Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 28 novembre 2011, n. 4773
  Oggetto. Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2011-11-28;4773

A tutti gli indirizzi in allegato - LORO SEDI


 

Il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro e, come tale, si applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.

In tali casi, infatti, la comunicazione, effettuata dal datore di lavoro al centro per l'impiego ove ubicata la sede di lavoro, è valida anche per assolvere agli obblighi prima esistenti nei confronti delle Prefetture ( art. 22 del Testo unico sull'Immigrazione  ) che ricevono la stessa per il tramite del sistema di cooperazione applicativa.

Permaneva l'obbligo del datore di lavoro di presentare alle Prefetture il "modello Q" in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in quanto con tale documento il datore di lavoro assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza e indica la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero.

Recentemente gli standard del sistema adottati con il decreto ministeriale del 30 ottobre 2007, sono stati implementati, comprendendo altresì anche i dati del modello Q.

Pertanto, a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno agli obblighi previsti dall' art. 36-bis del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione  inviando il modello "Unificato Lav" nei tempi previsti dalla legge n. 296/06  , ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione.

Tale semplificazione si applica anche a quei rapporti "speciali" per i quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione:

rapporti di lavoro che riguardano le pubbliche amministrazioni, che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento, secondo quanto introdotto dalla legge n. 183/10  ;

rapporti di lavoro che si svolgono a vario titolo su una nave, che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento attraverso il modello "Unimare", secondo quanto previsto dalla legge n. 133/08  ;

rapporti di somministrazione che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento attraverso il modello "UniSOMM", secondo quanto previsto dalla legge n. 296/06  ;

variazioni del rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale (variazione della denominazione sociale, cessione dell'azienda o del ramo di essa), che devono essere comunicati entro 5 giorni secondo quanto previsto dalla citata Legge Finanziaria 2007.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'INPS con le modalità previste dalla legge n. 2/09  è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q.

L'introduzione di questa importante semplificazione non fa venir meno l'obbligo di esibire la comunicazione debitamente compilata agli organi di vigilanza e controllo.

Tale semplificazione, resa possibile grazie alla collaborazione interistituzionale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Interno e INPS permetterà anche di avere a disposizione dati utili per il monitoraggio del lavoro dei cittadini non comunitari.

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO: Grazia Strano

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE: Natale