Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
CIRCOLARE 12 aprile 2002, n. 5
  OGGETTO: Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteri per successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2002-04-12;5


 

Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto presente che molti Comuni inviano copia degli atti di stato civile concernenti cittadini stranieri a quel Dicastero per la successiva trasmissione alle Autorità diplomatiche o consolari in Italia, con conseguente inutile aggravio di lavoro per gli uffici incaricati.

Al riguardo, si specifica che la vigente normativa in materia prevede unicamente per gli atti di morte l'obbligo di inoltro alle Autorità diplomatiche o consolari del Paese di cui il defunto era cittadino, attraverso il Ministero degli Affari Esteri ( art. 83  , D.P.R. 396/2000  ).

Esiste, poi, un obbligo di trasmissione degli atti di morte e di matrimonio ai sensi della convenzione per lo scambio di informazioni sullo stato civile firmata a'Istanbul il 4/9/1958, alla quale hanno aderito Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia, nonché accordi bilaterali con Argentina, Austria, Spagna e Svizzera, che prevedono la comunicazione diretta tra gli Ufficiali dello stato civile degli Stati contraenti e l'invio degli atti agli Uffici consolari competenti, senza il tramite del Ministero degli affari Esteri.

Fatto salvo quanto sopra riportato, non sussiste alcun obbligo generale di trasmissione degli atti di stato civile alle Autorità straniere degli Stati in cui gli interessati sono cittadini.

Sulla questione, peraltro, il Ministero degli Affari Esteri ha fatto presente che il proprio intervento anche riguardo gli atti di morte, specificatamente previsti dal citato D.P.R. 396/2000  , si limita ad una mera ritrasmissione dei medesimi alle autorità diplomatico-consolari straniere con le quali, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, le amministrazioni italiane possono corrispondere direttamente.

Premesso quanto sopra, aderendo alla richiesta del Ministero degli affari Esteri alla quale nulla osta da parte di questa Amministrazione, si prega di voler invitare i Sigg.ri Sindaci a trasmettere direttamente gli atti concernenti i cittadini stranieri alle autorità consolari competenti, anche al fine di semplificare le procedure in atto nella materia, curando, comunque, tutti gli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. n. 396/2000  e al D.M. 27/02/2001.

A tal fine, si comunica che l'albo aggiornato degli Uffici consolari degli Stati esteri in Italia è consultabile sul sito Internet www.esteri.it/Iafarnesina/indirizzi .