Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 15 settembre 2009, n. 5715
  Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art. 28 DPR 334/2004  , in relazione all' art. 19 del D.Lgs. 286/98  , e successive modifiche ed integrazioni. Risposta quesito.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2009-09-15;5715

Al Signor Questore di Biella

E, p.c. Ai Sigg. Questori - Loro Sedi


 

Con riferimento alla note Cat. A.12-2009-Imm/IV Sez. del 7 luglio scorso, concernente la tematica specificata in oggetto, si comunica quanto segue.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato ai cittadini stranieri inespellibili, differisce dal permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all' art. 30 del D.Lgs.  e successive modifiche e integrazioni, soltanto in base ai presupposti originatori, assicurando al suo titolare gli stessi diritti e facoltà.

Ne discende che deve ritenersi ammessa la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato e autonomo, per attesa occupazione, oppure per residenza elettiva, così come previsto dall' art. 14, comma 1, lett. d)  e comma 3  , DPR 334/2004 , in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite.

L'interpretazione fornita, ispirata a ragioni di carattere logico ed ermeneutico, consente di salvaguardare le posizioni di quei cittadini stranieri che, altrimenti, si vedrebbero preclusa la possibilità di permanere a soggiornare sul territorio nazionale a seguito delle modifiche introdotte con la legge 15 luglio 2009, n. 94  , cd. "pacchetto sicurezza".

 

Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi