Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 20 febbraio 2012, n. 463
  Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2010  - Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto all' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , come modificato dall' articolo 1, comma 22, lettera i della legge n. 94/2009  - Aggiornamenti.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2012-02-20;463

AI DlRETTORI GENERALI DEGLI UFFlCl SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE DI BOLZANO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA DI BOLZANO

E, PC. AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO MINISTERO DELL'INTERNO - P. ZZA VIMINALE, 1 - 00184 - ROMA


 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 3896 del 25 ottobre 2011 con la quale, tra l'altro, ci si riservava di fornire nuove indicazioni per l'applicazione nel 2012 dell' Accordo Quadro  , trasmesso con nota n. 11020 del 16 dicembre 2010  , applicativo del Decreto in oggetto.

Le informazioni richieste con nota 2362 del 16 giugno 2011  , nonché quelle emerse dall'attività di monitoraggio, condotta dal Tavolo congiunto di cui all'art. 7 del citato Accordo Quadro  , confermano da un lato l'efficacia della collaborazione realizzata ai vari livelli dalle Amministrazioni firmatarie dell'Accordo e dei relativi protocolli d'intesa, dall'altro la capacità del sistema di istruzione degli adulti di sostenere le politiche di integrazione degli stranieri.

In particolare, ai fini di assicurare un regolare svolgimento delle sessioni del test, nel rispetto dei parametri indicati nel periodo successivo, si segnala l'opportunità di procedere, in fase di nuova sottoscrizione o aggiornamento del protocollo d'intesa, di cui all'art. 4, comma 1 del citato Accordo Quadro  , a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lett. a) dello schema del protocollo medesimo (già trasmesso alle SS.LL. con nota n.11020 del 16 dicembre 2010  ) in modo da individuare un numero contenuto di istituzioni scolastiche sedi dei CTP per lo svolgimento del test. In ogni caso è opportuno garantire almeno una sede per provincia.

lnoltre, nel confermare Io standard di costo, di cui alla citata nota 3896/2011, si precisa che, d'intesa con il Ministero dell'Interno, si è convenuto, a parziale modifica di quanto ivi indicato, di fissare a 30 il numero minimo di stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione al test, ai fini dell'attivazione della sessione.

Pertanto, la deroga al numero minimo, già prevista nella citata nota 11020/2010  , è da intendere nella misura, comunque, non inferiore a 20 iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 6 del citato Accordo Quadro  .

Con l'occasione, si comunica che ai fini di quanto previsto dal comma 7 del succitato art. 5, Io straniero è tenuto ad esibire in detta circostanza il titolo di soggiorno e un documento valido per l'espatrio (o un documento equivalente al passaporto), di cui all' art. 3, comma 1 del DM 4 giugno 2010  .

Preso atto, per altro, dei numerosi casi di dichiarato "analfabetismo funzionale", si è convenuto, sempre d'intesa con il Ministero dell'Interno, che a richiesta dello straniero, il quale dichiari - sotto la propria responsabilità - di essere incapace di sostenere la prova relativa all'interazione sia nella prevista modalità informatica che anche in quella scritta, le commissioni, di cui all'art. 5 comma 4 del citato Accordo Quadro  , fermo restando il quadro normativo di riferimento, predispongono, nell'ambito della loro autonomia, prove integrative/suppletive definite in modo da consentire lo svolgimento della prova relativa all'interazione in altre modalità in ogni caso coerenti con le specifiche indicazioni contenute nel Vademecum, trasmesso con nota n. 11255 del 28.12.2010  .

Si ricorda, infine, che il Decreto in oggetto prevede, altresì, la possibilità per lo straniero di essere esonerato dallo svolgimento del test. In particolare, non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che si trova in almeno una delle condizioni indicate nell' art. 4 del citato Decreto  , ovvero, non è tenuto allo svolgimento del test di cui all' art. 3  lo straniero:

a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all' art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all' art. 4-bis del Testo unico  , il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all' art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62  o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

e) che e' entrato in Italia ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettera a)  , c)  , d)  , q)  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e svolge una delle attività indicate nel/e disposizioni medesime.

Alla luce di quanto esposto si invitano le SS.LL. a sensibilizzare le istituzioni scolastiche sedi A dei CTP a predisporre azioni di informazione sulle suddette condizioni di esonero, anche in linea con quanto previsto dall'art. 6 del citato Accordo Quadro  .

Con l'occasione, si segnala che il 2 febbraio u.s. è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno l'Avviso regionale per progetti di formazione civico-linguistica (a valere sul Fondo europeo per l'integrazione 2011), da realizzare sulla base delle Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte all'uopo dalla Scrivente. lnoltre, in considerazione della finalità di assicurare un sistema di rete per l'offerta formativa, è requisito di ammissibilità della proposta progettuale la partecipazione in qualità di partner del progetto di almeno uno tra i seguenti enti istituzionali competenti: Uffici Scolastici Regionali e/o Ambiti Territoriali Provinciali (ex-Uffici scolastici territoriali) e/o Centri territoriali permanenti ovvero istituzioni scolastiche di istruzione primaria e secondaria.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

Il Direttore Generale: Raimondo Murano