 dell'accordo.

Come previsto dall'art. 6 dell'accordo, non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano.

 

Il Direttore Generale: Sergio Dondolini



ALLEGATI:  
- Allegato   -

ACCORDO 27 novembre 2003
  Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla conversione delle patenti di guida.  
 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova di seguito denominati "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali, nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza dei titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli dei presente accordo si intende per "residenza' quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti conducenti disabili. Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste. Per l'applicazione del primo capoverso dei presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste dalle norme interne delle due Parti Contraenti in relazione alla data di rilascio della patente, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

Il titolare della patente di guida da convertire effettua un pagamento di importo e con modalità stabiliti dall'Autorità competente della Parte Contraente che effettua la conversione.

Articolo 6

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte dei titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche nel caso in cui le patenti siano state rilasciate con validità provvisoria ma solo se siano divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano a quelle patenti di guida rilasciate da altro Stato, invece che dalle Parti Contraenti e non sono convertibili nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 7

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipolienza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipolienza allegate al presente Accordo. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli delle patenti di guida, costituiscono gli allegati tecnici dei presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti: a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri; b) nella Repubblica di Moldova il Dipartimento Tecnologie Informatiche.

Articolo 9

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono con la documentazione rispettiva alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 10

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 11

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 12

Le Parti Contraenti, entro un mese dall'entrata in vigore dei presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità competenti per la realizzazione dei presente Accordo e delle proprie Rappresentanze diplomatiche accreditate sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 13

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto per via diplomatica e le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore dei presente Accordo.

Articolo 14

Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione dei presente Accordo verranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicata la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti Contraenti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA (per conversione delle patenti rilasciate in Moldova in doc. italiani)

MOLDOVA ITALIA
AA*
BB
CC
DD
EE
F-
H-

(*) la patente per motocicli rilasciata in Moldova è convertibile in categoria A italiana solo se il richiedente ha compiuto i 18 anni di età.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA (per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in doc.ti moldovi)

ITALIA MOLDOVA
A1-
AA
B (conseguita prima del 01/01/1986) * A B
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)B
CC
DD
EE

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA (DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/O3/1999)

ITALIA MOLDOVA
A1-
B1B
C1B

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di Guida rilasciati nella Repubblica di Moldova

- Modello di patente (meccanoleggibile), approvato dal Governo Decisione N. 778 del 20 novembre 1995). Autorità preposta al rilascio: il Dipartimento delle Tecnologie Informative della Repubblica di Moldova.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

Modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto

Modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto

Modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto

Modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto

Modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio:M.C.T.C. (Motoriazione Civile e Trasporti in Concessione).

- Modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

- Modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

- Modello di patente MC 720 F attualmente rilasciato in Italia al sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.