Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 29 febbraio 2012, n. 5808
  Oggetto: Conversione di patenti di guida. Ecuador.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2012-02-29;5808

Alle Direzioni Generali Territoriali - Loro Sedi

Agli UMC - Loro Sedi

Allla Regione Siciliana - Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni - Palermo

Allla Provincia Autonoma di Trento

Allla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Trieste

Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III e V - Roma

All'Ambasciata dell'Ecuador - Roma

Al Ministero dell'Interno - Roma

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Roma

Al Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma

All'Unione Province d'Italia - piazza Cardelli, 4 - Roma

Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma

All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma

Alla Divisione 6 - (Ex MOT 5) - Sede

Alla Divisione 10 - (Ex MOT 6) - C.E.D. - Sede

Al Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Affari internazionali - Roma

All'A.N.I.T.A. - Roma

Confartigianato Trasporti - Roma

e, p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sede


 

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. MAE11108422012-01-16 del 16.01.2012, che l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Ecuador in materia di conversione di patenti di guida entra in vigore il 12/03/2012.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo completo di tutti gli allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

L'accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti in data 12/03/2017.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta del 12/03/2012, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ecuadoriane alle categorie di patenti italiane.

All'accordo sono allegate le fotocopie dei facsimile delle patenti ecuadoriane valide ai fini della conversione, individuate peraltro nell'elenco modelli di patenti di guida.

In applicazione dell'art. 8, paragr. 2 dell'Accordo, codesti Uffici, dopo aver ricevuto l'istanza di conversione, inviano tramite fax (digitare il numero 0059322525816, dopo aver ascoltato una risposta registrata - in spagnolo - comporre il n. 330) una richiesta di "Attestazione" della patente di giuda ecuadoriana, avvalendosi del modello bilingue allegato all'accordo contraddistinto con il numero 2.

Si raccomanda di annotare con estrema chiarezza, in alto a sinistra nello spazio riservato al mittente, il numero di fax a cui si intende ricevere la lettera di risposta.

L'autorità ecuadoriana comunica le informazioni richieste utilizzando il modello bilingue allegato all'Accordo, contraddistinto con il n. 2 bis.

Si fa rilevare che qualora sussistano ulteriori dubbi, anche a seguito dell'acquisizione della predetta "Attestazione", gli uffici della Motorizzazione, prima di procedere alla conversione, possono chiedere altre informazioni per il tramite delle Rappresentanze Consolari, come specificato al paragrafo 3 del citato art. 8.

Le patenti ecuadoriane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, ossia l'avvenuta conversione, all'indirizzo indicato all'art. 10 dell'Accordo, che di seguito si riporta:

Consolato dell'Ecuador in Italia - via Sicilia n. 154 - 00187 - Roma

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto della presentazione dell'istanza, poichè nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia ( ai sensi dell'art. 135 del C.d.S  ) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione; in assenza della patente estera (ad es. smarrita o sottratta nel frattempo) il documento italiano non potrà essere rilasciato.

Si ricorda che per i neo patentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la convrersione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sull'attestazione trasmessa dall'Autorità ecuadoriana (modello 2bis), al punto 4.

Si sottolinea che non è possibile accetare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti ecuadoriane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Quest'ultima informazione è riportata al punto 5 dell'attestazione inviata dall'Autorità ecuadoriana.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ecuadoriana residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di riedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione ( art. 128 del Codice della Strada  ), perchè possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per convenzione di quella ecuadoriana.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dall'abilitazione alla guida, poichè la patente ecuadoriana, dopo la conversione viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell' art. 130, 1° comma lettera b del Codice della strada  .

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente in applicazione dell'art. 4, paragrafo 2 dell'Accordo Italia - Ecuador. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana viene revocata ( art. 130, comma, lett.b) del Codice della Strada  ). la patente ecuadoriana oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perchè inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 Accordo Italia - Ecuador).

Tale dicitura può eventualmente essere riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

Si trasmette l'elenco aggiornato degli stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della motorizzazione.

La presente circolare per gli uffici della motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

 

Il Direttore Generale: Dott. Arch. Maurizio Vitelli



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

ACCORDO ITALIA - ECUADOR:

allegatocircolaremintras5808del2012.pdf