Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 27 luglio 2010, n. 4848
  Oggetto: Legge 15 luglio 2009 n. 94  , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2010-07-27;4848

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e p.c. : Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Centro Visti - Roma

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - Roma

All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - via Ciro il Grande, 21 - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Roma


 

Di seguito alla circolare n. 4820 del 27 agosto 2009  , concernente l'oggetto, si rende noto che sono state definite le nuove procedure necessarie per l'applicazione dell' art. 1, comma 22 , lett. r  (lavoratori stranieri altamente qualificati) e lett. t  (ricongiungimento al figlio minore del genitore naturale) della L. 15 luglio 2009, n. 94  , che di seguito vengono descritte.

1) ALTE PROFESSIONALITA'

L' art. 1 comma 22 lett. r  della suddetta normativa - che ha inserito i commi 1-ter   e 1-quater   all'art. 27 del T.U. n. 286/98 - prevede, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicate al comma 1 lett. a)  , c)  e g)  la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione allo Sportello Unico da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

a) SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO INTESA

Innanzitutto, si ribadisce la necessità che il datore di lavoro - per poter accedere alla nuova procedura - sottoscriva con il Ministero dell'Interno un apposito protocollo d'intesa in cui sia contenuto l'impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.

Si informa che questo Ministero, d'intesa con il Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha predisposto uno schema di protocollo e, pertanto le imprese/enti e le Università /Istituti di Ricerca, interessate ad aderire allo stesso protocollo, potranno far pervenire le richieste di sottoscrizione al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.prefettomalandrino@interno.it, inviando a questo ufficio la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo.

Sarà cura di questa Direzione Centrale trasmettere lo schema di protocollo alle imprese o Università richiedenti la sottoscrizione.

Inoltre, si informa che, al fine di facilitare l'attività delle singole imprese, in considerazione dell'ampia rappresentatività del mondo imprenditoriale riconosciuta a Confindustria, il 19 luglio u.s. è stato sottoscritto un protocollo tra Ministero dell'Interno - D.L.C.I. e la predetta confederazione, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (all. 1), a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo.

b) MODULISTICA E PROCEDURA

La sottoscrizione del protocollo con questo Ministero o adesione con quello sottoscritto dalla Confindustria consentirà di utilizzare la procedura semplificata di seguito descritta.

Per la nuova procedura, sono stati predisposti tre specifici moduli telematici:

- mod. CD ( art. 27 c. 1 lett. a  ) per dirigenti e personale altamente specializzato

- mod. CF ( art. 27 c. 1 lett. c  ) per professori universitari

- mod. CL ( art. 27 c. 1 lett. g  ) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato.

La compilazione di tali moduli sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il protocollo, avrà ottenuto dalle Prefetture - UTG la password specificatamente dedicata.

Ai fini dell'abilitazione all'accesso, per il tramite della Prefettura competente, l'Università /Istituto di Ricerca firmatario dovrà i dati anagrafici dell'utente da accreditare (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail) attraverso l'apposito modulo che si allega (all. 2).

Sarà quindi cura di codeste sedi inoltrare successivamente la richiesta alla casella di posta associazioni.sui@interno.it.

L'utenza potrà sempre far ricorso al servizio di help desk accessibile tramite il sito di questo Ministero alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.

Si evidenzia che, per la procedura in questione, non è previsto alcun parere da parte delle D.P.L., mentre le Questure continueranno ad effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. 394/99  .

Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it .

Allorquando la domanda sarà nello step "attesa visto dall'Autorità consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto d'ingresso.

Infine, si sottolinea che, entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore extracomunitario, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica (all. 3).

2) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL GENITORE NATURALE

L' art. 1 comma 22 lett. t  della normativa in oggetto sostituisce il comma 5 dell'art. 29 del T.U. n. 286/98  e prevede la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, purchè dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito; ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore.

Si informa che, per consentire la presentazione dell'istanza di ricongiungimento in argomento, è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito www.interno.it , che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.

Le procedure per la registrazione dell'utente, per la compilazione della modulistica e per l'invio della domanda - rinvenibili sul sito internet www.interno.it nella sezione "ricongiungimento familare" - sono identiche a quelle già da tempo in uso, ampiamente illustrate con le pregresse circolari sulla materia.

Peraltro, si evidenzia che il genitore naturale richiedente dovrà specificare nella domanda l'alloggio che sarà occupato dal genitore naturale beneficiario. Tale alloggio dovrà essere conforme ai requisiti già previsti dalle norme vigenti in materia di ricongiungimento familiare.

Rimangono in vigore, per quanto compatibili le disposizioni impartite con le pregresse circolari in materia.

Si invitano le SS.LL. a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, alle Associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.


 

Il Direttore Centrale Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

MINISTERO DELL'INTERNO - CONFINDUSTRIA  
PROTOCOLLO D'INTESA 19 luglio 2010
  Procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso di elevata qualificazione professionale.  

TRA

il MINISTERO DELL'INTERNO , con sede legale in Roma - via del Viminale, 1;

la CONFINDUSTRIA , con sede legale in Roma - viale dell'Astronomia, n. 30;

SENTITO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" in particolare l'art. 27, commi 1-ter e quater;

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";

- il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 242  "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82  "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G. ,nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall' art. 5-bis del T.U.  sull'Immigrazione per le categorie di lavoratori di cui all' art. 27 co. 1, lett. a)  e g)   ed in particolare:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'unione Europea;

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato;

che Confindustria è un organismo ampiamente rappresentativo a livello nazionale;

CONSIDERATA

- l'elevata qualificazoine professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, anche attraverso una adeguata semplificazione del procedimento amministrativo da perseguire a mezzo della valorizzazione del principio dell'autocertificazione.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

   
  Art. 1 

Oggetto del Protocollo

 
  1.  Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
 
 
  Art. 2 

Impegni dell'Amministrazione dell'Interno

 
  1.  In virtù della sottoscrizione del presente protocollo da parte di Confindustria, l'Amministrazione consente alle imprese associate alle componenti del sistema associativo di Confindustria di accedere al Sistema Informatico dello Sportello Unico al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
 
  2.  L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazoine da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di operatori individuati e comunicati dalle componenti del sistema associativo di Confindustria.
 
  3.  La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo del rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
 
  4.  Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti a presentarela comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
 
 
  Art. 3 

Impegni della Confindustria e delle componenti del sistema associativo di Confindustria

 
  1.  La Confindustria e le componenti del suo sistema associativo, con la sottoscrizione del presente protocollo, si impegnano a far sottoscrivere per adesione il presente protocollo alle imprese loro associate che siano interessate ad avvalersi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4. Con la sottoscrizione per adesione del presente protocollo - che avverrà mediante modulistica che fa parte integrante dello stesso - l'impresa associata interessata si obbliga a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria per ogni lavoratore di cui si chiede l'ingresso ai fini della prestazione di lavoro qualificato, nonchè autocertifica la sua capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi al distacco in Italia per motivi di lavoro del personale richiesto.
 
 
  Art. 4 

Durata

 
  1.  Il presente Protocollo che entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, ha durata annuale ed è rinnovato tacitamente. Le imprese che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione, in applicazione del presente protocollo, possono pertanto avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 , comma 4, per tutta la durata del presente Protocollo, salva la inibizione o la revoca prevista all'art. 6, ultimo comma, del presente protocollo.
 
 
  Art. 5 

Integrazioni e modifiche

 
  1.  Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
 
 
  Art. 6 

Tutela dei dati personali

 
  1.  L'impresa associata ad una delle componenti del sistema associativo di Confindustria, con la sottoscrizione per adesione del presente protocollo, si impegna affinchè gli operatori, individuati come indicato all'art. 2 - co. 2 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  .
 
  2.  Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29  e 30  e al Titolo V  del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
 
  3.  L'impresa associata ad una delle componenti del sistema associativo di Confindustria, con la sottoscrizione per adesione del presente protocollo, si obbliga ad effettuare il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003  e si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la sua decadenza dall'atto di adesione al Protocollo e l'inibizione o la regola dell'utilizzo delle credenziali di autenticazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.
 
 
  Art. 7 

Comunicazioni

 
  1.  Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi: Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - Roma; Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 - Roma.
 

 

Roma, 19 luglio 2010

 
- Allegato 2   -

 

Dichiarazione di adesione al protocollo d'intesa e Moduli:

Allegatocircolare48482010.pdf