Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 20 settembre 2002, n. 50
  Oggetto: Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2002-09-20;50

Alle Direzioni Regionali del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Settore Ispezione del Lavoro - Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro Servizio Ispezione del Lavoro - Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Uff.Lavoro Isp.Lavoro - Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro - Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per l'Impiego - Trieste

Alla Regione Siciliana Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro - Palermo

e, p.c. Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome - Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro - Roma

Al Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro - Roma

Al Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione INPS - Direzione Generale - Roma


 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2002 n. 199, Supplemento ordinario n. 173, la legge 30 luglio 2002 n. 189  , che modifica il "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" ( D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  ).

L'art. 33 della nuova disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari privi dell'apposito permesso di soggiorno per lavoro che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, sono stati occupati come domestici con mansioni di assistenza alle persone non autosufficienti o con mansioni di sostegno al bisogno familiare.

Nel primo caso non è previsto alcun limite numerico all'emersione, mentre per quelli di sostegno al bisogno familiare Ë possibile regolarizzare un solo cittadino extracomunitario per ogni nucleo familiare. Inoltre, il Governo ha emanato in attuazione dell'ordine del giorno approvato l'11 luglio scorso dal Senato il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002  che consente di legalizzare, a condizioni analoghe, i lavoratori extracomunitari dipendenti non domestici.

Il termine dei tre mesi è da intendersi in senso restrittivo e cioè il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002  e essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo, come è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 9 settembre 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione).

In entrambi i casi è previsto che, per la regolarizzazione, il datore di lavoro denunci la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-fficio Territoriale di Governo, inviando la dichiarazione di emersione o di legalizzazione tramite un Ufficio Postale. Per maggiori dettagli sulla procedura, si rinvia alle due circolari emanate dal Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19 luglio 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione) e la nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^Div. del 27 luglio 2002 (del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Si evidenzia che, per la normalizzazione dei rapporti irregolari, è necessario il pagamento di un contributo forfetario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi. Gli importi previsti sono di 290,00 Euro per i domestici di sostegno al bisogno familiare o per l'assistenza ai non autosufficienti (oltre 40,00 Euro per spese di presentazione), e di 700,00 Euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti (oltre 100,00 Euro per spese). Il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia, ai fini della ricevibilità.

Per quella parte del rapporto di lavoro regolarizzato, eventualmente svolto prima dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore della legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno essere corrisposti successivamente i contributi previdenziali e gli interessi. E' in corso di pubblicazione il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua il contributo forfetario pari a 290,00 Euro per la regolarizzazione del lavoro domestico ed è, invece, in via di perfezionamento il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla determinazione delle modalità di imputazione del contributo forfetario pari a 700,00 Euro, per la legalizzazione di lavoro non domestico, anche con riferimento alla posizione contributiva del lavoratore.

I datori di lavoro che si avvalgono della regolarizzazione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute in relazione allo specifico rapporto di lavoro denunciato ñ anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge. Per lo svolgimento della fase conclusiva della procedura, ciascuna Prefettura-UTG istituirà un apposito "Sportello polifunzionale", nel quale sarà presente almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel procedimento, e potrà essere articolato in una o più unità operative", in relazione alle esigenze locali ed alle risorse disponibili. Per promuovere l'emersione e la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari, questo Ministero ha concordato con quello dell'Interno di fornire agli Sportelli Polifunzionali la collaborazione delle proprie strutture territoriali, in particolare delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Inoltre, quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale un "call center", in grado di assicurare in tempo reale la necessaria assistenza a tutti gli interessati. La collaborazione che le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno assicurare concerne la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

Per agevolare al massimo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per semplificare in modo omogeneo l'attività delle D.P.L., è stato predisposto lo schema del contratto di soggiorno per le due distinte ipotesi, cioè per i rapporti di lavoro domestico e per quelli di lavoro non domestico.

Per ogni singolo caso, il modello contrattuale sarà fornito all'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro dal terminalista che le Poste Italiane metteranno a disposizione dello Sportello Polifunzionale, e che provvederà a fornire il contratto prima del ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale sarà già prestampato nelle parti essenziali (vale a dire, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento, condizioni contrattuali conformi all'impegno assunto dal datore di lavoro con la dichiarazione di emersione o legalizzazione).

Il contratto dovrà essere reso disponibile dalle Poste Italiane con congruo anticipo, per consentire una preistruttoria e accelerare il lavoro degli incaricati delle DPL. L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, al momento della stipula, curerà i seguenti adempimenti:

1. preliminarmente, controllerà i documenti d'identità e la corrispondenza con i riferimenti già compilati;

2. insieme con il datore di lavoro e con il lavoratore, controllerà la correttezza dei dati e delle condizioni contrattuali già compilate. In particolare per la verifica dei minimi retributivi contrattuali, da eseguire servendosi anche dell'ausilio del personale di supporto di cui si parlerà più avanti, saranno fornite agli incaricati le apposite tabelle utilizzate dalle DPL.

3. verificherà la corrispondenza dell'orario settimanale alla retribuzione evidenziata nella dichiarazione. Poiché nella modulistica non Ë stato previsto il riferimento alla categoria, si Ë ritenuto necessario predisporre, per ragioni di uniformità, la tabella che ha assunto a base di calcolo per le badanti una categoria non inferiore alla seconda e per le colf la terza categoria;

4. farà completare alle parti le clausole contrattuali eventualmente ancora in bianco;

5. farà apporre alle parti l'indicazione del luogo e della data, nonchè la rispettiva sottoscrizione.

Il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002  ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con contratto di soggiorno per lavoro subordinato "a tempo indeterminato" "ovvero con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno", quest'ultimo deve intendersi riferito anche ai lavori svolti presso imprese agricole, purchè la durata sia almeno di 12 mesi. Se al momento dell'identificazione e riscontro preliminare, dovessero essere rilevati dati anagrafici diversi da quelli precompilati, il caso deve essere segnalato al rappresentante della Prefettura-UTG, per le determinazioni definitive.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, tenuta presente la specifica fase del procedimento a lui affidata, non dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle necessarie per la compilazione del modello contrattuale; in particolare, non è previsto che debba curare alcun approfondimento nè sulla capacità economica o sulle esigenze del datore di lavoro nè sulle caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo, sia in ragione della natura speciale della legge sia perchè la dichiarazione di emersione o legalizzazione interviene su rapporti di lavoro già in corso; è da ritenere pertanto che la parte datoriale sia nelle condizioni economiche per assicurarne la prosecuzione.

Tuttavia, nonostante la legge non preveda espressamente la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza di questo criterio (di cui verosimilmente si occuperà a regime l'emanando regolamento di attuazione), particolare attenzione dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare emergere (ad esempio nei casi di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro).

In tale evenienza , da circoscrivere ai casi palesemente suscettibili di simulazione che dovessero pervenire allo sportello polifunzionale, l'incaricato della D.P.L. sospenderà i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone l'esame all'ufficio di appartenenza.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in duplice originale (uno per il datore di lavoro ed uno per il lavoratore); l'incaricato avrà cura di conservarne una copia per la D.P.L. Per completezza, è appena il caso di evidenziare che la normativa per la legalizzazione dei rapporti consente la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni del CCNL, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni caso l'orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali.

Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una garanzia di mantenimento. Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi. Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poichè il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n, 189/2002  e cioè il 10 settembre 2002.

Per la regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino extracomunitario non può essere inferiore a 439,00 Euro e può essere conseguito anche con una pluralità di rapporti di lavoro. In questa fattispecie, ciascun datore di lavoro presenterà la propria dichiarazione agli uffici postali, specificando nel modulo l'importo dello stipendio e le ore di lavoro prestate (nel modulo è prevista una casella dove è scritto occupato presso datori di lavoro, che possono essere due, tre o più. La somma delle cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può comunque essere inferiore ai 439 Euro. Naturalmente, ogni datore di lavoro dovrà versare l'intero contributo forfetario. Le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo inviteranno tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data e presso un unico sportello. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori e sarà concesso, naturalmente, un unico permesso di soggiorno.

I datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto Legge 195). Nella consapevolezza che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono carenti di risorse umane, in particolare nelle Città del centro-nord, quest'Amministrazione utilizzerà 300 unità impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione economica B3, assunte con contratto di lavoro interinale per il tramite di un'agenzia specializzata, da destinare ad attività di supporto alle "unità operative" interessate agli Sportelli Polifunzionali, sotto la guida di un referente per ogni Direzione Provinciale del Lavoro.

Una parte dei lavoratori interinali è utilizzata presso la struttura centrale di questo Ministero, dove è attivo il "call center". In merito al libretto di lavoro, durante la procedura di emersione e legalizzazione sono da ritenersi sospesi gli obblighi di rilascio. E' noto infatti che sta per giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga la relativa disciplina. Pertanto, esigenze di semplificazione del procedimento impongono, nelle more dell'abrogazione, che l'incaricato della D.P.L divulghi l'informazione che la richiesta dei libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi inutile e che comunque il mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica l'instaurazione del rapporto di lavoro.

La firma sul contratto può avvenire secondo le regole comuni. Nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia.

 

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lea Battistoni