Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 20 novembre 2007, n. 5052
  Oggetto: Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'Accordo bilaterale fra Romania e Italia sulla questione dei minori romeni non accompagnati.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2007-11-20;5052

Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta Aosta


 

Si rappresenta che, in data 8 ottobre 2007, è stato istituito, con decreto che si allega in copia, l'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'Accordo bilaterale tra Romania e Italia, in corso di sottoscrizione, con la finalità di costituire, a livello centrale, un punto di coordinamento per gli Enti interessati alla gestione della presenza sul territorio nazionale dei minori non comunitari non accompagnati.

Sono attualmente in corso contatti con le Amministrazioni competenti, per una definizione delle procedure collegate all'attuazione dell'Accordo, che prevedono anche un coinvolgimento diretto delle Prefetture.

Vista la necessità di disporre, di un quadro conoscitivo al riguardo, il più esaustivo possibile, si pregano le SS: LL. di voler attivare ogni utile canale informativo (Procure minorili, Forze di Polizia, Comuni) per acquisire notizie aggiornate in merito alla presenza dei predetti minori nella provincia di riferimento, atteso che gli ultimi dati a disposizione sono fermi alla data del 31 dicembre 2006 (fonte Comitato Minori Stranieri).

Si prega, pertanto, di voler fornire entro il 15 dicembre p.v. , compilando la tabella allegata in copia, i dati relativi alla presenza di minori comunitari non accompagnati - alla data del 30 novembre 2007 - precisando le modalità della loro individuazione e l'Ente al quale sono stati affidati.

 

Roma, 20 novembre 2007

Il Direttore Centrale Ciclosi



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

PREFETTURA DI ................................

MINORI COMUNITARI NON ACCOMPAGNATI

NAZIONALITA' ORGANO E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE ENTE PRESSO IL QUALE SONO COLLOCATI TOTALE
 
- Allegato 2   -

MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 8 ottobre 2007
   

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il trattato di amicizia e di collaborazione tra Italia e Romania del 23 luglio 1991;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 16  di ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del 25 aprile 2005;

Visto l' art. 20, comma 5, del D.L. 6 febbraio 2007 n. 30  recante "attuazione della direttiva 2004/38/CEE  relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

Visti la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 17.01.1991, n. 176  , in particolare gli artt. 2  , 3   e 20  ;

Visti gli artt. 3 e 11 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003  ;

Visti i principi ispiratoridella Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione adottata con D.M. 23 aprile 2007;

Richiamata la Direttiva generale emanata dal Ministro dell'Interno per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2007, in particolare con riferimento alla realizzazione di un programma di interventi per contribuire a migliorare il governo dei fenomeni dell'immigrazione e dell'asilo a fini di massima coesione, integrazione sociale e condivisione di valori e diritti da parte delle varie componenti della realtà di pluralismo culturale e religioso presente nel Paese;

Considerata la cessata competenza del Comitato Minori Stranieri, previsto dall' art. 33 del T.U. sull'immigrazione 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni e istituito con D.P.C.M. n. 535 del 9.12.1999  , ad occuparsi dei minori non accompagnati provenienti da Paesi dell'Unione Europea;

Ravvisata l'esigenza di costituire un punto di coordinamento, a livello centrale, che funga da raccordo per tutti gli Enti interessati alla gestione della presenza dei minori comunitari non accompagnati sul territorio nazionale;

DECRETA

   
  Art. 1 

 
  1.  E' costituito l'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'Accordo bilaterale fra Romania e Italia sulla questione dei minori rumeni non accompagnati presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo.
 
 
  Art. 2 

 
  1.  L'organismo centrale ha il compito di:
   a) garantire i diritti dei minori comunitari non accompagnati presenti sul territorio nazionale;
   b) assicurare l'attuazione dell'Accordo bilaterale fra Italia e Romania di cui all'art. 1;
   c) valutare i progetti di accoglienza e rientro in patria.
 
 
  Art. 3 

 
  1.  L'Organismo è composto da:
   un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
   due rappresentanti del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza);
   un rappresentante del Ministero della Giustizia;
   un rappresentante del Ministero per la Solidarietà Sociale;
   un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
   un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);
   uno psicologo proveniente dal ruolo del personale medico della Pubblica Sicurezza;
   un'assistente sociale proveniente dal ruolo del Ministero dell'Interno.

La partecipazione all'Organismo non prevede oneri a carico dell'Amministrazione. Possono essere inviati a partecipare alle riunioni dell'Organismo di raccordo i rappresentanti di altri Enti o Associazioni eventualmente interessati agli argomenti in trattazione.

 
  2.  Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
 
  3.  L'Organismo è presieduto dal Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo.
 
  4.  I Compiti di segreteria e di supporto all'Organismo centrale sono svolti da personale appartenente alla Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo.
 
 
  Art. 4 

 
  1.  Il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è incaricato di adottare, d'intesa con gli altri Capi Dipartimento interessati, i provvedimenti necessari al funzionamento del citato Organismo.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 8 ottobre 2007

Il Ministro