Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 20 luglio 2012, n. 557
  OGGETTO: Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della "cessione di fabbricato" a seguito della registrazione di contratti, ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59  , convertito dalla legge 18 maggio 1978 n.191  . Intervento legislativo.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-07-20;557

ALLE QUESTURE LORO SEDI


 

Si fa seguito alla nota n. 557/LEG/010.418.6 del 31 maggio 2011  , con la quale sono stati forniti elementi informativi a seguito degli interventi normativi che hanno introdotto l'assorbimento dell'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato o di parte di esso, di cui all' articolo 12 del decreto-legge  indicato in oggetto, in caso di contratti di locazione o di trasferimento immobiliare registrati, come previsto dall' articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  , e dall' articolo 5, commi 1, lett. d)  , e 4  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  .

Al riguardo, si comunica che la materia è stata oggetto di un recente intervento legislativo, con il quale sono state superate alcune problematiche applicative insorte, anche con riferimento all'esatto ambito operativo del predetto "assorbimento".

Infatti, l' articolo 2 dei decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79  recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'Interno, nonché in materia di Fondo Nazionale per il Servizio Civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede espressamente l'assorbimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978  , in caso di registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131  .

L'assorbimento del predetto obbligo viene esteso, quindi, ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, precedentemente escluse. Conseguentemente, al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011  è stato soppresso il primo periodo del comma 3  ed è stata adeguata la formulazione del comma 6  .

Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare, resta fermo l'analogo "assorbimento" previsto dall' articolo 5, commi 1, lett. d)  , e 4  , del citato decreto-legge n. 70 del 2011 , espressamente richiamato al comma 2 del medesimo articolo 2 dei recente decreto-legge n. 79 del 2012  .

Per le finalità di cui all' articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978  , la norma da ultimo richiamata prevede la trasmissione, con modalità telematichce, del patrimonio informativo derivante dalla cessione di fabbricati nei casi soggetti all'obbligo di registrazione dei contratti ed al conseguente "assorbimento'"' dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia delle Entrate.

Per i residui casi in cui la cessione dei fabbricati non è soggetta alla registrazione del contratto - per i quali continua ad applicarsi il previsto obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e la disciplina sanzionatoria di cui al quarto comma dell' articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978  - il successivo comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2012  , prevede - ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza - la possibilità del ricorso anche alla trasmissione telematica di un apposito modulo informatico, secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'interno.

Infine, il successivo comma 4, dello stesso articolo 2  , precisa che le disposizioni relative all' assorbimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 2012  , non si applicano all'obbligo di comunicazione alla medesima autorità, relativo all'ospitalità di stranieri, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , per il quale resta fermo il previsto adempimento che potrà, peraltro, essere eseguito anche per via telematica, attraverso l'utilizzo di un modulo informatico secondo modalità da definire con il richiamato decreto del Ministero dell'interno.

Nel fare riserva di fornire ulteriori elementi informativi, anche alla luce del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in argomento, approvato dal Senato in prima lettura ed attualmente all'esame della Camera, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota con specifico riferimento alle autorità locali di pubblica sicurezza ed ai sindaci delle rispettive province.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO