Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
CIRCOLARE 21 luglio 2000, n. 54
  T.U. D.L.vo 25.7.98 n. 286 artt 6  e 27      e Regolamento di attuazione  D.P.R. 31.8.99 n. 394    ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore dello spettacolo.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali;direzione.generale.impiego:circolare:2000-07-21;54

 

Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro Loro sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ass.to Affari Sociali e Sanità .  Rip.ne 19 Uff.del Lavoro BOLZANO

Alla Agenzia Regionale del Laovoro Friuli Venezia Giulia Servizio Programmazione Studi e Ricerche TRIESTE

Alla Regione Siciliana Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S. U.R. L. M.O.

Ufficio Speciale Collocamento dello Spettacolo PALERMO

Alla Direzione Generale per l'Impiego Div. II SEDE

Alla Direzione Generale per l'Impiego Segreteria Collocamento Spettacolo Via Fornovo 8 00193 ROMA

e,p.c. Agli Assessorati Regionali del Lavoro LORO SEDI

Agli Assessorati Provinciali del Lavoro LORO SEDI

Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto dell'on.le Ministro Piazza della Farnesina ROMA

Al Ministero dell'Interno Gabinetto dell'On.le Ministro Piazza del Viminale ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.to dello Spettacolo Via della Ferratella in Laterano 00184 ROMA

All'INPS Via Ciro il Grande 21 ROMA

In relazione alla recente attuazione del decentramento delle competenze, già  di questo Ministero, ex D.L.vo del 23.12.1997 n. 469   ed alla entrata in vigore del Regolamento di attuazione  D.P.R. 31.8.99 n. 394   e del T.U.     D. L.vo 25.7.1198  n. 286   sull'immigrazione, si rende necessario emanare le opportune disposizioni relativamente all'oggetto, considerato che il predetto T.U.demanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con le Autorità  di governo competenti in materia di turismo e spettacolo, la determinazione delle procedure e delle modalità  per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro per il settore dello spettacolo.

L' art.  27 comma 1 del T.U. n. 286/98     prevede la possibilità  che vengano rilasciate le autorizzazioni al lavoro subordinato, al di fuori delle quote di ingresso di cui all' art. 3, comma 4    dello stesso Testo Unico , per le categorie di lavoratori stranieri comprese nelle lettere l)  ,  m)  ,  n)   ed  o)    operanti nel settore dello spettacolo.

Per tali categorie chiaramente individuate, la normativa indica, al  comma 2 dello stesso art. 27   , i criteri cui la disciplina di tali ingressi deve attenersi, riconoscendo un carattere di specificità  al lavoro svolto nel settore dello spettacolo con il divieto esplicito, per il lavoratore, di cambiare il settore di attività  e la qualifica di assunzione.

Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per gli stranieri compresi nella  lett. l) dell'art. 27   , 1 comma predetto rientrano negli ingressi particolari, al di fuori delle quote, ai sensi del medesimo art. 27  , tutti i lavoratori stranieri artisti e non artisti da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti, in Italia e all'estero.

Le presenti disposizioni, che sono state definite sentiti il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento dello spettacolo, sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia.

1) LAVORO SUBORDINATO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO. PROCEDURE E MODALITA' DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO. Art. 27,1°   e  2° comma del T.U n. 286/98     art 40, 2°    , 13°  ,  18° comma      del Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 394/99  .

Come già  stabilito nella circ. n. 80 dell'1.12.1999 della Direzione Generale per l'Impiego Divisione II questo Ministero è competente al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l'ingresso in Italia degli stranieri residenti all'estero, al fine dell'impiego nel settore dello spettacolo.

A seguito dell' attuazione del decentramento amministrativo ex D.L.vo n. 469/97    , tale competenza è assunta dalla Direzione Generale per l'Impiego - in luogo del disciolto Ufficio Speciale collocamento lavoratori dello spettacolo - fatta salva quella dell'Ufficio Speciale collocamento dello spettacolo per la Regione Sicilia.

L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata per le esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, sentito il Dipartimento dello Spettacolo e previo nulla-osta provvisorio dell'Autorità  di pubblica sicurezza, prima che il lavoratore straniero entri nel territorio nazionale, dove sarà  ammesso soltanto se munito del visto di ingresso della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana sulla base della predetta autorizzazione al lavoro.

Si ricorda che il predetto nulla-osta provvisorio non richiede il rilascio da parte delle Questure di ulteriori nulla-osta a conferma di quello provvisorio già  rilasciato.

Alla regola del necessario rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro anteriormente all'ingresso del lavoratore subordinato straniero nel territorio nazionale, sono previste due eccezioni per i casi in cui si tratti:

a) di personale artistico;

b) di personale non artistico da utilizzare per periodi non superiori a 3 mesi.

Ai sensi dell' art. 40, 2°  e 13° comma    , l'autorizzazione al lavoro è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi.

 I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate per gli ingressi dall'estero nel settore dello spettacolo dalla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria Collocamento Spettacolo Via Fornovo n. 8 00193 Roma - e dall'Ufficio Speciale Collocamento dello Spettacolo di Palermo, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformità  alle disposizioni inviate con nota n. 645 del 26.2.99 dello scrivente, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi trimestrali.

Domanda di autorizzazione al lavoro La domanda di autorizzazione al lavoro di primo ingresso, corredata da tutta la necessaria documentazione di seguito specificata in aggiunta a quella prevista dall' art. 30 del Regolamento DPR n. 394/99   , dovrà essere presentata direttamente alla Direzione Generale per l'Impiego - Segreteria Collocamento Spettacolo Via Fornovo n. 8 00193 Roma, completa del nulla osta provvisorio, rilasciato dall'Autorità  di P.S. su richiesta del datore di lavoro, e del parere del Dipartimento dello Spettacolo.

Autenticazione della sottoscrizione Allo scopo di prevenire eventuali abusi, la firma del datore di lavoro sulle domande di autorizzazione al lavoro, deve essere apposta con l'osservanza delle modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15  e dal DPR 403/98  e successive modifiche, fatta eccezione per le richieste presentate da Istituzioni ed Enti pubblici in genere.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di programmare in tempo utile l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, è sufficiente che la firma sia apposta, con le modalità  di cui sopra, in calce alla "nota di programmazione", nella quale devono risultare specificati tutti i nominativi dei lavoratori da assumere.

Rappresentanza del datore di lavoro Nel caso in cui la domanda di autorizzazione al lavoro sia avanzata da un rappresentante del datore di lavoro, il rappresentante stesso deve produrre una procura speciale, con firma autenticata nelle forme di legge o una copia autentica della stessa.

Nel caso di datore di lavoro residente all'estero, il rappresentante dello stesso in Italia è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, in carta legale e con firma autenticata, con la quale assume a proprio carico tutti gli oneri contrattuali, retributivi e previdenziali previsti a carico del datore di lavoro in dipendenza della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore straniero richiesto.

Le domande di autorizzazione per la utilizzazione in Italia di lavoratori subordinati non appartenenti all'U.E., dipendenti da aziende coproduttrici straniere, possono essere presentate da uno dei coproduttori e devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dalla società  estera interessata, nella quale deve essere precisato che i lavoratori stessi sono stati assunti e vengono retribuiti all'estero, nonchè il tipo e la durata dell'attività  che gli stessi dovranno svolgere in Italia. Nella predetta dichiarazione devono inoltre essere indicate le modalità  di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. La medesima procedura deve essere osservata qualora il rappresentante in Italia utilizzi sul territorio italiano personale assunto all'estero.

Documentazione professionale Le domande di autorizzazione al lavoro per l'assunzione di lavoratori subordinati non appartenenti all'U.E. devono essere corredate da idonea certificazione professionale, rilasciata da organismi governativi del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla autorità  consolare italiana nel Paese stesso, che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione stessa. I competenti uffici potranno comunque ritenere valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualifica altra documentazione professionale relativa al lavoratore richiesto.

Non potranno, comunque, essere accolte richieste di autorizzazione al lavoro per l'assunzione di lavoratori stranieri aventi qualifiche a scarso contenuto professionale, salvo i casi ove sussistono particolari necessità  o esigenze.

Per i lavoratori non appartenenti all'U.E., occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la certificazione di mestiere può essere rilasciata anche dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore straniero è occupato, purchè convalidata dall'Autorità  consolare italiana del Paese dove si trova il circo o lo spettacolo viaggiante o dall'Associazione Italiana Ente Nazionale Circhi.

Certificazione sanitaria Considerata la particolarità  dell'ambiente di lavoro, caratterizzato dalla presenza del pubblico e/o le condizioni disagiate in cui spesso si trovano ad operare determinate categorie di lavoratori, si ritiene necessario subordinare il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l'assunzione di ballerini e artisti da impiegare presso i locali night, nonchè di lavoratori da occupare presso circhi e spettacoli viaggianti, all'acquisizione della certificazione sanitaria, rilasciata da istituzioni pubbliche sanitarie, attestante l'idoneità  fisica e psichica nonchè la inesistenza di malattie infettive e contagiose; tale certificazione, nel casi di primo ingresso, va convalidata dall'Autorità  consolare italiana all'estero al fine di accertare la legittimazione dell'Ente al rilascio della certificazione stessa.

La validità  per le certificazioni rilasciate da Autorità  amministrative e/o sanitarie di altri Paesi sarà  quella prevista dalla Autorità  straniera che ha rilasciato l'atto, entro però il limite massimo di sei mesi previsto dalla legislazione italiana.

Inizio attività  e certificato di agibilità  ENPALS Il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per il personale artistico straniero, compreso quello da impiegare in attrazioni e numeri di arte varia, è inoltre subordinato alla esibizione della "domanda di inizio attività ", presentata al Dipartimento dello spettacolo, e dal "certificato di agibilità " rilasciato dall'ENPALS, ove richiesto; fotocopia degli stessi verrà  acquisita agli atti dell'ufficio.

Certificazione della Camera di Commercio Le domande di autorizzazione al lavoro dovranno essere corredate dal certificato di iscrizione della ditta richiedente nell'apposito Registro tenuto dalle competenti Camere di Commercio, industria e artigianato; resta inteso che tale obbligo non sussiste per Istituzioni ed Enti pubblici in genere. Ove tale certificazione sia stata già  acquisita agli atti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente che nella domanda venga fatto riferimento alla suddetta certificazione, sempre che questa sia ancora valida; a tal riguardo si precisa che il termine di validità  è di sei mesi dalla data del rilascio.

Nel caso in cui la richiesta autorizzazione al lavoro sia presentata da un rappresentante in Italia di datore di lavoro straniero, sarà il rappresentante a dover produrre il certificato attestante la propria iscrizione alla Camera di Commercio; ove trattasi di soggetto non iscrivibile nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, l'interessato dovrà  dichiarare qual è il settore di attività  in cui opera, e dovrà  essere acquisito agli atti il numero di partita IVA o, nel caso di associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto .

Domanda di proroga di autorizzazione al lavoro ai sensi dell'  art. 40, comma 13   del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99   , è consentito al datore di lavoro richiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del periodo di lavoro, in modo da assicurare la continuità  del rapporto stesso.

Si intende per richiesta di "proroga" di autorizzazione al lavoro la richiesta di un prolungamento della originaria autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore straniero per la prosecuzione, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro richiedente presso la medesima sede di lavoro e senza soluzione di continuità , del rapporto di lavoro in corso.

La proroga dell'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche in favore del personale non artistico utilizzato "per periodi non superiori a tre mesi" ai sensi dell' art. 27, 2 comma del T.U. n. 286/98  , a condizione che i periodi di lavoro autorizzati non superino complessivamente i tre mesi.

La proroga può essere concessa per ulteriori periodi, non superiori a sei mesi, fino alla conclusione della realizzazione dello spettacolo per il quale era stato richiesto il lavoratore straniero.

Come già  stabilito con la circolare n. 80/99 sopracitata, la competenza al rilascio delle proroghe è attribuita alle Direzioni Provinciali del lavoro, che devono attenersi alle seguenti disposizioni.

I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:

dal permesso di soggiorno in corso di validità  contenete la registrazione del rapporto di lavoro in corso;

dalla copia della precedente autorizzazione al lavoro;

dalla certificazione sanitaria rilasciata dall'autorità  sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;

dal certificato di agibilità  ENPALS in corso di validità , ove richiesto;

dal certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio o documentazione equipollente.

Domanda di rinnovo di autorizzazione al lavoro ai sensi dell'  art. 40, comma 18   , del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99   , non è consentito il rinnovo del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo e, in caso di cessazione dello stesso, le autorizzazioni al lavoro non possono essere utilizzate per un diverso rapporto di lavoro.

Tuttavia, come già  stabilito dalla citata circolare n. 80/99, le Direzioni Provinciali in indirizzo sono competenti al rilascio di provvedimenti di rinnovo esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro sorti anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento D.P.R. n. 394/99  .

Si intende per domanda di "rinnovo" di autorizzazione al lavoro la richiesta di nuova autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore non appartenente all'U.E., già  precedentemente autorizzato a prestare lavoro subordinato in Italia nel settore dello spettacolo alle dipendenze di un determinato datore di lavoro diverso o in altra sede da quello alle cui dipendenze dovrebbe prestare la nuova attività  lavorativa.

E' in ogni caso esclusa la possibilità  del rinnovo dell'autorizzazione al lavoro, salvo casi di comprovata eccezionalità , per il personale non artistico utilizzato "per periodi non superiori a tre mesi" ai sensi dell' art. 27, 2 comma del T.U. n. 286/98    e che, presente in Italia, abbia già  ottenuto un'autorizzazione al lavoro anche se per un periodo inferiore a tre mesi.

I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:

dal permesso di soggiorno in corso di validità  contenete la dicitura "attesa ingaggio";

dalla copia della precedente autorizzazione al lavoro;

dalla certificazione sanitaria rilasciata dall'autorità  sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;

dal certificato di agibilità  ENPALS in corso di validità , ove richiesto;

dal certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio o documentazione equipollente.

2) LAVORO AUTONOMO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

 Per quanto concerne gli ingressi di stranieri che intendono svolgere in Italia attività  lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo, si rileva che gli ingressi a tale titolo sono ricompresi nelle quote di cui all' art. 3 del T.U. D. L.vo n. 286/98  .

Tuttavia, per la particolarità  del lavoro degli stranieri che in genere effettuano prestazioni di breve durata nel settore dello spettacolo, si ritiene di consentire gli ingressi per lavoro autonomo artistico al di fuori delle predette quote, per breve soggiorno, fino ad un massimo di 90 giorni.

In tali casi, i lavoratori autonomi interessati non possono svolgere la loro attività  per un committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e non possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

Considerata la specificità  e la professionalità  riconosciuta al lavoro artistico autonomo, il compenso da corrispondere agli stessi deve essere superiore a quello previsto dai contratti nazionali di categoria dei lavoratori subordinati con qualifiche simili, considerando tutti i giorni compresi nel periodo di permanenza in Italia.

Nessuna preclusione è posta al passaggio del lavoratore nel settore dello spettacolo che intenda prestare attività  di lavoro autonomo quando sia stata già  rilasciata in suo favore regolare autorizzazione al lavoro per altro settore, avendo quindi utilizzato le quote di cui all' art. 3 del T.U. n. 286/98  .

 A specificazione di quanto previsto sull'argomento dall'  art. 14 lett. b)   del Regolamento di attuazione DPR n. 394/99    , il lavoratore, che abbia svolto o che svolga attività  lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo ed intenda svolgervi attività  lavorativa subordinata, è soggetto all'ordinaria disciplina in materia di autorizzazione al lavoro subordinato nel settore dello spettacolo e, quindi, al rispetto di tutte le procedure per l'ingresso e l'impiego in Italia di lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo.


 


ALLEGATI:  
- ALLEGATO   -

NOTA n. 103414
del 12/06/2000
Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale Divisione XI  
  CIG straordinaria in favore dei dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270/99  
 

Protocollo n. 103414 Al Ministero Industria Commercio e Artigianato Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività Div. III^ Via Molise, 2 00100 Roma

Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270  , citato in oggetto, ha introdotto la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La suddetta disciplina prevede che l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sia preceduta da una fase esplorativa, consistente nella dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale competente per territorio, che nomina, altresì, un commissario giudiziale.

Quest'ultimo, verificati i presupposti per il recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale, relaziona al giudice: tale fase può concludersi con l'apertura della procedura concorsuale in argomento ovvero con la dichiarazione di fallimento dell'impresa.

Ciò premesso, con nota n. 717542 del 24 marzo 2000, codesto Ministero ha svolto alcune considerazioni in ordine all'applicazione dell'istituto della CIG straordinaria alla luce delle nuove disposizioni.

In virtù della norma finale di coordinamento, recata dall' art. 110 del decreto legislativo , permane, a parere di codesta Amministrazione, l'applicabilità dell' art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93  : i dipendenti delle imprese assoggettate, con decreto del giudice, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 30, 35 e 84 della nuova normativa, potranno pertanto beneficiare, dalla data di emanazione del decreto suddetto, della CIGS prevista dal sopra richiamato comma 10 ter fino al ritorno in bonis dell'impresa ovvero fino al decreto del giudice che dichiara la cessazione dell'esercizio di impresa ( art. 73 ) ovvero, ancora, fino alla conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento (artt. 67, 70, 71, 87).

Problematico, invece, relativamente alla tutela CIGS, si prospetta il periodo, di durata variabile dai 45 ai 90 giorni, intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza ed il decreto che apre la procedura di A.S. ovvero dichiara il fallimento.

Nella citata nota del 24 marzo u.s., codesta Amministrazione sostiene l'applicabilità, in via analogica, dell' art. 3 della legge n. 223/91  , stante che la sentenza dichiarativa dell'insolvenza produce gli effetti dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, come confermato dall' art. 18 del d.

lgs. n. 270 , che richiama espressamente gli articoli 167, 168 e 169 della legge fallimentare , in materia degli effetti connessi a tale procedura.

Questo Ministero, nel concordare in ordine al permanere della vigenza dell' art. 7, comma 10 ter della legge n. 236/93  , ritiene, invece, di non poter condividere l'impostazione di codesto Ministero per ciò che concerne l'applicazione dell' art. 3 per il periodo di durata dello stato di insolvenza dell'azienda.

L' art. 3 della legge n. 223/91  dispone, infatti, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti da imprese assoggettate alle procedure concorsuali espressamente e dettagliatamente indicate dalla norma stessa e cioè: fallimento; concordato preventivo "cessio bonorum"; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio di impresa.

Tale tassativa elencazione induce ad escludere l'applicabilità della disposizione ad altra casistica, come peraltro sostenuto dalla scrivente Amministrazione ogni qualvolta è stata prospettata la possibilità di un'interpretazione della stessa a carattere analogico.

Ad una lettura di carattere estensivo appare prestarsi, invece, il più volte richiamato art. 7, comma 10 ter , in quanto il tenore della norma non preclude la sua applicazione nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'apertura dell'amministrazione straordinaria ovvero del fallimento dell'impresa.

A questo orientamento soccorre quanto segue.

Il più sopra citato art. 110 del d.lgs n. 270/99  stabilisce – come evidenziato nella nota di codesto Ministero - che i riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente o implicitamente dal decreto stesso, alle disposizioni del decreto legge n. 26 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 95/79  , si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo in questione.

L' art. 1 della legge n. 95/79  prevedeva, in presenza di specifiche condizioni, l'assoggettamento delle imprese alla procedura di amministrazione straordinaria, previo accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle medesime imprese.

La nuova disciplina ha individuato, come fase propedeutica e distinta, la procedura della dichiarazione dello stato di insolvenza, che, tuttavia, seppure con modalità diverse, era già contemplata nella normativa previgente.

Se ne può far conseguire che il riferimento recato dall' art. 7, comma 10 ter della legge n. 236/93  , alle aziende commissariate ex lege n. 95 /79, può considerarsi effettuato anche alle norme del Titolo II^ del d. lgs. n. 270 , corrispondenti all'accertamento dello stato di insolvenza di cui è menzione nell' art, 1 della legge n. 95 .

L' art. 7, comma 10 ter , infatti, ha come destinatari i dipendenti di "aziende commissariate", in favore dei quali la durata dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario.

Tale formulazione si attaglia alla circostanza che, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, viene nominato un commissario (giudiziale), per cui l'impresa, anche in tale fase, può certamente definirsi "commissariata".

Ciò posto, nel caso in cui il Tribunale successivamente dichiari l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il commissario giudiziale prima, ed il commissario straordinario poi – organi che, peraltro, sono sovente costituiti dalla stessa persona – potranno presentare, ai fini dell'ottenimento della CIGS e senza soluzione di continuità, richiesta ai sensi dell' art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/93  Nel caso in cui, invece, il Tribunale, non sussistendo le condizioni previste dall' art. 27 del d.lgs, n. 270 , dichiari il fallimento dell'impresa, il curatore fallimentare potrà richiedere il beneficio dell'integrazione salariale ai sensi dell' art. 3 della legge n. 223/91  , a far data dalla dichiarazione del fallimento stesso.

FIRMATO IL DIRETTORE GENERALE