Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
CIRCOLARE 16 novembre 2004, n. 53
  OGGETTO: Trascrizione atti all'estero: art. 17 del D.P.R. n. 396/2000  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2004-11-16;53

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig.Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig.Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta

e, per conoscenza: Al Gabinetto del Sig.Ministro - Sede

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Ufficio Coordinamento e Affari Generali - Sede

Alla Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica - Sede

Al Servizio Documentazione - Sede

Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'estero e Politiche Migratorie - uff. V - Roma

Al Ministero della Giustizia Ufficio Legislativo - Roma

All'ANCI via dei prefetti, 46 - 00186 Roma

All'ANUSCA via dei mille, 35 e/f - 40024 - Castel S.Pietro Terme(Bo)

Alla DeA - Demografici associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - 56021 Cascina (Pi)


 

In relazione ai quesiti frequentemente posti dai Comuni relativi alla individuazione del Comune competente per la trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. n. 396/2000  , nel confermare il contenuto della circolare n. 2/2001, si fa presente quanto segue.

Tale articolo è stato introdotto per risolvere la situazione di particolare difficoltà in cui si è venuto a trovare nel tempo il Comune di Roma, titolare della così detta "anagrafe residuale", cui venivano trasmessi per la trascrizione tutti gli atti relativi a persone di cui non si conosceva il Comune italiano di origine.

La nuova disposizione detta, pertanto, i criteri per l'individualizzazione del Comune competente con un sistema definito, nella citata circolare "a cascata" nel senso che l'utilizzazione del secondo può avvenire solo se è da escludersi il ricorso al primo e così via.

Evidentemente, però, all'interno di ciascun criterio possono verificarsi più fattispecie equiparabili.

La gerarchia stabilita dalla norma deve quindi essere interpretata come segue:

1. criterio della residenza: per i residenti in Italia, Comune nel quale l'interessato risiede o in cui dichiara di voler stabilire la propria residenza, e per i residenti all'estero, Comune di iscrizione AIRE;

2. in mancanza di iscrizione anagrafica: (in questo caso, è evidente peraltro che la situazione anagrafica dovrà poi essere regolarizzata): Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita;

3. se l'interessato è nato e residente a all'estero:

a) Comune di nascita o residenza della madre o del padre;

b) Comune di nascita o di residenza dell'avo materno o paterno (nel caso in cui né la madre né il padre siano nati in Italia o vi abbiano mai risieduto);

4. nell'impossibilità di utilizzare i criteri da 1. a 3.: Comune scelto dall'interessato, su invito dell'Autorità diplomatica o consolare.

La norma dispone altresì che gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi, debbono essere inviati a entrambi i Comuni.

Dalla suesposta classificazione dei criteri dettati dalla legge, si evince chiaramente che, all'interno di ciascuno di essi non esiste gerarchia, ma equiparazione.

Evidentemente, infatti, il Comune deve essere individuato anche in base al collegamento eventualmente già esistente con l'interessato, a seguito di trascrizioni di precedenti atti che lo riguardano direttamente o che riguardano i propri ascendenti.

Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine i Sigg.ri Sindaci.


 

Il Direttore Centrale Ciclosi